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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12745 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN BR, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 31740/2025 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Valerio Femia
contro
:
in persona del p.t., contumace Controparte_1 CP_2
OGGETTO: docenti e blocco anno 2013
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato il 16.09.2025, le/i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della anzianità giuridica di servizio per la ricostruzione di carriera;
per l'effetto chiedevano di condannare il Cont
ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera delle ricorrenti con tutti gli effetti di legge.
Deducevano di essere docenti di ruolo;
di aver prestato regolare servizio nel corso dell'anno 2013; che ai sensi del disposto blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, non avevano ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato nell'anno 2013; che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 178/2015 aveva dichiarato l'incostituzionalità del blocco della contrattazione collettiva;
di aver diritto di ottenere il riconoscimento giuridico di detta annualità e la conseguente ricostruzione di carriera a tutti gli effetti di legge;
che la S.C. con ordinanza n. 16133/2024 aveva affermato il principio secondo il quale l'anno pagina 1 di 3 2013 era valido ai fini giuridici, quale anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. Svolte considerazioni in diritto, concludevano chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter V co. cpc. Cont OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il 08.10.2025 presso l'Avvocatura Generale dello Stato ex art. 144 cpc.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L'oggetto della domanda attiene al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 al fine della determinazione dell'anzianità giuridica di servizio e della progressione di carriera.
Deve al riguardo richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale alla luce della sentenza n. 178/2015, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente.
Come chiarito dagli RM con la sentenza n. 13618/2025, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto
2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero.
Ciò ha comportato la sterilizzazione unicamente ai fini economici dell'annualità 2013, non computabile e ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Secondo la Corte la normativa richiamata esclude l'utilità della annualità 2013 unicamente nell'ambito del meccanismo di progressione automatica stipendiale, basata sulla sola anzianità di servizio;
il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già
pagina 2 di 3 consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione”, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Pertanto, modificando quanto in precedenza affermato in re dalla Giudicante, deve dichiararsi che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Conseguentemente va dichiarato il diritto delle/dei ricorrenti al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 sulla loro complessiva anzianità di servizio e senza effetti di tipo economico;
dunque senza determinare differenze retributive. Nel resto il ricorso va respinto
In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DELLE/DEI RICORRENTI AL RICONOSCIMENTO
AI SOLI FINI GIURIDICI DEL SERVIZIO PRESTATO NELL'ANNO 2013 SULLA LORO
COMPLESSIVA ANZIANITA' DI SERVIZIO E SENZA EFFETTI DI TIPO ECONOMICO,
QUALI LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE. RIGETTA I RESIDUI PROFILI DI RICORSO.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 10 dicembre 2025 La Giudice
AN BR
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN BR, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 31740/2025 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Valerio Femia
contro
:
in persona del p.t., contumace Controparte_1 CP_2
OGGETTO: docenti e blocco anno 2013
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato il 16.09.2025, le/i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della anzianità giuridica di servizio per la ricostruzione di carriera;
per l'effetto chiedevano di condannare il Cont
ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera delle ricorrenti con tutti gli effetti di legge.
Deducevano di essere docenti di ruolo;
di aver prestato regolare servizio nel corso dell'anno 2013; che ai sensi del disposto blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, non avevano ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato nell'anno 2013; che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 178/2015 aveva dichiarato l'incostituzionalità del blocco della contrattazione collettiva;
di aver diritto di ottenere il riconoscimento giuridico di detta annualità e la conseguente ricostruzione di carriera a tutti gli effetti di legge;
che la S.C. con ordinanza n. 16133/2024 aveva affermato il principio secondo il quale l'anno pagina 1 di 3 2013 era valido ai fini giuridici, quale anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. Svolte considerazioni in diritto, concludevano chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter V co. cpc. Cont OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il 08.10.2025 presso l'Avvocatura Generale dello Stato ex art. 144 cpc.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L'oggetto della domanda attiene al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 al fine della determinazione dell'anzianità giuridica di servizio e della progressione di carriera.
Deve al riguardo richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale alla luce della sentenza n. 178/2015, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente.
Come chiarito dagli RM con la sentenza n. 13618/2025, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto
2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero.
Ciò ha comportato la sterilizzazione unicamente ai fini economici dell'annualità 2013, non computabile e ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Secondo la Corte la normativa richiamata esclude l'utilità della annualità 2013 unicamente nell'ambito del meccanismo di progressione automatica stipendiale, basata sulla sola anzianità di servizio;
il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già
pagina 2 di 3 consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione”, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Pertanto, modificando quanto in precedenza affermato in re dalla Giudicante, deve dichiararsi che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Conseguentemente va dichiarato il diritto delle/dei ricorrenti al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 sulla loro complessiva anzianità di servizio e senza effetti di tipo economico;
dunque senza determinare differenze retributive. Nel resto il ricorso va respinto
In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DELLE/DEI RICORRENTI AL RICONOSCIMENTO
AI SOLI FINI GIURIDICI DEL SERVIZIO PRESTATO NELL'ANNO 2013 SULLA LORO
COMPLESSIVA ANZIANITA' DI SERVIZIO E SENZA EFFETTI DI TIPO ECONOMICO,
QUALI LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE. RIGETTA I RESIDUI PROFILI DI RICORSO.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 10 dicembre 2025 La Giudice
AN BR
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