Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 28/11/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Luca Nobili Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Sportello Unico Immigrazione (SUI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato, rilasciato in data 22 maggio 2024;
di tutti i provvedimenti ad esso presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Sportello Unico Immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa ON IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso ritualmente notificato e depositato il Sig. -OMISSIS- (d’ora in appresso L.K.), cittadino indiano, ha impugnato il provvedimento con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale ed all’assunzione per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
Rilevato che:
il ricorrente ha rappresentato in fatto quanto segue:
- a seguito di istanza presentata dal Sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della -OMISSIS-, in data 18 marzo 2024, lo SUI di Salerno rilasciava in data 22 maggio 2024, valido e regolare nulla osta per il Sig. L.K.;
- di seguito veniva concesso il visto d’ingresso dall’Ambasciata d’Italia di -OMISSIS- ed il Sig. L.K. in data 8 novembre 2024, faceva ingresso sul territorio nazionale;
- in data 14 novembre 2024, L.K. come richiesto dallo SUI della Prefettura di Salerno, inviava specifica PEC, richiedendo convocazione al fine di poter sottoscrivere contratto di soggiorno, al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale e sul piano lavorativo;
- calato il silenzio dell’amministrazione sull’istanza, L.K. si recava personalmente presso la Prefettura di Salerno, al fine di sollecitare riscontro, ma personale preposto si limitava a riferire che avrebbe dovuto attendere convocazione;
- dopodichè, nel luglio 2025, L.K., costretto ad interrompere i rapporti con il datore di lavoro e a trasferirsi a Firenze per sopravvivere, si rivolgeva ad un legale, il quale, in data 30 luglio 2025, inoltrava via PEC specifica istanza di acceso agli atti e di aggiornamenti sullo stato della pratica;
- nel perdurante silenzio della Prefettura di Salerno, veniva inviata un’ulteriore PEC di sollecito in data 27 agosto 2025, anche stavolta priva di riscontro;
- sino a quando, in data 10 settembre 2025, il legale inviava un’ultima diffida formale facendo presente come da oltre dieci mesi il sig. L.K. si trovasse in attesa di convocazione e come la P.A. resistente stesse omettendo di riscontare l’esperita istanza;
- in data 10 settembre 2025, infine, la Prefettura di Salerno notificava a mezzo PEC l’impugnato provvedimento di revoca del nulla osta rilasciato, fondandolo su riscontrate carenze documentali;
Considerato che:
- il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura: violazione di legge – eccesso di potere – manifesta illogicità e contraddittorietà con cui il ricorrente, in estrema sintesi, si duole dell’illegittimità della revoca del nulla osta in quanto asseritamente in contrasto con il quadro normativo di riferimento nonchè dell’imputabilità del ritardo nella stipula del contratto di lavoro all’amministrazione dell’Interno cui era stata, sin dal 14 novembre 2024, richiesta la convocazione ai fini dell’assunzione. Tale condotta, avendo causato l’incolpevole mancata assunzione, farebbe sorgere in capo al ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Considerato che:
- si è costituita in resistenza l’amministrazione dell’Interno;
- alla camera di consiglio del 25 novembre, dato atto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della sussistenza delle condizioni per la definizione della controversia con sentenza breve, la causa è stata introitata per la decisione;
Ritenuto che
- il ricorso non possa essere accolto potendosi, richiamare, al riguardo, l’indirizzo di recente espresso dal Consiglio di Stato secondo cui: “ 3.1. Il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, qui in scrutinio, risultano immuni dai vizi denunciati, atteso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta.
3.2. In sintesi, sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si è mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro.
3.3. Ne consegue che la ricostruzione della vicenda da parte del Tar e le argomentazioni a supporto sono in linea con la giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi.
3.4. Al riguardo, va infatti richiamato quanto segue:
- “l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro ma non contempla la possibilità di rilasciare il permesso in esame nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro” (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1589/2025).
- “ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato” (vds. Cons. Stato, Sez. III, nn. 2403/2025. 399/2025, 7245/2022; 4151/2021; 4237/2018).
Non si ravvisa alcuna irrazionalità della disciplina primaria, né ragioni di contrasto con la Costituzione, atteso che le previsioni circa i controlli posticipati sono volte a rendere più celere l’ingresso in Italia, nell’interesse degli stessi lavoratori stranieri. In ogni caso, al momento del loro ingresso in Italia, la sola aspettativa legittima è quella allo svolgimento di un lavoro stagionale, per un periodo circoscritto di tempo. ” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4839/2025);
- il giudice di seconde cure ha anche avuto modo di precisare che “ le conclusioni del primo giudice, secondo cui lo SUI, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (e indipendentemente dalle ragioni della stessa), avrebbe dovuto rilasciare all’odierno appellato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non sono in linea con la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale, anche in tema di applicazione dell’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è nel senso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403). (…)” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 7186/2025);
Considerato che:
- nel caso di specie l’amministrazione resistente ha dimostrato che, a seguito del rilascio del nulla osta in favore del ricorrente - per effetto dell’automatismo previsto dal sistema – ed a seguito dell’ingresso del lavoratore in Italia, da controlli effettuati la pratica risultava carente della documentazione necessaria ai fini della conclusione della procedura;
- doverosamente richieste tali integrazioni documentali tramite portale ALI in data 30/08/2024, e a mezzo posta elettronica certificata, le richieste sono rimaste prive di riscontro;
- emerge, peraltro, dagli atti che, anche in seguito alla del preavviso di revoca contenente in dettaglio la documentazione necessaria - notificato il 4/06/2025 sia al domicilio digitale della società che al domicilio eletto dal lavoratore, in virtù di mandato conferito in data 26/5/2025 (vd. all. 3 alla memoria depositata in data 11.11.2025) -, non è stato colto dall’interessato l’invito a caricare la documentazione mancante, né sono state presentate memorie in replica nonostante le compiute indicazioni procedurali fornite dall’amministrazione (vd. nota dell’AREA IV - Prot. Uscita N.0135714 del 30/08/2024 – all. 2 della memoria depositata in data 11.11.2025);
Ritenuto, conclusivamente, che:
per i motivi di cui sopra ed alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, vada esclusa l’illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta emesso in data 10/09/2025 con prot. 138111, discendendo da ciò il rigetto del ricorso;
Ritenuto infine che:
data la natura della controversia e la situazione complessivamente considerata possano compensarsi le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IN | PI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.