Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01320/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Falcone e Luigi Frustaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Crotone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. N.-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, notificato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Crotone, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 novembre 2025 il dott. IV AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale era stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, basandosi sul richiamo alla circostanza per la quale sussisteva un rapporto di parentela con il cognato, persona controindicata, se pur non convivente, titolare di rilevanti precedenti penali e di polizia, nonché alle conclusioni giurisprudenziali in ordine all’ampio margine di discrezionalità in materia di giudizio prognostico su un possibile abuso delle armi in casi analoghi.
Il ricorrente, in sintesi, rilevava eccesso di potere sotto varie forme, dato che il provvedimento impugnato si basava – sostanzialmente – solo sull’esistenza del rapporto parentale, senza indicazione delle ragioni ulteriori, ritenute a minacciare l'interesse pubblico della sicurezza e dell'incolumità delle persone. Né risultava segnalato alcun dato che attestasse una frequenza del richiedente di un contesto socio-ambientale, risultato incompatibile con la presenza delle armi.
Inoltre, il legame familiare con “malavitosi”, in assenza di frequentazione assidua ed in uno alla sicura rettitudine del richiedente, di certo non può comportare alcun condizionamento e la stessa giurisprudenza citata dal decreto impugnato, con riferimento ai rapporti familiari, non può che essere riferita solo a quelle situazioni di fatto che attestino “intrecci familiari plurimi”.
Se, dunque, nel caso di valutazione sull’affidabilità a ottenere autorizzazione alle armi è presente un ampio margine di discrezionalità, l’esercizio di tale potere non può essere indiscriminato ed è sempre censurabile dinanzi al giudice amministrativo sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e coerenza dell’azione amministrativa. Nel caso di specie, era innegabile che le caratteristiche specifiche della vicenda erano tali da fare apparire manifestamente sproporzionato e irragionevole l’atto amministrativo adottato dall’Autorità amministrativa.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, depositando documentazione a sostegno della ritenuta infondatezza del ricorso.
All’udienza di “smaltimento” dell’arretrato del 14 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come si evince dalla motivazione del provvedimento, il diniego di rinnovo è stato adottato sulla mera esistenza di un rapporto di affinità con terza persona, pur “controindicata”. La pur ampia motivazione che contraddistingue il decreto impugnato si limita a mere enunciazioni di principio laddove fa cenno alla possibilità che il ricorrente possa cedere (o sia indotto a farlo) l’arma di cui all’autorizzazione, tenuto conto che nel caso di specie si è di fronte un mero rapporto di affinità e non di stretta parentela, con esclusione esplicita del vincolo di convivenza.
Anche la giurisprudenza richiamata nel provvedimento, oltre a essere per lo più “datata”, si scontra con le conclusioni in tale senso maturate dalla stessa giurisprudenza amministrativa, secondo cui il provvedimento di diniego di detenzione della licenza di porto d’armi deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatti specifiche, non potendo l’Autorità di P.S. limitarsi a evidenziare la mera sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate o comunque “controindicate”, senza valutarne concretamente il giudizio di affidabilità o di probabilità di abuso delle armi (per tutte: TAR Sicilia, Pa, n. 3069/2022).
Nel caso di specie – inoltre – la motivazione in tal senso era ancora più necessaria in quanto si era in sede di rinnovo e non di primo rilascio, per cui il suddetto rapporto di affinità era comunque preesistente al precedente rilascio e non concretizzava un “fatto nuovo” di per sé idoneo a indurre i dubbi di affidabilità esternati dall’Amministrazione.
Quest’ultima, in sostanza, avrebbe dovuto spiegare per quale ragione il mero rapporto di affinità e non convivenza, giudicato in sede di rilascio non idoneo a un giudizio prognostico negativo, in sede di rinnovo mutava in idoneo, senza che fossero nelle more accaduti fatti concreti in tal senso, come confermato anche dal rapporto dei Carabinieri richiamato nello stesso atto impugnato, che non rappresenta altra “controindicazione”.
Ne conseguiva che il successivo diniego di rinnovo fondato sul richiamo a tale rapporto di affinità doveva essere eventualmente sostenuto dall’evidenza di fatti concreti legati al rapporto in questione che, dopo il rilascio, avevano indotto l’Amministrazione al giudizio prognostico negativo il quale, pur astrattamente di ampia discrezionalità, deve pur sempre rispettare i canoni di logicità, razionalità e proporzionalità.
Nel caso di specie, dunque, è rilevabile la carenza di istruttoria lamentata da parte ricorrente.
Il ricorso deve essere accolto con le spese di lite a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna in solido le Amministrazioni resistenti a rifondere le spese di lite, che liquida in totale in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.