Art. 1.
I poteri e le funzioni gia' conferiti alle soppresse Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nei riguardi dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono attribuiti alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.
I poteri e le funzioni gia' conferiti alle soppresse Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nei riguardi dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono attribuiti alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.