Art. 11.
L' articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando e' stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti di concerto con Ministri di volta in volta interessati, sentito il parare del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212 .
Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunita' europee.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalita' di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari".
Nota all'art. 11:
Per l'argomento della legge n. 572/1977 v. nelle note al titolo.
L' articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando e' stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti di concerto con Ministri di volta in volta interessati, sentito il parare del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212 .
Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunita' europee.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalita' di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari".
Nota all'art. 11:
Per l'argomento della legge n. 572/1977 v. nelle note al titolo.