TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1550/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09 maggio 2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: - Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenza Bessone e l'Avv. Maria Elena Campi nei confronti di
2) Controparte_1 nato in [...] il [...] cittadino: Cod. Fisc. C.F._2 pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Gaetana Montaldo premesso che:
- I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/07/2010 a Lomazzo (CO) [trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lomazzo, Anno 2010, Parte II, Serie A, Ufficio 1].
- Dall'unione coniugale sono nati due figli: [nata a [...] in data [...] e Per_1 Per_2 nato a [...] in data [...]].
- Successivamente all'introduzione del procedimento di separazione giudiziale, alla prima udienza svoltasi in data 16/01/2025, le parti sono pervenute ad accordi provvisori per la composizione amichevole del conflitto, mediante l'individuazione di condizioni condivise da porre alla base dei rapporti familiari, con l'intesa di valutare l'andamento dell'accordo provvisorio e chiudere auspicabilmente in via transattiva la vertenza all'udienza successiva;
- all'udienza del 24/09/2025 le Parti hanno confermato che la causa poteva essere rimessa in decisione alle seguenti CONDIZIONI:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, permettendo ai medesimi di vivere separati di letto, di mensa ed abitazione, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale alla moglie, che vi vivrà unitamente ai figli minori;
3) i figli minori, e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale in maniera condivisa;
4) i figli saranno anagraficamente e prevalentemente collocati presso la madre;
5) il padre vedrà i minori, quando sarà in Italia in pausa dal lavoro, secondo il calendario stabilito dai servizi sociali (Asci relazione depositata il 20.12.2024 a cui si rimanda) ossia, nella sostanza, dal venerdì al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
si occuperà di prelevarli da scuola e accompagnarli alle varie attività extrascolastiche giornalmente (con le differenziazioni tra e Per_2 contenute nel calendario del STM Asci del 20.12.2024 a cui si rimanda) e li riporterà dalla Per_1 madre dopo cena, fatto salvo il mercoledì, o altro diverso giorno scelto dalle parti, ove i minori pernotteranno anche dal padre che li riaccompagnerà a scuola l'indomani, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori;
pagina 2 di 5 6) con riferimento alle vacanze estive i genitori concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con i figli, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di maggio di ogni anno con la garanzia che i figli passeranno almeno 15 giorni – anche non consecutivi – con ognuno dei genitori comunicandosi il luogo di soggiorno e villeggiatura;
7) le previsioni di visita della prole di cui ai punti che precedono potranno essere derogate e/o modificate in accordo fra i genitori tenuto conto anche degli impegni delle Parti e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli;
8) il padre comunicherà alla madre il proprio calendario lavorativo e di riposo con un congruo preavviso, di almeno una settimana, e indicherà nello specifico i giorni in cui sarà presente in Italia;
9) il padre verserà mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di euro 2.000,00 al mese (€ 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo in vigore presso il Tribunale di Como;
l'importo sarà versato a mezzo di bonifico bancario in favore della moglie entro il giorno 10 di ogni mese e sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita;
10) la vettura Volkswagen targata EK039LB (numero di immatricolazione A033397PD11, data di immatricolazione 21/10/2011, marca Volkswagen, tipo di veicolo 1K ACCAYCXO
FD7FD7AMO14N7MGN1, Golf, numero di identificazione del veicolo WVWZZZ1KZBP179593, numero di omologazione) di proprietà del sig. verrà trasferita alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
. Tale trasferimento viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, rientrando nella
[...] regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione di vita;
11) quanto depositato sui conti correnti, conto titoli e conto deposito, accesi personalmente da ciascuno dei coniugi rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
12) le parti sono titolari di redditi propri e, pertanto, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e di non avanzare domanda di mantenimento e/o di alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
pagina 3 di 5 13) integralmente compensate fra le parti le spese, diritti ed onorari dei rispettivi Legali, i quali rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13, co. 8, della Legge Professionale;
i coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1)DICHIARA la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...] Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/07/2010 a Lomazzo (CO) [trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lomazzo, Anno 2010, Parte II, Serie A, Ufficio 1].
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
pagina 4 di 5 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 10.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa BA Cao
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09 maggio 2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: - Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenza Bessone e l'Avv. Maria Elena Campi nei confronti di
2) Controparte_1 nato in [...] il [...] cittadino: Cod. Fisc. C.F._2 pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Gaetana Montaldo premesso che:
- I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/07/2010 a Lomazzo (CO) [trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lomazzo, Anno 2010, Parte II, Serie A, Ufficio 1].
- Dall'unione coniugale sono nati due figli: [nata a [...] in data [...] e Per_1 Per_2 nato a [...] in data [...]].
- Successivamente all'introduzione del procedimento di separazione giudiziale, alla prima udienza svoltasi in data 16/01/2025, le parti sono pervenute ad accordi provvisori per la composizione amichevole del conflitto, mediante l'individuazione di condizioni condivise da porre alla base dei rapporti familiari, con l'intesa di valutare l'andamento dell'accordo provvisorio e chiudere auspicabilmente in via transattiva la vertenza all'udienza successiva;
- all'udienza del 24/09/2025 le Parti hanno confermato che la causa poteva essere rimessa in decisione alle seguenti CONDIZIONI:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, permettendo ai medesimi di vivere separati di letto, di mensa ed abitazione, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale alla moglie, che vi vivrà unitamente ai figli minori;
3) i figli minori, e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale in maniera condivisa;
4) i figli saranno anagraficamente e prevalentemente collocati presso la madre;
5) il padre vedrà i minori, quando sarà in Italia in pausa dal lavoro, secondo il calendario stabilito dai servizi sociali (Asci relazione depositata il 20.12.2024 a cui si rimanda) ossia, nella sostanza, dal venerdì al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
si occuperà di prelevarli da scuola e accompagnarli alle varie attività extrascolastiche giornalmente (con le differenziazioni tra e Per_2 contenute nel calendario del STM Asci del 20.12.2024 a cui si rimanda) e li riporterà dalla Per_1 madre dopo cena, fatto salvo il mercoledì, o altro diverso giorno scelto dalle parti, ove i minori pernotteranno anche dal padre che li riaccompagnerà a scuola l'indomani, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori;
pagina 2 di 5 6) con riferimento alle vacanze estive i genitori concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con i figli, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di maggio di ogni anno con la garanzia che i figli passeranno almeno 15 giorni – anche non consecutivi – con ognuno dei genitori comunicandosi il luogo di soggiorno e villeggiatura;
7) le previsioni di visita della prole di cui ai punti che precedono potranno essere derogate e/o modificate in accordo fra i genitori tenuto conto anche degli impegni delle Parti e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli;
8) il padre comunicherà alla madre il proprio calendario lavorativo e di riposo con un congruo preavviso, di almeno una settimana, e indicherà nello specifico i giorni in cui sarà presente in Italia;
9) il padre verserà mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di euro 2.000,00 al mese (€ 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo in vigore presso il Tribunale di Como;
l'importo sarà versato a mezzo di bonifico bancario in favore della moglie entro il giorno 10 di ogni mese e sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita;
10) la vettura Volkswagen targata EK039LB (numero di immatricolazione A033397PD11, data di immatricolazione 21/10/2011, marca Volkswagen, tipo di veicolo 1K ACCAYCXO
FD7FD7AMO14N7MGN1, Golf, numero di identificazione del veicolo WVWZZZ1KZBP179593, numero di omologazione) di proprietà del sig. verrà trasferita alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
. Tale trasferimento viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, rientrando nella
[...] regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione di vita;
11) quanto depositato sui conti correnti, conto titoli e conto deposito, accesi personalmente da ciascuno dei coniugi rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
12) le parti sono titolari di redditi propri e, pertanto, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e di non avanzare domanda di mantenimento e/o di alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
pagina 3 di 5 13) integralmente compensate fra le parti le spese, diritti ed onorari dei rispettivi Legali, i quali rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13, co. 8, della Legge Professionale;
i coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1)DICHIARA la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...] Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/07/2010 a Lomazzo (CO) [trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lomazzo, Anno 2010, Parte II, Serie A, Ufficio 1].
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
pagina 4 di 5 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 10.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa BA Cao
pagina 5 di 5