Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Maione, Mariangela Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agropoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santosuosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica - Assetto ed Utilizzazione del Territorio - del Comune di Agropoli ha denegato l’accertamento di compatibilità richiesto dalla ricorrente ai sensi degli artt. 36 bis DPR -OMISSIS- e 167 d. lgs. n. 42/20024 con istanza prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-;
b) del provvedimento prot. MIC/MIC_SABAP SA_-OMISSIS-/-OMISSIS-|0000-OMISSIS--P, con cui la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario all’accertamento di compatibilità richiesto;
c) di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso, lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare della nota prot. n. -OMISSIS--P del -OMISSIS-, con la quale la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla società-OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla istanza prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 bis DPR -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. 1. La società ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Agropoli, alla via -OMISSIS- (distinto in catasto al foglio-OMISSIS-, p.lla n. -OMISSIS- sub 1, 2, 3, 4, 5, 6,-OMISSIS-, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) espone che:
- l’immobile, nella sua consistenza originaria, è stato edificato sulla base della licenza edilizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e successiva variante n-OMISSIS- del -OMISSIS-, corredata da nulla osta della Soprintendenza n. -OMISSIS-del-OMISSIS-;
- attualmente, l’edificio si compone di tre livelli fuori terra, sui quali sono distribuite più unità immobiliari, ed un seminterrato composto da un unico locale tecnico di circa 40 mq;
- nel tempo, l’immobile è stato interessato da plurimi interventi, assistiti dai seguenti titoli: a) permesso di costruire n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, corredato da autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-dell’-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; b) permesso di costruire n. -OMISSIS-e autorizzazione paesaggistica n.-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; c) SCIA in variante in corso d’opera prot. n. 28576/2020 (con cui è stata prevista una diversa distribuzione degli ambienti interni e si è proceduto al frazionamento del bene in 12 unità immobiliari); d) C.I.LA. in variante in corso d’opera prot. n.-OMISSIS- (concernente la sostituzione della scala in c.a. di collegamento tra piano terra e primo piano con un corpo scala esterno in acciaio, oltre modifiche alla distribuzione degli ambienti interni); e) SCIA prot. n. -OMISSIS- (relativa al consolidamento statico, mediante demolizione e ricostruzione, del muro di contenimento al piano seminterrato); f) SCIA prot. n. -OMISSIS- (interventi di miglioramento statico, efficientamento energetico e modifiche delle divisioni interne);
- il Comune di Agropoli, all’esito di un sopralluogo, ha emesso ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. -OMISSIS- del 9.01.2024, avendo riscontrato un aumento di superficie utile di circa 28 mq al piano terra, la presenza di due spallette in muratura prive di infissi su entrambi i lati dell’ulteriore portico, una distribuzione interna degli spazi diversa da quella autorizzata e l’emergenza del torrino delle scale per circa mt 4 dal lastrico solare, in difformità rispetto a quanto previsto in progetto; l’ordinanza è stata revocata in seguito alla presentazione delle osservazioni da parte della società;
- riconoscendo di aver comunque effettuato lavorazioni in difformità dai titoli abilitativi in essere, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. -OMISSIS-, istanza di sanatoria, acquisita al prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-. In dettaglio, la ricorrente (oltre a proporre la demolizione di talune opere murarie) ha chiesto l’accertamento della conformità urbanistica delle difformità interne, nonché l'accertamento di conformità/compatibilità ex artt. 36 bis commi 1 e 4 d.P.R. n. -OMISSIS- e 167 d.lgs. n. 42/2004 per le seguenti opere: i) al piano seminterrato, l’intervento di consolidamento statico sulla muratura di contenimento che, diversamente da quanto rappresentato nella SCIA prot. n. -OMISSIS-, ha riguardato il muro per tutta la sua lunghezza e non soltanto per una porzione; ii) al piano terra, la realizzazione di alcune opere murarie in corrispondenza del portico, non previste dal p.d.c. n. 18/20 né dalle varianti, e la mancata realizzazione della intercapedine invece prevista; iii) al piano primo, il minore dimensionamento dell'ampliamento di cui al P.d.C. n. 18/20, modifica che, sebbene prevista dalla SCIA prot. n. -OMISSIS-, è stata realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica; iv) la scala esterna in acciaio (realizzata con un'altezza maggiore rispetto a quanto previsto dalla CILA prot. n.-OMISSIS- e in assenza di autorizzazione paesaggistica); v) le lievi modifiche dei vani finestra e dei vani porta a tutti i livelli rispetto a quanto assentito con autorizzazione paesaggistica;
- con nota prot. n. -OMISSIS-del 23 luglio 2024 il Comune ha trasmesso gli atti alla competente Soprintendenza ai fini dell’adozione del prescritto parere;
- con nota prot. n. 24927-P del 18 ottobre 2024 la Soprintendenza ha formulato una richiesta di integrazioni e chiarimenti, riscontrata dalla ricorrente con nota p.e.c. del 26 novembre 2024;
- la Soprintendenza, previo preavviso di diniego (nota prot. n. 4600-P del 24 febbraio 2025, a fronte del quale la ricorrente non ha formulato osservazioni), ha espresso parere contrario con nota prot.n. -OMISSIS--P del-OMISSIS- marzo 2025;
- con nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- il Comune di Agropoli ha infine denegato l’accertamento di compatibilità ex artt. 36 bis d.P.R. n. -OMISSIS- e 167 d.lgs. 42/2004.
2. Avverso il citato diniego comunale e il presupposto parere negativo della Soprintendenza è insorta la ricorrente, con atto notificato il 14 maggio 2025 e depositato il successivo 23 maggio, articolando a sostegno del gravame, a mezzo di cinque motivi, censure di violazione di legge (art. 36 bis d.P.R. -OMISSIS-, art. 167 d.lgs. n. 42/2004, artt. 2, comma 8 bis, 3 e 17 bis l.n. 241/90, violazione del giusto procedimento, art. 97 Cost.) e di eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, tardività, sviamento).
2.1. In sintesi, la società deduce:
a) l’intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 36 bis d.P.R. n. -OMISSIS- (primo motivo);
b) la tardività del parere, con conseguente formazione del silenzio assenso ai sensi del combinato disposto dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17 bis l.n. 241/90 o, in subordine, la perdita del suo carattere vincolante, con conseguente obbligo del Comune di esternare un’autonoma valutazione, del tutto assente nel caso di specie (secondo motivo);
c) l’illegittimità del parere, atteso che l’affermazione relativa all’inefficacia dei titoli abilitativi in quanto sprovvisti delle relative autorizzazioni paesaggistiche, oltre ad esulare dalle competenze ministeriali, è erronea (poiché le lavorazioni oggetto delle SCIA prot. n. 28576/2020 e prot. n. -OMISSIS- non richiedevano l’autorizzazione paesaggistica, ricadendo nei punti A.1, A.2 e A.3. dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, mentre le opere oggetto di CILA prot. n.-OMISSIS- e SCIA prot. n. -OMISSIS- sono oggetto dell’istanza ex art. 36 bis), mentre la documentazione asseritamente carente è stata presentata (terzo motivo);
d) l’assenza di qualsivoglia giudizio di disvalore paesaggistico (quarto motivo);
e) il provvedimento comunale ripete le illegittimità del parere contrario, trovando in quest’ultimo il proprio unico fondamento e presupposto (quinto motivo).
2. Si sono costituiti il Ministero della Cultura, la locale Soprintendenza e il Comune di Agropoli, deducendo l’infondatezza dell’avverso gravame.
3. Con ordinanza n. 225 del 5 giugno 2025 la domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora “ rilevato infatti che – in disparte il paventato pregiudizio di natura eminentemente patrimoniale – il compendio immobiliare cui si riferiscono i provvedimenti impugnati è attualmente sottoposto a sequestro penale, in costanza del quale non decorre il termine assegnato dall’ordinanza di demolizione e ripristino prot. n. 13959 del 30 aprile 2025 (peraltro basata su presupposti in parte diversi rispetto agli atti in questa sede gravati, vertendo, inter alia, anche sull’illegittimità del permesso di costruire n. 18/2020) ”.
4. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata introitata in decisione.
5. Il Collegio ritiene di esaminare innanzitutto il secondo motivo di gravame, di più agevole e rapido scrutinio - non implicando la necessità di accertamenti in ordine alla sussumibilità o meno delle opere nell’alveo applicativo dell’art. 36 bis d.P.R. n. -OMISSIS- - in ossequio ai principi della "ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242) “ imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. ” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, n. 1332/2024).
6. Il motivo è fondato nei sensi di seguito precisati, determinando l'accoglimento del gravame con assorbimento delle ulteriori censure.
6.1. La scansione diacronica emergente dagli atti di causa evidenzia che, fra la ricezione della pratica da parte della Soprintendenza (23 luglio 2024) e l’adozione del parere (7 marzo 2025), sono trascorsi, al netto della sospensione connessa alla richiesta di integrazioni (dal 10 ottobre 2024 al successivo 26 novembre), ben più dei 90 giorni legislativamente previsti.
Infatti, essendo stata la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza l’ottantasettesimo giorno dalla ricezione della pratica, il termine sospeso ha ripreso a decorrere (nella sua parte residua di soli tre giorni) dalla data del riscontro fornito dal privato, ovvero dal 26 novembre 2024, di modo che il termine perentorio di 90 giorni deve considerarsi decorso il 29 novembre 2024, ben prima non solo della data di adozione del parere negativo (7 marzo 2025), ma anche della comunicazione dei motivi ostativi (24 febbraio 2025).
6.2. In tale quadro, l’assunto di un preteso effetto interruttivo della richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza, invocato dalle amministrazioni resistenti per sostenere la tempestività del parere, non può essere condiviso.
Per costante orientamento della Sezione, infatti, la richiesta di integrazioni documentali da parte della Soprintendenza può determinare unicamente un effetto sospensivo del termine previsto, in quanto, in tema di procedimento amministrativo, secondo la regola generale di cui all’art. 2, comma-OMISSIS-, della L. n. 241 del 1990, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere sulle istanze del privato (finalizzate all'adozione di un determinato provvedimento), sono tipiche e di stretta interpretazione (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27 marzo 2025, n. 575, che ha evidenziato che “ tali cause, peraltro, non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa, rivestendo la fissazione di un termine procedimentale di durata massima del procedimento amministrativo (quale espressione di un principio fondamentale nella disciplina dell'attività amministrativa), ancorché non perentorio, evidenti finalità acceleratorie, cui risulta funzionale il carattere di tipicità delle cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere…Non può, infatti, ragionevolmente sostenersi che ciò implichi una sospensione del procedimento per un tempo indeterminato, e cioè, in ogni caso, sino all'adempimento della richiesta di integrazione documentale. Tale richiesta potrebbe essere adempiuta a distanza di un considerevole lasso temporale o financo rimanere inevasa, con l'irragionevole conseguenza di una virtuale apertura sine die del procedimento amministrativo. Tale conclusione determinerebbe l'assoluta incertezza dei tempi di conclusione del procedimento, nonché l'indeterminatezza di un confine temporale che verrebbe così rimesso all'arbitraria decisione di volta in volta assunta dal soggetto pubblico competente; evenienza quest'ultima che, oltre che contrastare con il principio di speditezza e trasparenza dell'attività amministrativa, lascia indefinitivamente sospesi i procedimenti autorizzatori ”); né è conferente la giurisprudenza richiamata dalla difesa comunale, riferita ad ipotesi limite di incompletezza ab origine dell’istanza (e non già ai casi in cui “ l’interessato non fornisca esaustivo riscontro alla richiesta di integrazione documentale ”, cfr. memoria del Comune del 29 maggio 2025, pag. 8).
6.3. L’acclarata tardività del parere non determina tuttavia (diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente nella prima parte del motivo) il consolidamento per silentium dell’assenso della Soprintendenza, quanto piuttosto il più limitato effetto (invocato nella seconda parte del motivo, formulata in via subordinata) di far perdere al parere la sua caratteristica vincolatività.
Come di recente osservato dalla giurisprudenza, infatti, “ l’inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/04 determina - anziché la formazione di un atto di assenso tacito - la decadenza dall’esercizio dello specifico potere assegnato dal legislatore e, quindi, dalla possibilità di vincolare l’amministrazione procedente nella decisione finale ” il che, tuttavia, non impedisce “ all’organo statale di intervenire nel procedimento per fornire il proprio contribuito partecipativo, ponendo in essere un atto non obbligatorio e non vincolante ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2024, n. 3211; 24 febbraio 2026, n. 1498; cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 2 febbraio 2026, n. 200, secondo cui “ nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine per l'espressione del parere vincolante, lo stesso perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'Amministrazione deputata all'adozione dell'atto autorizzatorio finale ”).
Ne discende che l’amministrazione comunale, deputata all'adozione dell'atto finale, avrebbe dovuto autonomamente e motivatamente valutare l’avviso della Soprintendenza tardivamente reso anziché limitarsi – come avvenuto nel caso di specie - a recepire acriticamente il parere, sull’erroneo presupposto della sua perdurante natura vincolante.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT AC, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NN RI | AT AC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.