Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1925, n. 2151
Articolo 2
Versione
13 dicembre 1925
Art. 1.

I poteri e le funzioni gia' conferiti alle soppresse Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nei riguardi dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono attribuiti alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Entrata in vigore il 13 dicembre 1925