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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
A PUBBLICA ITALI N VA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 3687/2022 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ),
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Benedetta Riccotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aprile Carbone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
,premettendo di aver Con ricorso, depositato il 3/11/2022, Parte_1
'a Scicli, il 2/10/2004, chiedeva a questo contratto matrimonio con Controparte_1
Tribunale la pronuncia della separazione tra i coniugi, dalla cui unione era nata la figlia Per 1 (in Modica, il 26/01/2013). Riferiva la ricorrente che il rapporto coniugale aveva subìto un inesorabile deterioramento, a causa della relazione extraconiugale del marito e dell'abbandono morale ed economico da parte dello stesso, il quale, nel
2017, si era trasferito in Germania e, successivamente, in Francia, intraprendendo una convivenza, non celata alla moglie, con una donna francese (madre di 5 figli).
Precisava, inoltre, che, cessata la convivenza con Persona_2 il Parte_1
,
marito aveva perseverato nel tentativo di manipolazione emotiva della medesima,
attraverso messaggi telefonici contraddittori (contenenti minacce di suicidio), con i quali implorava il perdono per ripristinare la vita coniugale, e chiedeva un aiuto economico da parte della moglie (la quale, nel frattempo, aveva dovuto saldare,
grazie all'aiuto della propria famiglia, la somma di €. 2.550,94, richiesta dalla Banca
Intesa San Paolo per una pendenza debitoria lasciata dal marito, che aveva ritirato le somme presenti su tale conto, cointestato con la moglie, per accenderne uno nuovo,
in Francia, solo per sé), non lesinando per sé viaggi o spese futili. Deduceva la ricorrente di essere disoccupata e di vivere grazie al sostegno economico della madre, mentre Controparte_1 tornato a vivere a Scicli, non aveva cercato di
,
vedere la figlia, né aveva versato denaro per contribuire al suo mantenimento,
determinando in quest'ultima un forte disagio. Chiedeva, infine, la ricorrente la pronuncia della separazione con addebito della responsabilità in capo al marito,
l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa familiare di sua proprietà esclusiva, la
regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di €. 250,00, quale assegno di mantenimento per la stessa, ed €.350,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e all'intero importo per assegno unico universale,
con ordine, ai sensi dell'art. 156, VI comma, c.p.c., al datore di lavoro del resistente di versare direttamente tali somme all'avente diritto. All'udienza del 9/3/2023 compariva solamente la ricorrente, e, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, il Presidente del Tribunale di Ragusa autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria, disponeva l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, ed il suo collocamento presso la madre, regolamentava i tempi ed i modi del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, e poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di €. 500,00, di cui €. 300,00 per la figlia ed €. 200,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore.
La ricorrente depositava, in data 8/5/2023, una memoria integrativa, nella quale insisteva nella domanda di addebito della separazione a Controparte_1
evidenziando il disinteresse manifestato da parte di quest'ultimo nei confronti della figlia, sia dal punto di vista affettivo (non avendola vista per tutto l'anno 2023, fatta eccezione per il giorno di carnevale e per la domenica delle Palme), che sotto il profilo economico (non contribuiva al mantenimento della figlia e della moglie, la quale non poteva recuperare l'importo dovuto per il mantenimento a causa
dell'instabilità lavorativa del marito).
Dichiarata la contumacia del resistente, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., e, ammesso l'interrogatorio formale dello stesso, a seguito della notifica della relativa ordinanza, con comparsa depositata il 26/9/2024, si costituiva in giudizio il medesimo, il quale contestava l'addebito promosso nei suoi confronti,
sostenendo, piuttosto, che la crisi coniugale era precedente, e da imputare al costante rifiuto della moglie di avere rapporti intimi con lui, mentre il suo trasferimento all'estero (in Germania e in Francia) era stato motivato da esigenze lavorative, per mantenere la famiglia, e la relazione con un'altra donna era intervenuta dopo la separazione di fatto tra i coniugi. Sosteneva il resistente di essere stato l'unico percettore di reddito per la famiglia, nel corso di diciassette anni di matrimonio, e di versare in condizioni economiche precarie a causa della propria situazione lavorativa, sicché proponeva di versare un contributo mensile di €. 250,00
per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di rinunciare alla propria quota dell'assegno unico per Per_1, in modo da consentire a Parte_1 di percepirne l'intero importo. Pur aderendo alle domande di pronuncia della separazione tra i coniugi, di affidamento condiviso della figlia, di collocamento della stessa presso la madre, e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, nonché
alla regolamentazione del diritto di visita quale proposta dalla Parte_1 CP_1 '
[...] chiedeva il rigetto dell'addebito nei suoi confronti, nonchè della domanda di assegno di mantenimento per la moglie (la quale aveva scelto unilateralmente di non lavorare nonostante la giovane età, anche prima della nascita della figlia), con la previsione dell'obbligo a suo carico solamente di corrispondere il contributo al mantenimento per la figlia, nella misura di €. 250,00 al mese, al netto dell'importo erogato dall CP_2 per l'assegno unico universale, da percepirsi per l'intero da parte della Parte_1 medesima.
All'udienza del 30/09/2024 il resistente rendeva interrogatorio formale, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
II P.M. in sede esprimeva parere favorevole in data 17/10/2025.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione,
tenuto conto della cessazione della convivenza di fatto tra i coniugi e delle dichiarazioni ed argomentazioni degli stessi nei propri scritti difensivi, da cui si evince l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va pronunciata, quindi, la separazione personale tra Parte_1 e [...]
CP_1 La Parte_1 ha chiesto di addebitare la responsabilità della separazione all'altro coniuge, per aver intrattenuto quest'ultimo una relazione extraconiugale,
nel febbraio del 2021, durante la sua permanenza in Francia, dove si era trasferito per svolgere la propria attività lavorativa di saldatore.
Il resistente, costituitosi tardivamente, ha eccepito che la crisi coniugale era già in atto prima del suo trasferimento in Francia, e che il "rapporto era già
compromesso, deteriorato e concluso di fatto, i due coniugi non si sentivano telefonicamente se non esclusivamente per condividere notizie della figlia” ; in sede di suo interrogatorio formale, poi, pur ammettendo l'esistenza della relazione con altra donna in Francia, ha dichiarato: “sto nel dammuso da anni, anche prima del
2020".
La ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dedotto che "già prima della nascita di Per_1, ma soprattutto dopo, il di CP_1 era solito trascorrere il proprio tempo non nell'appartamento unitamente a moglie e figli ma nel cd. dammusu (intradosso),
ossia uno spazio personale al pian terreno dell'immobile adibito a casa familiare, ove il di CP_1 aveva costruito la sua solitaria realtà caratterizzata da strumenti tecnologici vari, pc, divano, tv, acquari costosissimi, e "giochi" vari tipo bicicletta,
motocicletta e stampante 3D".
Orbene, in tema di addebito della separazione, la giurisprudenza è costante nell'affermare che "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito".
La Corte stessa, inoltre, ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
rappresenta una violazione particolarmente grave, tale da determinare
normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto (cfr. Cass. 11/5/2023, n.
15196).
Alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, e degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, va rigettata la domanda di addebito nei confronti del CP_1 nonostante l'accertata violazione del dovere di fedeltà, in ragione
,
della preesistenza della crisi coniugale tra le parti, siccome desumibile dalle dichiarazioni di entrambe nel corso del giudizio.
Quanto all'affidamento della figlia, stante l'insussistenza di contestazione sul punto, può disporsi l'affidamento condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori, ed il suo collocamento presso la madre, nella casa familiare, da assegnarsi a quest'ultima.
In considerazione, poi, dell'espressa adesione del resistente alla riguardo all'esercizio del diritto diregolamentazione proposta da Parte_1
,
visita da parte del padre nei confronti della figlia, nonché dell'età preadolescenziale di Per 1 e della scarsa frequentazione tra i due negli ultimi anni, va disposto che [...]
CP_1 possa vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con la volontà della stessa, e tenuto conto dei suoi impegni scolastici e ludico-ricreativi:
almeno per due pomeriggi infrasettimanali (lunedì e giovedì), dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e, inoltre, nei giorni di sabato e domenica, con pernottamento, secondo la volontà di Per_1; nei giorni della Vigilia di Natale e Natale, Capodanno e primo dell'anno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, alternandosi con l'altro genitore. In ogni caso, poiché è emerso che la frequentazione tra il padre e la figlia non è stata costante, il Tribunale invita Controparte_1 a rispettare i minimi tempi previsti,
concordando con la madre e con Per_1 anche modalità di incontro ulteriori, al fine di consolidare una presenza più adeguata della figura paterna nella vita della minore.
Con riguardo al mantenimento della figlia, il resistente, che in corso di giudizio si era reso disponibile a versare alla ricorrente la somma di €. 250,00 mensili, da ultimo
(nelle memorie di replica depositate il 10/4/2025), ha chiesto di fissare in €. 200,00
al mese il contributo al mantenimento, sia per avere prestato il proprio consenso alla integrale percezione da parte della Parte_1 dell'assegno unico per la figlia, sia per il rappresentato ed incombente peggioramento delle proprie condizioni economiche, visto che il suo datore di lavoro ha comunicato "l'intenzione di non voler rinnovare il suo contratto la cui scadenza è fissata in data 30.04.2025".
La ricorrente, sul punto, ha sostenuto che l'interruzione del rapporto di lavoro è
stata determinata dall'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro da parte del [...]
CP_1 , che, in tal modo, ha reso vano il procedimento di pignoramento presso il datore di lavoro, promosso da Parte_1 , la quale aveva ottenuto l'ordinanza di assegnazione delle somme non versate a titolo di mantenimento, come disposto in sede di ordinanza presidenziale.
La circostanza addotta dalla suddetta, tuttavia, è rimasta priva di riscontri probatori in atti.
Non può non evidenziarsi, pertanto, un peggioramento delle condizioni reddituali del resistente, allo stato disoccupato, seppure sia indubbia un'acquisita capacità
lavorativa in capo al medesimo, il quale ha sempre svolto il lavoro di saldatore, per cui appare congruo determinarsi in €. 250,00 mensili il contributo al mantenimento per la figlia Per_1, in considerazione delle capacità personali e reddituali del predetto, dei più ampi tempi di permanenza della figlia presso la madre, dell'età della minore (12 anni), nonchè del dovere dei genitori di assicurare ai figli un tenore di vita non deteriore rispetto a quello mantenuto durante il matrimonio.
Le spese straordinarie vanno ripartite al 50% tra i due genitori.
Tenuto conto dell'adesione del resistente sul punto, l'assegno unico universale per la figlia Per 1 andrà percepito per l'intero da Parte_1
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente, già posto a carico del marito Controparte_1 in via provvisoria nella misura di €. 200,00 al mese, non si ritengono sussistere i presupposti per il riconoscimento di esso in favore della Parte_1 stante l'incontestato sopravvenuto stato di disoccupazione del suddetto, '
e quindi l'indubbio peggioramento delle sue condizioni reddituali, in difetto di prova delle ragioni sottese al dedotto licenziamento del medesimo.
Nulla, infine, va disposto in merito alla richiesta della ricorrente di emissione di un ordine al terzo datore di lavoro del resistente di versamento diretto del contributo al mantenimento, stante il sopravvenuto stato di disoccupazione del CP_1
siccome riferito da entrambe le parti.
Le spese di lite andranno compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della causa e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
3687/2022 R.G.,
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli, il 2/10/2004 -
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune predetto al n. 76, Parte II, Serie A dell'anno 2004 -, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
rigetta la domanda di addebito di Parte_1
affida la figlia Per_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre, nella casa familiare, da assegnarsi a quest'ultima;
regolamenta i tempi di permanenza della figlia presso il padre come in parte motiva;
pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare a Parte_1 entro il giorno 05 di ogni mese – fermo restando quanto statuito per il pregresso in sede di ordinanza presidenziale del 09.03.2023 la somma di €. 250,00, a titolo di '
contributo al mantenimento della figlia Per_1, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da considerarsi al netto dell'assegno unico universale per la figlia,
spettante per intero alla Parte 1 , oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta la richiesta di assegno di mantenimento da porsi a carico di Controparte_1
per il mantenimento di quest'ultima - fermo restando in favore di Parte_1
per il pregresso quanto previsto in seno all'ordinanza del 09.03.2023 -.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 10.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 3687/2022 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ),
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Benedetta Riccotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aprile Carbone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
,premettendo di aver Con ricorso, depositato il 3/11/2022, Parte_1
'a Scicli, il 2/10/2004, chiedeva a questo contratto matrimonio con Controparte_1
Tribunale la pronuncia della separazione tra i coniugi, dalla cui unione era nata la figlia Per 1 (in Modica, il 26/01/2013). Riferiva la ricorrente che il rapporto coniugale aveva subìto un inesorabile deterioramento, a causa della relazione extraconiugale del marito e dell'abbandono morale ed economico da parte dello stesso, il quale, nel
2017, si era trasferito in Germania e, successivamente, in Francia, intraprendendo una convivenza, non celata alla moglie, con una donna francese (madre di 5 figli).
Precisava, inoltre, che, cessata la convivenza con Persona_2 il Parte_1
,
marito aveva perseverato nel tentativo di manipolazione emotiva della medesima,
attraverso messaggi telefonici contraddittori (contenenti minacce di suicidio), con i quali implorava il perdono per ripristinare la vita coniugale, e chiedeva un aiuto economico da parte della moglie (la quale, nel frattempo, aveva dovuto saldare,
grazie all'aiuto della propria famiglia, la somma di €. 2.550,94, richiesta dalla Banca
Intesa San Paolo per una pendenza debitoria lasciata dal marito, che aveva ritirato le somme presenti su tale conto, cointestato con la moglie, per accenderne uno nuovo,
in Francia, solo per sé), non lesinando per sé viaggi o spese futili. Deduceva la ricorrente di essere disoccupata e di vivere grazie al sostegno economico della madre, mentre Controparte_1 tornato a vivere a Scicli, non aveva cercato di
,
vedere la figlia, né aveva versato denaro per contribuire al suo mantenimento,
determinando in quest'ultima un forte disagio. Chiedeva, infine, la ricorrente la pronuncia della separazione con addebito della responsabilità in capo al marito,
l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa familiare di sua proprietà esclusiva, la
regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di €. 250,00, quale assegno di mantenimento per la stessa, ed €.350,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e all'intero importo per assegno unico universale,
con ordine, ai sensi dell'art. 156, VI comma, c.p.c., al datore di lavoro del resistente di versare direttamente tali somme all'avente diritto. All'udienza del 9/3/2023 compariva solamente la ricorrente, e, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, il Presidente del Tribunale di Ragusa autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria, disponeva l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, ed il suo collocamento presso la madre, regolamentava i tempi ed i modi del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, e poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di €. 500,00, di cui €. 300,00 per la figlia ed €. 200,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore.
La ricorrente depositava, in data 8/5/2023, una memoria integrativa, nella quale insisteva nella domanda di addebito della separazione a Controparte_1
evidenziando il disinteresse manifestato da parte di quest'ultimo nei confronti della figlia, sia dal punto di vista affettivo (non avendola vista per tutto l'anno 2023, fatta eccezione per il giorno di carnevale e per la domenica delle Palme), che sotto il profilo economico (non contribuiva al mantenimento della figlia e della moglie, la quale non poteva recuperare l'importo dovuto per il mantenimento a causa
dell'instabilità lavorativa del marito).
Dichiarata la contumacia del resistente, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., e, ammesso l'interrogatorio formale dello stesso, a seguito della notifica della relativa ordinanza, con comparsa depositata il 26/9/2024, si costituiva in giudizio il medesimo, il quale contestava l'addebito promosso nei suoi confronti,
sostenendo, piuttosto, che la crisi coniugale era precedente, e da imputare al costante rifiuto della moglie di avere rapporti intimi con lui, mentre il suo trasferimento all'estero (in Germania e in Francia) era stato motivato da esigenze lavorative, per mantenere la famiglia, e la relazione con un'altra donna era intervenuta dopo la separazione di fatto tra i coniugi. Sosteneva il resistente di essere stato l'unico percettore di reddito per la famiglia, nel corso di diciassette anni di matrimonio, e di versare in condizioni economiche precarie a causa della propria situazione lavorativa, sicché proponeva di versare un contributo mensile di €. 250,00
per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di rinunciare alla propria quota dell'assegno unico per Per_1, in modo da consentire a Parte_1 di percepirne l'intero importo. Pur aderendo alle domande di pronuncia della separazione tra i coniugi, di affidamento condiviso della figlia, di collocamento della stessa presso la madre, e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, nonché
alla regolamentazione del diritto di visita quale proposta dalla Parte_1 CP_1 '
[...] chiedeva il rigetto dell'addebito nei suoi confronti, nonchè della domanda di assegno di mantenimento per la moglie (la quale aveva scelto unilateralmente di non lavorare nonostante la giovane età, anche prima della nascita della figlia), con la previsione dell'obbligo a suo carico solamente di corrispondere il contributo al mantenimento per la figlia, nella misura di €. 250,00 al mese, al netto dell'importo erogato dall CP_2 per l'assegno unico universale, da percepirsi per l'intero da parte della Parte_1 medesima.
All'udienza del 30/09/2024 il resistente rendeva interrogatorio formale, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
II P.M. in sede esprimeva parere favorevole in data 17/10/2025.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione,
tenuto conto della cessazione della convivenza di fatto tra i coniugi e delle dichiarazioni ed argomentazioni degli stessi nei propri scritti difensivi, da cui si evince l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va pronunciata, quindi, la separazione personale tra Parte_1 e [...]
CP_1 La Parte_1 ha chiesto di addebitare la responsabilità della separazione all'altro coniuge, per aver intrattenuto quest'ultimo una relazione extraconiugale,
nel febbraio del 2021, durante la sua permanenza in Francia, dove si era trasferito per svolgere la propria attività lavorativa di saldatore.
Il resistente, costituitosi tardivamente, ha eccepito che la crisi coniugale era già in atto prima del suo trasferimento in Francia, e che il "rapporto era già
compromesso, deteriorato e concluso di fatto, i due coniugi non si sentivano telefonicamente se non esclusivamente per condividere notizie della figlia” ; in sede di suo interrogatorio formale, poi, pur ammettendo l'esistenza della relazione con altra donna in Francia, ha dichiarato: “sto nel dammuso da anni, anche prima del
2020".
La ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dedotto che "già prima della nascita di Per_1, ma soprattutto dopo, il di CP_1 era solito trascorrere il proprio tempo non nell'appartamento unitamente a moglie e figli ma nel cd. dammusu (intradosso),
ossia uno spazio personale al pian terreno dell'immobile adibito a casa familiare, ove il di CP_1 aveva costruito la sua solitaria realtà caratterizzata da strumenti tecnologici vari, pc, divano, tv, acquari costosissimi, e "giochi" vari tipo bicicletta,
motocicletta e stampante 3D".
Orbene, in tema di addebito della separazione, la giurisprudenza è costante nell'affermare che "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito".
La Corte stessa, inoltre, ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
rappresenta una violazione particolarmente grave, tale da determinare
normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto (cfr. Cass. 11/5/2023, n.
15196).
Alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, e degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, va rigettata la domanda di addebito nei confronti del CP_1 nonostante l'accertata violazione del dovere di fedeltà, in ragione
,
della preesistenza della crisi coniugale tra le parti, siccome desumibile dalle dichiarazioni di entrambe nel corso del giudizio.
Quanto all'affidamento della figlia, stante l'insussistenza di contestazione sul punto, può disporsi l'affidamento condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori, ed il suo collocamento presso la madre, nella casa familiare, da assegnarsi a quest'ultima.
In considerazione, poi, dell'espressa adesione del resistente alla riguardo all'esercizio del diritto diregolamentazione proposta da Parte_1
,
visita da parte del padre nei confronti della figlia, nonché dell'età preadolescenziale di Per 1 e della scarsa frequentazione tra i due negli ultimi anni, va disposto che [...]
CP_1 possa vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con la volontà della stessa, e tenuto conto dei suoi impegni scolastici e ludico-ricreativi:
almeno per due pomeriggi infrasettimanali (lunedì e giovedì), dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e, inoltre, nei giorni di sabato e domenica, con pernottamento, secondo la volontà di Per_1; nei giorni della Vigilia di Natale e Natale, Capodanno e primo dell'anno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, alternandosi con l'altro genitore. In ogni caso, poiché è emerso che la frequentazione tra il padre e la figlia non è stata costante, il Tribunale invita Controparte_1 a rispettare i minimi tempi previsti,
concordando con la madre e con Per_1 anche modalità di incontro ulteriori, al fine di consolidare una presenza più adeguata della figura paterna nella vita della minore.
Con riguardo al mantenimento della figlia, il resistente, che in corso di giudizio si era reso disponibile a versare alla ricorrente la somma di €. 250,00 mensili, da ultimo
(nelle memorie di replica depositate il 10/4/2025), ha chiesto di fissare in €. 200,00
al mese il contributo al mantenimento, sia per avere prestato il proprio consenso alla integrale percezione da parte della Parte_1 dell'assegno unico per la figlia, sia per il rappresentato ed incombente peggioramento delle proprie condizioni economiche, visto che il suo datore di lavoro ha comunicato "l'intenzione di non voler rinnovare il suo contratto la cui scadenza è fissata in data 30.04.2025".
La ricorrente, sul punto, ha sostenuto che l'interruzione del rapporto di lavoro è
stata determinata dall'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro da parte del [...]
CP_1 , che, in tal modo, ha reso vano il procedimento di pignoramento presso il datore di lavoro, promosso da Parte_1 , la quale aveva ottenuto l'ordinanza di assegnazione delle somme non versate a titolo di mantenimento, come disposto in sede di ordinanza presidenziale.
La circostanza addotta dalla suddetta, tuttavia, è rimasta priva di riscontri probatori in atti.
Non può non evidenziarsi, pertanto, un peggioramento delle condizioni reddituali del resistente, allo stato disoccupato, seppure sia indubbia un'acquisita capacità
lavorativa in capo al medesimo, il quale ha sempre svolto il lavoro di saldatore, per cui appare congruo determinarsi in €. 250,00 mensili il contributo al mantenimento per la figlia Per_1, in considerazione delle capacità personali e reddituali del predetto, dei più ampi tempi di permanenza della figlia presso la madre, dell'età della minore (12 anni), nonchè del dovere dei genitori di assicurare ai figli un tenore di vita non deteriore rispetto a quello mantenuto durante il matrimonio.
Le spese straordinarie vanno ripartite al 50% tra i due genitori.
Tenuto conto dell'adesione del resistente sul punto, l'assegno unico universale per la figlia Per 1 andrà percepito per l'intero da Parte_1
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente, già posto a carico del marito Controparte_1 in via provvisoria nella misura di €. 200,00 al mese, non si ritengono sussistere i presupposti per il riconoscimento di esso in favore della Parte_1 stante l'incontestato sopravvenuto stato di disoccupazione del suddetto, '
e quindi l'indubbio peggioramento delle sue condizioni reddituali, in difetto di prova delle ragioni sottese al dedotto licenziamento del medesimo.
Nulla, infine, va disposto in merito alla richiesta della ricorrente di emissione di un ordine al terzo datore di lavoro del resistente di versamento diretto del contributo al mantenimento, stante il sopravvenuto stato di disoccupazione del CP_1
siccome riferito da entrambe le parti.
Le spese di lite andranno compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della causa e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
3687/2022 R.G.,
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli, il 2/10/2004 -
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune predetto al n. 76, Parte II, Serie A dell'anno 2004 -, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
rigetta la domanda di addebito di Parte_1
affida la figlia Per_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre, nella casa familiare, da assegnarsi a quest'ultima;
regolamenta i tempi di permanenza della figlia presso il padre come in parte motiva;
pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare a Parte_1 entro il giorno 05 di ogni mese – fermo restando quanto statuito per il pregresso in sede di ordinanza presidenziale del 09.03.2023 la somma di €. 250,00, a titolo di '
contributo al mantenimento della figlia Per_1, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da considerarsi al netto dell'assegno unico universale per la figlia,
spettante per intero alla Parte 1 , oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta la richiesta di assegno di mantenimento da porsi a carico di Controparte_1
per il mantenimento di quest'ultima - fermo restando in favore di Parte_1
per il pregresso quanto previsto in seno all'ordinanza del 09.03.2023 -.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 10.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti