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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4030/2019 depositato il 18/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4687/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 20/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7063A01415 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 13/06/2019 e depositato in data 18/06/2019 la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Indirizzo_2 ., codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 nato a [...] il Data_Nascita_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa, avverso la sentenza n. 4687/06/18 emessa dalla C.T.P. di Siracusa in data 17/12/2018 e depositata in data 20/12/2018, relativa all'avviso di accertamento n. TY7033A01415/2015, anno d'imposta 2013, con il quale l'Ufficio, a seguito di P.V.C. redatto in data 14/11/2014 dalla Guardia di Finanza di Siracusa, rileva costi non sufficientemente documentati e costi relativi ad operazioni inesistenti, con conseguente liquidazione di imposte, sanzioni, interessi ed accessori per complessivi € 79.839,48.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna l'atto, eccependo l'esistenza dei costi contestati.
La C.T.P. con la gravata sentenza rigetta il ricorso, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta a comprovare quanto dedotto dal ricorrente, e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Lamenta l'appellante:
● l'ingiustificato ed illegittimo mancato riconoscimento dei costi (ritenuti dall'Ufficio non sufficientemente documentati) di cui alla fattura n. 61 del 30/04/2013 dell'importo di € 90.000,00 oltre Iva di € 18.900,00, emessa dalla Società_1 Srl per la ricostruzione e la verifica della contabilità dall'anno 2008 all'anno 2012;
● l'effettività del costo di cui alla fattura n. 1 del 02/04/2013, dell'importo di € 74.450,40 oltre Iva di € 15.634,58, emessa dalla Società_2 per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti ex art. commi 271-279 Legge 296/2006, ritenuto dall'Ufficio relativo ad operazioni inesistenti sulla base delle dichiarazioni rese dal rag. Nominativo_1 depositario delle scritture contabili della società dal 2001 al 2012. Conclude perché la Corte voglia riformare la sentenza impugnata perché immotivata ed illegittima per i motivi specificati;
in via meramente subordinata ridurre l'eventuale indebita detrazione dell'IVA riconoscendo l'Iva
a debito pagata con le note di credito ricevute al fine di evitare una duplicazione d'imposta; con vittoria di spese ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 10/09/2019 si costituisce l'Agenzia delle Entrate, rilevando:
● in via preliminare l'appello di parte risulta inammissibile per la carenza assoluta di motivazione, poiché
l'appellante si limita a riproporre appello avverso la sentenza senza indicare alcun motivo di censura alla sentenza limitandosi a riprodurre le medesime eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo;
● nel merito la sentenza de qua è corretta, completa e ampiamente motivata, e pertanto degna di integrale conferma;
in relazione ai riproposti motivi di appello, l'Ufficio si riporta a quanto già ampiamente controdedotto in primo grado.
In data 19/05/2025 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione avanzata dall'Ufficio di inammissibilità dell'appello per carenza assoluta di motivazione.
Invero “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura”
(Cass. 1030/2024).
L'appello ripropone le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo contestando le argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ed assolve dunque all'onere di impugnazione specifica imposto dalla norma.
2. Quanto al merito, con un primo rilievo vengono contestati costi non sufficientemente documentati, con un recupero Iva di € 18.900,00.
2.1 Tanto poiché “Nell'anno 2012 la società ha stanziato (fatture da ricevere) costi poi documentati dalla fattura n. 61 del 30/04/2013 dell'importo di € 90.000,00, oltre IVA (21%) per € 18.900,00, emessa dalla Società_1 S.r.l. per "ricostruzione e verifica contabilità dall'anno 2008 all'anno 2012". La parte ha esibito un contratto stipulato in data 18/02/2012 dal quale non si evincono maggiori indicazioni rispetto a quelle riportate in fattura. Ad apposita richiesta dei verbalizzanti, che tendeva a definire le modalità di svolgimento ed il contenuto concreto di tale prestazione, la parte non è stata in grado di esibire alcuna documentazione utile a comprovare in maniera oggettiva il contenuto del servizio acquistato ed a fornire elementi per dimostrarne l'effettivo utilizzo per finalità aziendali. I verbalizzanti hanno, inoltre, effettuato un controllo incrociato presso la Società_1 S.r.l., anche questo privo di esiti. Peraltro, l'importo pattuito (€ 90.000,00 oltre Iva) appare assolutamente sproporzionato in relazione ai contenuti dichiarati della prestazione in oggetto”.
2.2 Osserva parte appellante che la Società_1 S.r.l. ha svolto, per tutti gli anni dal 2008 al 2012, le attività di ricostruzione dei libri cespiti ammortizzabili, la verifica dei libri sociali, nonché la verifica della correttezza dei dati contabili e fiscali nel momento in cui si è verificato il passaggio del depositario delle scritture contabili, che il costo pattuito è congruo in applicazione della tariffa professionale dei dottori commercialisti e comunque legittimamente determinabile, ed infine che la fattura in contestazione è stata oggetto di successivo storno parziale (con successiva nota di credito per € 56.942,15 con Iva per € 11.957,85), con importo della prestazione ridotto ad € 33.057,85 oltre Iva per € 6.942,14.
2.3 La doglianza è infondata.
La fattura oggetto di contestazione reca, secondo quanto riportato in sede di accertamento (e non contestato dalla parte) una descrizione estremamente generica ("ricostruzione e verifica contabilità dall'anno 2008 all'anno 2012"), ed è dunque carente dei requisiti minimi richiesti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale la fattura deve contenere l'indicazione della “g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”, risultando nel caso di specie del tutto assente la descrizione dettagliata del bene o del servizio oggetto di fatturazione.
Al riguardo è pur vero che il contribuente può integrare il contenuto generico della fattura con idonei elementi di prova. E tuttavia gli elementi addotti sono del tutto insufficienti.
Il contratto del 18/02/2012 avente ad oggetto “Ricostruzione e verifica contabilità” in atti è privo di data certa,
e per di più risulta estremamente generico, riferendosi ad un non meglio precisato incarico di “Ricostruzione
e verifica contabilità dall'anno 2008 all'anno 2012 compreso”, a fronte di un corrispettivo di € 90.000,00 oltre
Iva, per di più con esclusione di “ogni spesa che riguardi oneri accessori, quali certificazioni e documentazione da allegare, missioni fuori dallo studio e altre spese, che restano a carico della Committente e che saranno rimborsate al puro costo, previo presentazione della relativa nota spese” (art. 4 del contratto).
Il contratto non esplicita in alcun modo le ragioni che renderebbero necessaria tale verifica, non risultando all'evidenza sufficiente il mero cambiamento del depositario delle scritture contabili, nella totale assenza di contestazioni a carico del primo. Non viene inoltre prodotta documentazione attestante i risultati della pretesa ricostruzione e verifica, e ciò contrariamente a quanto prevede lo stesso contratto all'art. 7 (“La committente diverrà esclusiva proprietaria dei documenti e degli elaborati da noi prodotti senza che ciò comporti per la Società_1 s.r.l., pretesa per ulteriori corrispettivi e/o compensi anche nel caso in cui detta documentazione dovesse essere utilizzata dalla Committente per altro scopo. Per quanto sopra, tutti gli elaborati, redatti da noi o da terzi sotto sua assistenza, rimarranno di proprietà della Committente con piena facoltà di utilizzo per qualsivoglia scopo, senza obbligazione alcuna nei suoi confronti”).
La fittizietà del servizio fatturato è infine dimostrata dallo storno operato a ridosso della verifica verifica (con nota di credito peraltro emessa oltre i 12 mesi dalla fattura, in violazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 633/1972), sulla scorta di un accordo (datato 21/05/2014) che comporta l'applicazione di uno sconto di ben € 56.942,15 più Iva giustificato dalla risibile considerazione - in assenza di pregresse contestazioni o contenzioso, e per di più dato atto dell'attività “portata avanti con successo” - che “le parti vogliono mantenere buoni rapporti commerciali tra loro”.
3. Con un secondo rilievo vengono contestati costi relativi ad operazioni inesistenti, con un recupero Iva per
€ 15.635,00.
3.1 Si rileva in accertamento che “Con nota recante la data del 03.01.2012, la società dava incarico alla Società_2 di "elaborare e presentare le pratiche volte all'ottenimento del credito d'imposta sugli investimenti" ex art. 1, commi 271-279, della Legge n. 296/2006. A fine esercizio 2012, veniva stanziato un costo di € 74.450,40 a fronte di fattura poi ricevuta nel 2013, la n. 01/13 del 02/04/2013, emessa dalla Soc._2 per un imponibile di € 74.450,00 oltre Iva 21% di € 15.634,58. In effetti, la società aveva presentato nell'anno 2008 l'apposita richiesta (formulario FAS) per la realizzazione di un opificio ed il Centro operativo di Pescara, in data 31.07.2008, concedeva il nulla osta per la fruizione del credito, a partire dall'anno 2012.
Da dichiarazioni rese dal soggetto che aveva effettuato la trasmissione telematica del formulario FAS, il rag.
Nominativo_1 depositario delle scritture contabili della società dal 2001 al 2012, è emerso che tutta l'attività connessa ai dati peculiari dell'investimento ed alla predisposizione della richiesta di riconoscimento del credito d'imposta è stata svolta dallo stesso rag. Nom._1. In effetti, una volta ricevuto il nulla osta per fruire del credito d'imposta, non è richiesta alcuna altra attività, salva l'apposita indicazione nel quadro RU del
Mod. Unico 2013 ed il materiale utilizzo in compensazione del credito concesso. Non si capisce, pertanto, in cosa sia consistita la prestazione della coop. DIGIT, né la società è stata in grado di precisarlo”.
3.2 Osserva parte appellante che dopo la presentazione del modello FAS era necessaria altra attività, ed in particolare la consulenza relativa alla ricostruzione degli investimenti effettuati (e relativa tipologia) e dei pagamenti effettuati secondo il piano di investimento programmato, nonché la verifica delle condizioni previste in fase di programmazione dell'investimento per la fruizione del credito d'imposta e l'approfondimento della sussistenza dei requisiti richiesti (come ad esempio la richiesta di interpello formulata in data 10 gennaio
2012); rileva altresì che la fattura in contestazione è stata oggetto di successivo storno parziale (con successiva nota di credito per € 45.524,78 con Iva per € 9.560,20), con importo della prestazione ridotto ad
€ 28.925,62 oltre Iva per € 9.560,20.
3.3 La doglianza è infondata.
Parte appellante produce solo Interpello dell'Agenzia sulla base di istanza presentata in data 10/01/2012, che in alcun modo è riconducibile alla Soc._2.
Trattasi invero di istanza presentata in un periodo nel quale si occupava della pratica volta all'ottenimento del credito di imposta il rag. Nominativo_1, depositario delle scritture contabili fino al 31/12/2012, e dunque da questi richiesta (per come dallo stesso dichiarato in sede di Processo verbale di acquisizione informazioni del 02/10/2014 in atti: “Vi esibisco, inoltre, copia della risposta pervenuta all'Agenzia delle
Entrate, recante protocollo numero 2012/C3/16760 del 07.03.2012, in merito all'interpello che abbiamo richiesto”).
Per il resto della pretesa consulenza (peraltro descritta in modo assolutamente generico) che sarebbe stata prestata dalla Società_2 parte appellante non offre documentazione alcuna.
In materia di operazioni inesistenti precisa la Suprema Corte che “In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025).
Nella fattispecie in esame i molteplici rilievi dell'Ufficio (come sopra riportati) costituiscono elementi presuntivi idonei a comprovare la fittizietà dell'operazione fatturata, senza che parte appellante, onerata di fornire
“rigorosa prova del contrario”, abbia assolto a tale obbligo.
4. Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dall'appellante, è da confermarsi la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Siracusa.
Così deciso in Siracusa in data 19 maggio 2025.
Il Relatore Il Presidente
ZI TU ID LV
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4030/2019 depositato il 18/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4687/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 20/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7063A01415 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 13/06/2019 e depositato in data 18/06/2019 la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Indirizzo_2 ., codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 nato a [...] il Data_Nascita_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa, avverso la sentenza n. 4687/06/18 emessa dalla C.T.P. di Siracusa in data 17/12/2018 e depositata in data 20/12/2018, relativa all'avviso di accertamento n. TY7033A01415/2015, anno d'imposta 2013, con il quale l'Ufficio, a seguito di P.V.C. redatto in data 14/11/2014 dalla Guardia di Finanza di Siracusa, rileva costi non sufficientemente documentati e costi relativi ad operazioni inesistenti, con conseguente liquidazione di imposte, sanzioni, interessi ed accessori per complessivi € 79.839,48.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna l'atto, eccependo l'esistenza dei costi contestati.
La C.T.P. con la gravata sentenza rigetta il ricorso, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta a comprovare quanto dedotto dal ricorrente, e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Lamenta l'appellante:
● l'ingiustificato ed illegittimo mancato riconoscimento dei costi (ritenuti dall'Ufficio non sufficientemente documentati) di cui alla fattura n. 61 del 30/04/2013 dell'importo di € 90.000,00 oltre Iva di € 18.900,00, emessa dalla Società_1 Srl per la ricostruzione e la verifica della contabilità dall'anno 2008 all'anno 2012;
● l'effettività del costo di cui alla fattura n. 1 del 02/04/2013, dell'importo di € 74.450,40 oltre Iva di € 15.634,58, emessa dalla Società_2 per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti ex art. commi 271-279 Legge 296/2006, ritenuto dall'Ufficio relativo ad operazioni inesistenti sulla base delle dichiarazioni rese dal rag. Nominativo_1 depositario delle scritture contabili della società dal 2001 al 2012. Conclude perché la Corte voglia riformare la sentenza impugnata perché immotivata ed illegittima per i motivi specificati;
in via meramente subordinata ridurre l'eventuale indebita detrazione dell'IVA riconoscendo l'Iva
a debito pagata con le note di credito ricevute al fine di evitare una duplicazione d'imposta; con vittoria di spese ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 10/09/2019 si costituisce l'Agenzia delle Entrate, rilevando:
● in via preliminare l'appello di parte risulta inammissibile per la carenza assoluta di motivazione, poiché
l'appellante si limita a riproporre appello avverso la sentenza senza indicare alcun motivo di censura alla sentenza limitandosi a riprodurre le medesime eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo;
● nel merito la sentenza de qua è corretta, completa e ampiamente motivata, e pertanto degna di integrale conferma;
in relazione ai riproposti motivi di appello, l'Ufficio si riporta a quanto già ampiamente controdedotto in primo grado.
In data 19/05/2025 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione avanzata dall'Ufficio di inammissibilità dell'appello per carenza assoluta di motivazione.
Invero “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura”
(Cass. 1030/2024).
L'appello ripropone le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo contestando le argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ed assolve dunque all'onere di impugnazione specifica imposto dalla norma.
2. Quanto al merito, con un primo rilievo vengono contestati costi non sufficientemente documentati, con un recupero Iva di € 18.900,00.
2.1 Tanto poiché “Nell'anno 2012 la società ha stanziato (fatture da ricevere) costi poi documentati dalla fattura n. 61 del 30/04/2013 dell'importo di € 90.000,00, oltre IVA (21%) per € 18.900,00, emessa dalla Società_1 S.r.l. per "ricostruzione e verifica contabilità dall'anno 2008 all'anno 2012". La parte ha esibito un contratto stipulato in data 18/02/2012 dal quale non si evincono maggiori indicazioni rispetto a quelle riportate in fattura. Ad apposita richiesta dei verbalizzanti, che tendeva a definire le modalità di svolgimento ed il contenuto concreto di tale prestazione, la parte non è stata in grado di esibire alcuna documentazione utile a comprovare in maniera oggettiva il contenuto del servizio acquistato ed a fornire elementi per dimostrarne l'effettivo utilizzo per finalità aziendali. I verbalizzanti hanno, inoltre, effettuato un controllo incrociato presso la Società_1 S.r.l., anche questo privo di esiti. Peraltro, l'importo pattuito (€ 90.000,00 oltre Iva) appare assolutamente sproporzionato in relazione ai contenuti dichiarati della prestazione in oggetto”.
2.2 Osserva parte appellante che la Società_1 S.r.l. ha svolto, per tutti gli anni dal 2008 al 2012, le attività di ricostruzione dei libri cespiti ammortizzabili, la verifica dei libri sociali, nonché la verifica della correttezza dei dati contabili e fiscali nel momento in cui si è verificato il passaggio del depositario delle scritture contabili, che il costo pattuito è congruo in applicazione della tariffa professionale dei dottori commercialisti e comunque legittimamente determinabile, ed infine che la fattura in contestazione è stata oggetto di successivo storno parziale (con successiva nota di credito per € 56.942,15 con Iva per € 11.957,85), con importo della prestazione ridotto ad € 33.057,85 oltre Iva per € 6.942,14.
2.3 La doglianza è infondata.
La fattura oggetto di contestazione reca, secondo quanto riportato in sede di accertamento (e non contestato dalla parte) una descrizione estremamente generica ("ricostruzione e verifica contabilità dall'anno 2008 all'anno 2012"), ed è dunque carente dei requisiti minimi richiesti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale la fattura deve contenere l'indicazione della “g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”, risultando nel caso di specie del tutto assente la descrizione dettagliata del bene o del servizio oggetto di fatturazione.
Al riguardo è pur vero che il contribuente può integrare il contenuto generico della fattura con idonei elementi di prova. E tuttavia gli elementi addotti sono del tutto insufficienti.
Il contratto del 18/02/2012 avente ad oggetto “Ricostruzione e verifica contabilità” in atti è privo di data certa,
e per di più risulta estremamente generico, riferendosi ad un non meglio precisato incarico di “Ricostruzione
e verifica contabilità dall'anno 2008 all'anno 2012 compreso”, a fronte di un corrispettivo di € 90.000,00 oltre
Iva, per di più con esclusione di “ogni spesa che riguardi oneri accessori, quali certificazioni e documentazione da allegare, missioni fuori dallo studio e altre spese, che restano a carico della Committente e che saranno rimborsate al puro costo, previo presentazione della relativa nota spese” (art. 4 del contratto).
Il contratto non esplicita in alcun modo le ragioni che renderebbero necessaria tale verifica, non risultando all'evidenza sufficiente il mero cambiamento del depositario delle scritture contabili, nella totale assenza di contestazioni a carico del primo. Non viene inoltre prodotta documentazione attestante i risultati della pretesa ricostruzione e verifica, e ciò contrariamente a quanto prevede lo stesso contratto all'art. 7 (“La committente diverrà esclusiva proprietaria dei documenti e degli elaborati da noi prodotti senza che ciò comporti per la Società_1 s.r.l., pretesa per ulteriori corrispettivi e/o compensi anche nel caso in cui detta documentazione dovesse essere utilizzata dalla Committente per altro scopo. Per quanto sopra, tutti gli elaborati, redatti da noi o da terzi sotto sua assistenza, rimarranno di proprietà della Committente con piena facoltà di utilizzo per qualsivoglia scopo, senza obbligazione alcuna nei suoi confronti”).
La fittizietà del servizio fatturato è infine dimostrata dallo storno operato a ridosso della verifica verifica (con nota di credito peraltro emessa oltre i 12 mesi dalla fattura, in violazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 633/1972), sulla scorta di un accordo (datato 21/05/2014) che comporta l'applicazione di uno sconto di ben € 56.942,15 più Iva giustificato dalla risibile considerazione - in assenza di pregresse contestazioni o contenzioso, e per di più dato atto dell'attività “portata avanti con successo” - che “le parti vogliono mantenere buoni rapporti commerciali tra loro”.
3. Con un secondo rilievo vengono contestati costi relativi ad operazioni inesistenti, con un recupero Iva per
€ 15.635,00.
3.1 Si rileva in accertamento che “Con nota recante la data del 03.01.2012, la società dava incarico alla Società_2 di "elaborare e presentare le pratiche volte all'ottenimento del credito d'imposta sugli investimenti" ex art. 1, commi 271-279, della Legge n. 296/2006. A fine esercizio 2012, veniva stanziato un costo di € 74.450,40 a fronte di fattura poi ricevuta nel 2013, la n. 01/13 del 02/04/2013, emessa dalla Soc._2 per un imponibile di € 74.450,00 oltre Iva 21% di € 15.634,58. In effetti, la società aveva presentato nell'anno 2008 l'apposita richiesta (formulario FAS) per la realizzazione di un opificio ed il Centro operativo di Pescara, in data 31.07.2008, concedeva il nulla osta per la fruizione del credito, a partire dall'anno 2012.
Da dichiarazioni rese dal soggetto che aveva effettuato la trasmissione telematica del formulario FAS, il rag.
Nominativo_1 depositario delle scritture contabili della società dal 2001 al 2012, è emerso che tutta l'attività connessa ai dati peculiari dell'investimento ed alla predisposizione della richiesta di riconoscimento del credito d'imposta è stata svolta dallo stesso rag. Nom._1. In effetti, una volta ricevuto il nulla osta per fruire del credito d'imposta, non è richiesta alcuna altra attività, salva l'apposita indicazione nel quadro RU del
Mod. Unico 2013 ed il materiale utilizzo in compensazione del credito concesso. Non si capisce, pertanto, in cosa sia consistita la prestazione della coop. DIGIT, né la società è stata in grado di precisarlo”.
3.2 Osserva parte appellante che dopo la presentazione del modello FAS era necessaria altra attività, ed in particolare la consulenza relativa alla ricostruzione degli investimenti effettuati (e relativa tipologia) e dei pagamenti effettuati secondo il piano di investimento programmato, nonché la verifica delle condizioni previste in fase di programmazione dell'investimento per la fruizione del credito d'imposta e l'approfondimento della sussistenza dei requisiti richiesti (come ad esempio la richiesta di interpello formulata in data 10 gennaio
2012); rileva altresì che la fattura in contestazione è stata oggetto di successivo storno parziale (con successiva nota di credito per € 45.524,78 con Iva per € 9.560,20), con importo della prestazione ridotto ad
€ 28.925,62 oltre Iva per € 9.560,20.
3.3 La doglianza è infondata.
Parte appellante produce solo Interpello dell'Agenzia sulla base di istanza presentata in data 10/01/2012, che in alcun modo è riconducibile alla Soc._2.
Trattasi invero di istanza presentata in un periodo nel quale si occupava della pratica volta all'ottenimento del credito di imposta il rag. Nominativo_1, depositario delle scritture contabili fino al 31/12/2012, e dunque da questi richiesta (per come dallo stesso dichiarato in sede di Processo verbale di acquisizione informazioni del 02/10/2014 in atti: “Vi esibisco, inoltre, copia della risposta pervenuta all'Agenzia delle
Entrate, recante protocollo numero 2012/C3/16760 del 07.03.2012, in merito all'interpello che abbiamo richiesto”).
Per il resto della pretesa consulenza (peraltro descritta in modo assolutamente generico) che sarebbe stata prestata dalla Società_2 parte appellante non offre documentazione alcuna.
In materia di operazioni inesistenti precisa la Suprema Corte che “In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025).
Nella fattispecie in esame i molteplici rilievi dell'Ufficio (come sopra riportati) costituiscono elementi presuntivi idonei a comprovare la fittizietà dell'operazione fatturata, senza che parte appellante, onerata di fornire
“rigorosa prova del contrario”, abbia assolto a tale obbligo.
4. Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dall'appellante, è da confermarsi la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Siracusa.
Così deciso in Siracusa in data 19 maggio 2025.
Il Relatore Il Presidente
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