Art. 3.
All'articolo 54 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' aggiunta la seguente disposizione:
«I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
«I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo».
All'articolo 54 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' aggiunta la seguente disposizione:
«I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
«I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo».