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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501/2019, avente a oggetto
“somministrazione” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 C.F._1
Piazza Matteotti n. 7, presso lo studio dell'avv. Nicola Saccone, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTORE contro
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Europa n. 9/A, presso lo studio dell'avv.
Lucianina Rubegni, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Roberta Daviddi, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 19.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 36/2019 (RG: 24/2019) emanato dal Tribunale di Grosseto l'11.1.2019 in Cont favore di (d'ora innanzi “ , per un credito di € 13.751,97 Controparte_1 derivante dal mancato pagamento di due bollette da questa emesse nel 2015 per pagina 1 di 8 prestazioni di fornitura d'acqua rese in favore di un impianto di distribuzione di carburanti ubicato nel Comune di Capalbio.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attore ne chiedeva sostanzialmente la revoca, previo accertamento dell'insussistenza del debito. Cont A sostegno delle sue ragioni, esponeva d'aver stipulato nel 2012 con un contratto per il servizio idrico e d'aver sempre pagato le bollette ricevute, finché a novembre 2014 si vide recapitare una fattura per la cifra anomala di € 13.561,14, a titolo di conguaglio per consumi d'acqua avvenuti dal 31.12.2011 al 29.10.2014, e giustificata dal fatto che solo in quel momento il Gestore si sarebbe avveduto che il contatore dell'utente indicasse consumi superiori a quelli stimati;
segnalava d'aver quindi incaricato un'impresa per verificare le condizioni delle tubazioni e d'aver appreso dell'esistenza di due perdite occulte d'acqua causate dalla rottura delle tubature a circa 1 Km di distanza dalla stazione di servizio e, dunque, al di fuori della propria disponibilità, e al contrario con Cont possibilità d'intervento di la quale, infatti, emise di lì a breve un'apposita nota di credito per la cifra contabilizzata;
negava, infine, l'idoneità delle fatture commerciali a dimostrare l'esistenza del credito avversario.
Si costituiva in giudizio l' , contestando integralmente l'opposizione Controparte_1 avversaria e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A suffragio della propria difesa, riferiva d'aver ricalcolato i consumi a seguito dell'annullamento della precedente bolletta contestata in conformità a quanto previsto dal
Regolamento del S.I.I. del 2010, e d'averne all'esito emesso una nuova per un importo di
€ 14.470,27, comprensiva delle agevolazioni previste e fatturando i consumi sino alla nuova data del 16.2.2015, bolletta non solo mai scalfita da reclami provenienti dal ma anzi da questi espressamente condivisa mediante il pagamento della prima Pt_1 rata di un piano di rientro da egli stesso richiesto;
evidenziava, infine, l'ubicazione del contatore in un alloggiamento non liberamente accessibile al proprio personale, e d'aver anche in passato sollecitato invano l'utente a eseguire l'autolettura.
All'udienza del 17.9.2019, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e, stante la mancata apertura dell'attore a ogni soluzione conciliativa, veniva da ultimo trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza cartolare del 19.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle pagina 2 di 8 memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
Dalla documentazione versata in atti, emerge l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso fra le parti da inizio gennaio 2012 avente a oggetto la somministrazione d'acqua a servizio di un impianto di distribuzione di carburanti e prodotto petroliferi, contraddistinto dal marchio Q8, ubicato a Capalbio, Strada Statale Aurelia Km. 132, nn.
35/37, Loc. Nunziatella (all. 10 dell'attore).
Riferisce l'odierno opponente d'aver sempre pagato le fatture ricevute (all. 11), fino a che nel mese di novembre 2014 si sarebbe visto recapitare una bolletta per la cifra abnorme di € 13.561,14, a titolo di asserito conguaglio per consumi d'acqua occorsi dal
31.12.2011 al 29.10.2014 (all. 12), motivata dal Gestore nell'acquisita consapevolezza d'aver sempre stimato i consumi dell'utente in misura largamente inferiore a quelli realmente indicati dal suo contatore. Il sig. richiama l'annullamento della bolletta Pt_1 Cont in esame da parte di seguito dalla scoperta - ad opera di una ditta da egli incaricata
- dell'esistenza di due perdite occulte d'acqua causate dalla rottura delle tubazioni poste a circa 1 Km di distanza dalla stazione di servizio Q8 e, quindi, al di fuori della propria Cont disponibilità (all.ti 13-18). Alla luce di tali episodi, ha contestato all' d'aver violato le disposizioni contenute nella Carta del Servizio Idrico Integrato e nelle condizioni generali di contratto stipulato inter partes, avendo per anni omesso la rilevazione dei consumi dal contatore esponendo l'utente a consumi d'acqua anomali derivanti da perdite occulte non tempestivamente segnalate, e poi ha censurato l'operato della convenuta nell'aver dapprima annullato la bolletta contestata e successivamente averne emesso un'altra d'importo pressoché identico a quello stornato, omettendo però di dimostrare in giudizio il corretto funzionamento del contatore e la rispondenza fra i dati registrati dallo stesso e gli effettivi consumi d'acqua.
L' , per converso, ha difeso la bontà del suo operato, deducendo Controparte_1
d'aver invitato già nel 2013 l'utente a eseguire l'autolettura e d'avergli comunicato a settembre 2014 la rilevazione di un consumo superiore rispetto alla media (all.ti 7 e 10 della convenuta); ha poi assunto che, a seguito delle doglianze avversarie, procedé ad annullare la bolletta impugnata e a ricalcolare i consumi in forza dell'art. 28 del
Regolamento del S.I.I. del 2010, e quindi su un totale di 7294 m3 rilevati nel periodo pagina 3 di 8 1.1.2012 - 1.12.2014 (data quest'ultima di riparazione della perdita ad opera dell'utente), conteggiando 640m3 quale normale consumo, stimato in base al consumo medio per tipologia d'utenza, e i restanti 6654 m3, costituenti la perdita, calcolandoli per ogni anno alla corrispondente tariffa base della categoria contrattuale d'utenza, con ciò arrivando a emettere la nuova bolletta n. 1500106066/2015 per un importo di €
14.470,27 comprensiva delle agevolazioni previste e fatturando anche i consumi dal
29.10.2014 al 16.2.2015 (all. 4), non contestata dall'utente, ma anzi da quest'ultimo in parte onorata attraverso il pagamento della prima rata del piano di rientro preteso (all.
12).
Per quanto concerne la prova testimoniale assunta in corso di causa, essa s'è rivelata utile al mero fine di dimostrare: l'esistenza di perdite occulte verificatesi nelle tubature serventi l'impianto di vendita petrolifera dell'odierno attore, a notevole distanza dal medesimo, e riparate su iniziativa del (cfr. dichiarazioni rese dai sigg. Pt_1 [...]
e alle udienze del 3.5.2024 e del 3.9.2024); la Tes_1 Testimone_2 Tes_3 libera accessibilità del contatore che alimentava l'utenza del (cfr. dichiarazioni rese Pt_1 dai sigg. e;
le avvenute letture dei consumi a mezzo di Testimone_2 Tes_3 Cont personale di su detto contatore nelle date del 17 febbraio e dell'11 marzo 2014, secondo quanto raffigurato nei documenti nn. 8 e 9 allegati dalla convenuta alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. dichiarazioni rese dal sig. Testimone_4 all'udienza del 2.2.2021). Cont Viceversa, non ha fornito alcuna prova in ordine alla trasmissione all'utente dell'invito a eseguire l'autolettura, di quello precedente di rendere il misuratore accessibile ai propri dipendenti (all 16) e della comunicazione di rilevazione di consumi anomali, non rinvenendosi in atti gli esiti del dedotto invio e, ancor prima, la ricevuta di spedizione.
Ciò posto, è allora utile rimarcare che il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore e utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione.
Ne consegue l'applicabilità del regime probatorio previsto in tema di inadempimento contrattuale dagli artt. 1218 e 1176 c.c., dal cui combinato disposto si evince che al creditore spetta l'onere di allegare l'esistenza del contratto e l'inadempimento del pagina 4 di 8 debitore e a quest'ultimo che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che lo stesso inadempimento si è verificato nonostante il debitore abbia agito nei limiti della diligenza richiesta dalla natura della prestazione e della correttezza e, dunque, senza sua colpa.
Più nel dettaglio, con riferimento proprio al contratto di fornitura d'acqua, si è osservato come nella verifica dei consumi, che servono di fondamento alla determinazione dei corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di una eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire essa se dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico, con esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, e quindi se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente.
L'utente, qualora sia fondata la denuncia di consumi abnormi ingiustificatamente addebitati in un certo periodo di tempo, non è liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi controversi, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone. In altri termini, quello che cambia
è soltanto il modo di determinare il corrispettivo periodico della somministrazione, e non l'obbligo di pagarlo. Nel caso di omesse o irregolari letture o fatture, inoltre, l'utente non
è autorizzato a rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce prestazione legata dal vincolo di corrispettività alla continua e ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore, e non può opporre nei suoi confronti, perciò, l'eccezione d'inadempimento, a meno che non lamenti la temporanea sospensione del servizio.
Nel caso di specie il corretto funzionamento del contatore non ha costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente, limitatosi invero ad addossare sulla controparte l'onere di dimostrare detta circostanza e la rispondenza fra i dati registrati dal contatore e gli effettivi consumi d'acqua.
Obiezione che risulta tuttavia superata a fronte della mancata presa di posizione sui dati Cont riportati nelle fatture successive a quella annullata da del pacifico regolare funzionamento del misuratore nel periodo precedente al 2012 e a quello seguente alla pagina 5 di 8 riparazione della perdita lamentata, nonché della deposizione resa all'udienza del Cont
2.2.2021 dal teste , addetto di intervenuto nel 2014 sul contatore per Testimone_4 certificarne i consumi.
In sostanza, atteso che nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, per far gravare sul somministrante l'onere di provare il perfetto funzionamento del contatore è necessaria una contestazione precipua in tal senso da parte del fruitore, il quale, in virtù del principio di vicinanza della prova, è tenuto a fornire elementi concreti idonei a consentire un'apprezzabilità della censura sollevata (dimostrando, ad esempio, l'entità dei consumi effettuati nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi d'acqua, ovvero, come nella specie, un'eventuale riparazione o sostituzione del contatore Cont da parte di volta a emendare le criticità del contatore).
In difetto di tali confutazioni, non può attivarsi il criterio del riparto dell'onere probatorio invocato dall'attore, essendo piuttosto lampante che nella specie le censure da questi mosse sulla fattura azionata in monitorio facciano leva sull'abnormità dei consumi effettivamente rilevati da un contatore funzionante a causa delle perdite occulte presenti sulle tubazioni poste a servizio dell'impianto Q8 e di competenza del Gestore, ritenuto fra l'altro responsabile d'aver omesso di rilevarle tempestivamente per segnalarle all'utente con altrettanta puntualità, e quindi trasgredendo gli obblighi di buona fede e correttezza posti a presidio dell'esecuzione del rapporto contrattuale di fornitura.
Così delineato il thema decidendum e il thema probandum, può allora ritenersi provato che: 1) sussisteva una perdita occulta;
2) l'opponente se n'è reso conto solo dopo aver appreso - a novembre 2014 - dei consumi anomali in bolletta;
3) la riparazione venne effettuata a fine novembre 2014 dallo stesso utente;
4) i consumi sono rientrati nella norma.
Per quanto non è dubitabile che la causa dei consumi anomali sia rinvenibile anche nella condotta dell'utente, il quale non ha vigilato con puntualità sull'efficienza del proprio impianto idrico e non ha provveduto all'autolettura - onere astrattamente compatibile con l'eventuale obbligo normativo del somministrante di lettura periodica del contatore (cfr.
Cass. n. 34787/2021) - va osservato che concausa di tali consumi anomali e dei relativi costi sia da rintracciare nella condotta del Gestore del servizio idrico, il quale avrebbe dovuto, quantomeno nell'ottica di evitare l'aggravamento del danno, comunicarli pagina 6 di 8 rapidamente al fruitore del servizio.
Benvero, come affermato dalla Suprema Corte “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”
(cfr. Cass. n. 24904/2021).
Cont Nel caso in esame, è venuta meno a tale segnalazione, così impedendo almeno l'aggravarsi del danno. È la stessa opposta ad aver annullato la bolletta contestata dall'utente nel novembre 2014. Allo stesso tempo, la convenuta non ha contestato e anzi ha ammesso che i consumi fossero eccessivi: l'obbligo informativo, pertanto, doveva ritenersi sussistente e non è stato adempiuto. Tale profilo di inadempimento è censurato di fatto in citazione, dal momento che l'opponente ha lamentato l'ignoranza dei consumi anomali maturata fino alla ricezione della bolletta del novembre 2014 che gli diede la possibilità di verificarne gli importi: soltanto dall'eccessività degli importi, si è poi risalito all'eccessività dei consumi. Va anche osservato che, presa contezza dell'eccessività degli importi, l'utente si attivò subito per individuare e riparare la perdita occulta. È anche provato - in quanto pacifico - che all'esito della riparazione non si sono avuto più consumi anomali. Tali circostanze, lette nel loro insieme, costituiscono prova del fatto che, qualora avesse tempestivamente segnalato la presenza di consumi anomali, il danno ascrivibile al costo di consumi eccessivi e non fruiti sarebbe stato evitato.
Tanto accertato in fatto, occorre verificare quali siano le conseguenze di tale inadempimento.
Ad avviso del tribunale, la risposta deve rinvenirsi all'interno dell'art. 28 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ratione temporis vigente (all. 14 della convenuta), peraltro sovrapponibile al contenuto dell'art. 16 del contratto siglato inter partes, in base al quale: «In caso di dispersioni di acqua nell'impianto privato del Cliente non dovute a negligenza ma per perdite occulte, i consumi eccedenti quelli medi, ottenuti quale differenza tra il consumo rilevato e quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente o del primo anno i cui dati siano disponibili, sono fatturati dall' a Pt_2
pagina 7 di 8 tariffa base senza l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione. Nel caso di nuove utenze o in caso di inapplicabilità del criterio di cui sopra, le condizioni di trattamento agevolato verranno applicate riferendosi ai consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza. La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal misuratore alla data della riparazione, detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dalla data dell'ultima lettura effettiva fatturata, per la quale non sia stata tempestivamente segnalata la presenza della perdita».
Al riguardo, giova segnalare che nessuna delle due parti ha formulato istanza di CTU Cont volta a rideterminare l'eventuale credito di per il semplice fatto che quest'ultima aveva già ricalcolato le cifre da fatturare in aderenza al precetto normativo di cui sopra, mentre l'odierno attore nulla ha obiettato sul punto, preferendo contestare la nuova fattura emessa dal Gestore giacché ritenuta una mera riproduzione di quella annullata, e dimenticandosi di criticare l'altra bolletta azionata in monitorio di € 315,70.
Pertanto, l'importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere accertato come dovuto dal sig. il quale si è limitato a chiedere la revoca del titolo giudiziale Pt_1 Cont
- previo accertamento degli inadempimenti di e delle perdite occulte a sé non imputabili - non formulando domande risarcitorie.
L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo dev'essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 36/2019 (RG:
24/2019) emesso dal Tribunale di Grosseto l'11.1.2019;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%).
Grosseto, 11.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501/2019, avente a oggetto
“somministrazione” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 C.F._1
Piazza Matteotti n. 7, presso lo studio dell'avv. Nicola Saccone, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTORE contro
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Europa n. 9/A, presso lo studio dell'avv.
Lucianina Rubegni, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Roberta Daviddi, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 19.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 36/2019 (RG: 24/2019) emanato dal Tribunale di Grosseto l'11.1.2019 in Cont favore di (d'ora innanzi “ , per un credito di € 13.751,97 Controparte_1 derivante dal mancato pagamento di due bollette da questa emesse nel 2015 per pagina 1 di 8 prestazioni di fornitura d'acqua rese in favore di un impianto di distribuzione di carburanti ubicato nel Comune di Capalbio.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attore ne chiedeva sostanzialmente la revoca, previo accertamento dell'insussistenza del debito. Cont A sostegno delle sue ragioni, esponeva d'aver stipulato nel 2012 con un contratto per il servizio idrico e d'aver sempre pagato le bollette ricevute, finché a novembre 2014 si vide recapitare una fattura per la cifra anomala di € 13.561,14, a titolo di conguaglio per consumi d'acqua avvenuti dal 31.12.2011 al 29.10.2014, e giustificata dal fatto che solo in quel momento il Gestore si sarebbe avveduto che il contatore dell'utente indicasse consumi superiori a quelli stimati;
segnalava d'aver quindi incaricato un'impresa per verificare le condizioni delle tubazioni e d'aver appreso dell'esistenza di due perdite occulte d'acqua causate dalla rottura delle tubature a circa 1 Km di distanza dalla stazione di servizio e, dunque, al di fuori della propria disponibilità, e al contrario con Cont possibilità d'intervento di la quale, infatti, emise di lì a breve un'apposita nota di credito per la cifra contabilizzata;
negava, infine, l'idoneità delle fatture commerciali a dimostrare l'esistenza del credito avversario.
Si costituiva in giudizio l' , contestando integralmente l'opposizione Controparte_1 avversaria e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A suffragio della propria difesa, riferiva d'aver ricalcolato i consumi a seguito dell'annullamento della precedente bolletta contestata in conformità a quanto previsto dal
Regolamento del S.I.I. del 2010, e d'averne all'esito emesso una nuova per un importo di
€ 14.470,27, comprensiva delle agevolazioni previste e fatturando i consumi sino alla nuova data del 16.2.2015, bolletta non solo mai scalfita da reclami provenienti dal ma anzi da questi espressamente condivisa mediante il pagamento della prima Pt_1 rata di un piano di rientro da egli stesso richiesto;
evidenziava, infine, l'ubicazione del contatore in un alloggiamento non liberamente accessibile al proprio personale, e d'aver anche in passato sollecitato invano l'utente a eseguire l'autolettura.
All'udienza del 17.9.2019, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e, stante la mancata apertura dell'attore a ogni soluzione conciliativa, veniva da ultimo trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza cartolare del 19.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle pagina 2 di 8 memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
Dalla documentazione versata in atti, emerge l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso fra le parti da inizio gennaio 2012 avente a oggetto la somministrazione d'acqua a servizio di un impianto di distribuzione di carburanti e prodotto petroliferi, contraddistinto dal marchio Q8, ubicato a Capalbio, Strada Statale Aurelia Km. 132, nn.
35/37, Loc. Nunziatella (all. 10 dell'attore).
Riferisce l'odierno opponente d'aver sempre pagato le fatture ricevute (all. 11), fino a che nel mese di novembre 2014 si sarebbe visto recapitare una bolletta per la cifra abnorme di € 13.561,14, a titolo di asserito conguaglio per consumi d'acqua occorsi dal
31.12.2011 al 29.10.2014 (all. 12), motivata dal Gestore nell'acquisita consapevolezza d'aver sempre stimato i consumi dell'utente in misura largamente inferiore a quelli realmente indicati dal suo contatore. Il sig. richiama l'annullamento della bolletta Pt_1 Cont in esame da parte di seguito dalla scoperta - ad opera di una ditta da egli incaricata
- dell'esistenza di due perdite occulte d'acqua causate dalla rottura delle tubazioni poste a circa 1 Km di distanza dalla stazione di servizio Q8 e, quindi, al di fuori della propria Cont disponibilità (all.ti 13-18). Alla luce di tali episodi, ha contestato all' d'aver violato le disposizioni contenute nella Carta del Servizio Idrico Integrato e nelle condizioni generali di contratto stipulato inter partes, avendo per anni omesso la rilevazione dei consumi dal contatore esponendo l'utente a consumi d'acqua anomali derivanti da perdite occulte non tempestivamente segnalate, e poi ha censurato l'operato della convenuta nell'aver dapprima annullato la bolletta contestata e successivamente averne emesso un'altra d'importo pressoché identico a quello stornato, omettendo però di dimostrare in giudizio il corretto funzionamento del contatore e la rispondenza fra i dati registrati dallo stesso e gli effettivi consumi d'acqua.
L' , per converso, ha difeso la bontà del suo operato, deducendo Controparte_1
d'aver invitato già nel 2013 l'utente a eseguire l'autolettura e d'avergli comunicato a settembre 2014 la rilevazione di un consumo superiore rispetto alla media (all.ti 7 e 10 della convenuta); ha poi assunto che, a seguito delle doglianze avversarie, procedé ad annullare la bolletta impugnata e a ricalcolare i consumi in forza dell'art. 28 del
Regolamento del S.I.I. del 2010, e quindi su un totale di 7294 m3 rilevati nel periodo pagina 3 di 8 1.1.2012 - 1.12.2014 (data quest'ultima di riparazione della perdita ad opera dell'utente), conteggiando 640m3 quale normale consumo, stimato in base al consumo medio per tipologia d'utenza, e i restanti 6654 m3, costituenti la perdita, calcolandoli per ogni anno alla corrispondente tariffa base della categoria contrattuale d'utenza, con ciò arrivando a emettere la nuova bolletta n. 1500106066/2015 per un importo di €
14.470,27 comprensiva delle agevolazioni previste e fatturando anche i consumi dal
29.10.2014 al 16.2.2015 (all. 4), non contestata dall'utente, ma anzi da quest'ultimo in parte onorata attraverso il pagamento della prima rata del piano di rientro preteso (all.
12).
Per quanto concerne la prova testimoniale assunta in corso di causa, essa s'è rivelata utile al mero fine di dimostrare: l'esistenza di perdite occulte verificatesi nelle tubature serventi l'impianto di vendita petrolifera dell'odierno attore, a notevole distanza dal medesimo, e riparate su iniziativa del (cfr. dichiarazioni rese dai sigg. Pt_1 [...]
e alle udienze del 3.5.2024 e del 3.9.2024); la Tes_1 Testimone_2 Tes_3 libera accessibilità del contatore che alimentava l'utenza del (cfr. dichiarazioni rese Pt_1 dai sigg. e;
le avvenute letture dei consumi a mezzo di Testimone_2 Tes_3 Cont personale di su detto contatore nelle date del 17 febbraio e dell'11 marzo 2014, secondo quanto raffigurato nei documenti nn. 8 e 9 allegati dalla convenuta alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. dichiarazioni rese dal sig. Testimone_4 all'udienza del 2.2.2021). Cont Viceversa, non ha fornito alcuna prova in ordine alla trasmissione all'utente dell'invito a eseguire l'autolettura, di quello precedente di rendere il misuratore accessibile ai propri dipendenti (all 16) e della comunicazione di rilevazione di consumi anomali, non rinvenendosi in atti gli esiti del dedotto invio e, ancor prima, la ricevuta di spedizione.
Ciò posto, è allora utile rimarcare che il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore e utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione.
Ne consegue l'applicabilità del regime probatorio previsto in tema di inadempimento contrattuale dagli artt. 1218 e 1176 c.c., dal cui combinato disposto si evince che al creditore spetta l'onere di allegare l'esistenza del contratto e l'inadempimento del pagina 4 di 8 debitore e a quest'ultimo che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che lo stesso inadempimento si è verificato nonostante il debitore abbia agito nei limiti della diligenza richiesta dalla natura della prestazione e della correttezza e, dunque, senza sua colpa.
Più nel dettaglio, con riferimento proprio al contratto di fornitura d'acqua, si è osservato come nella verifica dei consumi, che servono di fondamento alla determinazione dei corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di una eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire essa se dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico, con esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, e quindi se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente.
L'utente, qualora sia fondata la denuncia di consumi abnormi ingiustificatamente addebitati in un certo periodo di tempo, non è liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi controversi, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone. In altri termini, quello che cambia
è soltanto il modo di determinare il corrispettivo periodico della somministrazione, e non l'obbligo di pagarlo. Nel caso di omesse o irregolari letture o fatture, inoltre, l'utente non
è autorizzato a rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce prestazione legata dal vincolo di corrispettività alla continua e ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore, e non può opporre nei suoi confronti, perciò, l'eccezione d'inadempimento, a meno che non lamenti la temporanea sospensione del servizio.
Nel caso di specie il corretto funzionamento del contatore non ha costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente, limitatosi invero ad addossare sulla controparte l'onere di dimostrare detta circostanza e la rispondenza fra i dati registrati dal contatore e gli effettivi consumi d'acqua.
Obiezione che risulta tuttavia superata a fronte della mancata presa di posizione sui dati Cont riportati nelle fatture successive a quella annullata da del pacifico regolare funzionamento del misuratore nel periodo precedente al 2012 e a quello seguente alla pagina 5 di 8 riparazione della perdita lamentata, nonché della deposizione resa all'udienza del Cont
2.2.2021 dal teste , addetto di intervenuto nel 2014 sul contatore per Testimone_4 certificarne i consumi.
In sostanza, atteso che nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, per far gravare sul somministrante l'onere di provare il perfetto funzionamento del contatore è necessaria una contestazione precipua in tal senso da parte del fruitore, il quale, in virtù del principio di vicinanza della prova, è tenuto a fornire elementi concreti idonei a consentire un'apprezzabilità della censura sollevata (dimostrando, ad esempio, l'entità dei consumi effettuati nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi d'acqua, ovvero, come nella specie, un'eventuale riparazione o sostituzione del contatore Cont da parte di volta a emendare le criticità del contatore).
In difetto di tali confutazioni, non può attivarsi il criterio del riparto dell'onere probatorio invocato dall'attore, essendo piuttosto lampante che nella specie le censure da questi mosse sulla fattura azionata in monitorio facciano leva sull'abnormità dei consumi effettivamente rilevati da un contatore funzionante a causa delle perdite occulte presenti sulle tubazioni poste a servizio dell'impianto Q8 e di competenza del Gestore, ritenuto fra l'altro responsabile d'aver omesso di rilevarle tempestivamente per segnalarle all'utente con altrettanta puntualità, e quindi trasgredendo gli obblighi di buona fede e correttezza posti a presidio dell'esecuzione del rapporto contrattuale di fornitura.
Così delineato il thema decidendum e il thema probandum, può allora ritenersi provato che: 1) sussisteva una perdita occulta;
2) l'opponente se n'è reso conto solo dopo aver appreso - a novembre 2014 - dei consumi anomali in bolletta;
3) la riparazione venne effettuata a fine novembre 2014 dallo stesso utente;
4) i consumi sono rientrati nella norma.
Per quanto non è dubitabile che la causa dei consumi anomali sia rinvenibile anche nella condotta dell'utente, il quale non ha vigilato con puntualità sull'efficienza del proprio impianto idrico e non ha provveduto all'autolettura - onere astrattamente compatibile con l'eventuale obbligo normativo del somministrante di lettura periodica del contatore (cfr.
Cass. n. 34787/2021) - va osservato che concausa di tali consumi anomali e dei relativi costi sia da rintracciare nella condotta del Gestore del servizio idrico, il quale avrebbe dovuto, quantomeno nell'ottica di evitare l'aggravamento del danno, comunicarli pagina 6 di 8 rapidamente al fruitore del servizio.
Benvero, come affermato dalla Suprema Corte “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”
(cfr. Cass. n. 24904/2021).
Cont Nel caso in esame, è venuta meno a tale segnalazione, così impedendo almeno l'aggravarsi del danno. È la stessa opposta ad aver annullato la bolletta contestata dall'utente nel novembre 2014. Allo stesso tempo, la convenuta non ha contestato e anzi ha ammesso che i consumi fossero eccessivi: l'obbligo informativo, pertanto, doveva ritenersi sussistente e non è stato adempiuto. Tale profilo di inadempimento è censurato di fatto in citazione, dal momento che l'opponente ha lamentato l'ignoranza dei consumi anomali maturata fino alla ricezione della bolletta del novembre 2014 che gli diede la possibilità di verificarne gli importi: soltanto dall'eccessività degli importi, si è poi risalito all'eccessività dei consumi. Va anche osservato che, presa contezza dell'eccessività degli importi, l'utente si attivò subito per individuare e riparare la perdita occulta. È anche provato - in quanto pacifico - che all'esito della riparazione non si sono avuto più consumi anomali. Tali circostanze, lette nel loro insieme, costituiscono prova del fatto che, qualora avesse tempestivamente segnalato la presenza di consumi anomali, il danno ascrivibile al costo di consumi eccessivi e non fruiti sarebbe stato evitato.
Tanto accertato in fatto, occorre verificare quali siano le conseguenze di tale inadempimento.
Ad avviso del tribunale, la risposta deve rinvenirsi all'interno dell'art. 28 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ratione temporis vigente (all. 14 della convenuta), peraltro sovrapponibile al contenuto dell'art. 16 del contratto siglato inter partes, in base al quale: «In caso di dispersioni di acqua nell'impianto privato del Cliente non dovute a negligenza ma per perdite occulte, i consumi eccedenti quelli medi, ottenuti quale differenza tra il consumo rilevato e quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente o del primo anno i cui dati siano disponibili, sono fatturati dall' a Pt_2
pagina 7 di 8 tariffa base senza l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione. Nel caso di nuove utenze o in caso di inapplicabilità del criterio di cui sopra, le condizioni di trattamento agevolato verranno applicate riferendosi ai consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza. La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal misuratore alla data della riparazione, detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dalla data dell'ultima lettura effettiva fatturata, per la quale non sia stata tempestivamente segnalata la presenza della perdita».
Al riguardo, giova segnalare che nessuna delle due parti ha formulato istanza di CTU Cont volta a rideterminare l'eventuale credito di per il semplice fatto che quest'ultima aveva già ricalcolato le cifre da fatturare in aderenza al precetto normativo di cui sopra, mentre l'odierno attore nulla ha obiettato sul punto, preferendo contestare la nuova fattura emessa dal Gestore giacché ritenuta una mera riproduzione di quella annullata, e dimenticandosi di criticare l'altra bolletta azionata in monitorio di € 315,70.
Pertanto, l'importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere accertato come dovuto dal sig. il quale si è limitato a chiedere la revoca del titolo giudiziale Pt_1 Cont
- previo accertamento degli inadempimenti di e delle perdite occulte a sé non imputabili - non formulando domande risarcitorie.
L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo dev'essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 36/2019 (RG:
24/2019) emesso dal Tribunale di Grosseto l'11.1.2019;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%).
Grosseto, 11.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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