Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/03/2026, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09290/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9290 del 2024, proposto da
AR PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SC RE, AN TO e UC GL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’esclusione del ricorrente allo scrutinio, a ruolo aperto e per merito assoluto, per la nomina a Commissario Capo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NO SE ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. AR PI – all’epoca commissario della Polizia di Stato in servizio al reparto Volo di Pratica di Mare (RM) quale pilota – ha impugnato gli atti indicati in epigrafe al fine di contestare la sua esclusione dallo scrutinio, a ruolo aperto e per merito assoluto, per la promozione a Commissario Capo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2024 e di veder riconosciuto il suo «diritto alla ricostruzione della carriera ai fini della promozione alla qualifica di Commissario Capo del Ruolo Direttivo con decorrenza 28 marzo 2024 mediante scrutinio per merito assoluto ed a ruolo aperto» .
1.1. A sostegno della propria azione, il sig. PI ha innanzitutto evidenziato:
- che con ricorso iscritto al r.g. n. 536/2020 aveva impugnato la graduatoria finale del concorso interno per la copertura di n. 436 posti di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019 (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.lgs. n. 95/2017), lamentando che la sua mancata collocazione tra i vincitori della procedura era il frutto di un’errata valutazione dei suoi titoli da parte della p.a.;
- che con sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 aprile 2022, n. 4907 questo Tribunale aveva accolto il suo ricorso e gli aveva riconosciuto un punteggio sufficiente a collocarlo tra i vincitori;
- che l’amministrazione aveva appellato la predetta sentenza con gravame iscritto al r.g. n. 5326/2022, avanzando domanda di sospensione cautelare della decisione di questo Tribunale;
- che con ordinanza Consiglio di Stato, II, 20 luglio 2022, n. 3472 il giudice d’appello aveva rigettato la domanda di sospensione cautelare della decisione di primo grado avanzata dalla p.a.;
- che conseguentemente con decreto del Capo della Polizia del 6 marzo 2023 la p.a. lo aveva nominato Vice Commissario con decorrenza giuridica dal 26 novembre 2019 e con effetti economici dall’inizio del corso di formazione;
- che con nota del 19 maggio 2023 l’amministrazione gli aveva quindi comunicato l’imminente avvio del corso di formazione precisando che «al positivo superamento del corso di formazione il citato funzionario [sarebbe stato] promosso – con riserva – alla qualifica superiore, con la medesima decorrenza giuridica (28 marzo 2020) dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario» ;
- che ultimato con profitto il corso di formazione con decreto del Capo della Polizia del 6 dicembre 2023 era stato quindi confermato nel ruolo direttivo della Polizia di Stato con la qualifica di Commissario a decorrere, quanto agli effetti giuridici, dal 28 marzo 2020 (data in cui tale qualifica era stata riconosciuta agli originari concorrenti vincitori di concorso) e quanto agli effetti economici dal 29 settembre 2023 (data di conclusione del corso di formazione);
- che in data 16 luglio 2024 l’amministrazione – all’esito della procedura di scrutinio oggetto del presente giudizio – aveva provveduto a promuovere i suoi colleghi che erano stati tempestivamente dichiarati vincitori del concorso del 2020 nella qualifica di Commissario capo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.lgs. n. 95/2017 mentre aveva ritenuto di non disporre analoga promozione nei suoi confronti, giustificando tale decisione in ragione del fatto che la disposizione sopra citata richiede, ai fini dell’accesso allo scrutinio per la promozione, la maturazione di «quattro anni di effettivo servizio nella qualifica» .
1.2. Tanto chiarito, il sig. PI ha articolato due distinti motivi di diritto avverso la decisione dell’amministrazione e a fondamento delle proprie domande.
1.2.1. Con il primo motivo ha contestato l’esclusione disposta dall’amministrazione nei suoi confronti per «contraddittorietà, illogicità, eccesso di potere, disparità di trattamento; violazione del principio degli effetti giuridici nella decorrenza nella qualifica; violazione del decreto del capo della polizia del 6 marzo 2023 di nomina a vice commissario; violazione del decreto del capo della polizia del 6 dicembre 2023 di nomina a commissario; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera t), n. 2 6 del d.lgs n. 95/2017; violazione dell’art. 12 delle disposizioni della legge in generale premesse al codice civile [e] violazione dell’art. 97 Cost.» , sostenendo – in sintesi – che la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. t), n. 2 d.lgs. n. 95/2017 doveva interpretarsi nel senso di far coincidere «la decorrenza giuridica con l’effettivo servizio».
1.2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per «contraddittorietà, illogicità, eccesso di potere, disparità di trattamento; violazione dei diritti conseguenti agli effetti giuridici nella decorrenza nella qualifica; violazione del decreto del capo della polizia del 6 marzo 2023 di nomina a vice commissario [e] violazione del decreto del capo della polizia del 6 dicembre 2023 di nomina a commissario» , osservando – in sostanza – che il suo diritto a una piena ed effettiva ricostruzione della carriera e all’ammissione allo scrutinio discendeva « dalla illegittimità degli atti posti in essere dall’amministrazione [in quanto] il tempo trascorso per ottenere la nomina a Commissario (oltre tre anni rispetto ai colleghi concorrenti) [era stato] dovuto esclusivamente a responsabilità dell’amministrazione, che, erroneamente valutando i titoli del ricorrente nel concorso in argomento, non lo [aveva] collocato subito tra i vincitori del concorso» .
2. In data 25 settembre 2024 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
3. Il 4 ottobre 2024 il Ministero ha depositato una relazione con cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato alla luce dell’inequivoco tenore letterale dell’art. 2, comma 1, lett. t), n. 2 d.lgs. n. 95/2017, notando che il sig. PI « potrà accedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore non prima del dicembre 2027 allorquando avrà raggiunto i quattro anni di effettivo servizio utile nella qualifica» ed evidenziando che « in quell’occasione e all’esito favorevole dello scrutinio, l’amministrazione provvederà alla ricostruzione della carriera del funzionario, retrodatando la decorrenza della nomina alla qualifica di Commissario capo alla data del 28 marzo 2024, in modo da allineare l’avanzamento ottenuto a quello conseguito dagli altri vincitori ».
4. Con memoria del 10 dicembre 2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle domande spiegate nel ricorso, evidenziando:
- da un lato, che medio tempore la sentenza Consiglio di Stato, II, 7 luglio 2025, n. 5825 aveva definito il giudizio d’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 aprile 2022, n. 4907 riconoscendo l’illegittimità della sua originaria esclusione dal novero dei vincitori della procedura del 2019;
- dall’altro, che la pretesa dell’amministrazione di rinviare la corretta ricostruzione della sua carriera (e la sua piena ed effettiva parificazione con quella dei colleghi tempestivamente dichiarati vincitori del concorso del 2019) agli esiti di uno scrutinio che avrebbe potuto svolgersi solo tra il 2027 e il 2028 era del tutto irragionevole in quanto l’amministrazione era ben consapevole che il sig. PI « sarebbe andato (ed è andato) in pensione per raggiunti limiti di età nel novembre 2024 ».
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
7. Deve innanzitutto notarsi che l’art. 2 d.lgs. n. 95/2017, nel dettare disposizioni transitorie nella fase di prima applicazione della normativa in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ex articolo 8, comma 1, lettera a), l. n. 124/2015, ha previsto – al comma 1, lett. t) – che « nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito il ruolo direttivo … della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità », disponendo che allo stesso accedessero anche i vincitori di un concorso interno da bandire « entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti»; prevedendo che i vincitori di tale concorso sarebbero stati « nominati vice commissari del ruolo direttivo, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato» ; stabilendo che coloro che avessero superato « l'esame finale di fine corso [sarebbero stati] confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario» ; e disponendo infine che « la promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario ».
Dal tenore letterale della suindicata disposizione appare chiaro che l’accesso alla qualifica di Commissario capo per i vincitori del concorso di cui all’art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.l.gs. n. 95/2017 non può che avvenire all’esito di un procedimento valutativo di scrutinio per merito assoluto cui si accede dopo quattro anni di effettivo servizio nella precedente qualifica di Commissario.
8. Tanto premesso va innanzitutto evidenziata l’infondatezza del primo motivo di gravame con cui il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto ammetterlo allo scrutinio per merito assoluto argomentando sulla doverosità di una equiparazione tra i quattro anni « servizio effettivo » nella qualifica di Commissario e i quattro anni di « anzianità giuridica » nella predetta qualifica di cui lo stesso era comunque in possesso (a seguito della retrodatazione della sua nomina a Commissario che la p.a. aveva operato in conseguenza dell’illegittimità della sua originaria esclusione dal novero dei vincitori del concorso interno a vice-commissario del 2019).
A tal riguardo, il Collegio ritiene di doversi conformare all’orientamento secondo cui « il servizio riconosciuto al pubblico dipendente per effetto della retrodatazione della nomina non può essere valutato come servizio effettivo agli effetti dell'ulteriore progressione di carriera o dell'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica superiore per il quale sia richiesto un pregresso servizio di ruolo in un prescritto livello » (v. Consiglio di Stato, IV, 10 luglio 2013, n. 3658).
D’altronde, non può non notarsi che la logica della scelta legislativa di subordinare la promozione di un commissario alla qualifica di commissario capo a un momento valutativo (quale è – per definizione – una procedura di « scrutinio per merito assoluto ») da svolgersi dopo un determinato lasso di tempo di « servizio effettivo » nella qualifica di commissario non può che essere quella di collegare il passaggio alla nuova qualifica a una verifica che riguardi anche come lo stesso ha svolto il proprio servizio nella qualifica immediatamente precedente (verifica che per essere tale richiede che il servizio nella predetta qualifica sia stato concretamente svolto e non sia invece frutto di una fictio giuridica, per quanto legittima e giustificata).
9. Tanto chiarito, parimenti infondati sono gli argomenti con cui parte ricorrente ha sostenuto – nell’ambito del secondo motivo di gravame – che l’ammissione allo scrutinio e la conseguente promozione dovrebbero essergli riconosciute come “diritto”, in ragione dell’illegittimità della sua originaria esclusione dal novero dei vincitori del concorso interno del 2019 (riconosciuta prima dalla sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 aprile 2022, n. 4907 e poi dalla sentenza Consiglio di Stato, II, 7 luglio 2025, n. 5825).
Al riguardo deve notarsi che – una volta osservato che il legislatore ha legittimamente ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità, che la promozione alla qualifica di Commissario capo ex art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.l.gs. n. 95/2017 non possa prescindere da una valutazione dell’operato del singolo Commissario dopo un periodo di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica – il contemperamento dell’esigenza di tutela della posizione del Commissario tardivamente entrato in servizio nella qualifica a causa di una non corretta decisione dell’amministrazione a non subire irragionevoli discriminazioni rispetto ai colleghi tempestivamente immessi in servizio con la necessità di ancorare la promozione al superamento di una verifica da svolgersi dopo un periodo di « effettivo servizio » non può che realizzarsi mediante lo svolgimento dello scrutinio all’effettivo compimento dei quattro anni di servizio e, in caso di esito positivo dello stesso, la successiva retrodatazione nella nomina alla qualifica di Commissario capo al fine del riallineamento con i colleghi.
In altri termini, dall’illegittimità dell’originaria esclusione di un candidato dal novero dei vincitori del concorso per vice-commissario ex art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.l.gs. n. 95/2017 non può farsi discendere in nessun caso il diritto di quest’ultimo ad essere ammesso allo scrutinio per il passaggio alla qualifica di Commissario capo prima del compimento dei quattro anni di « effettivo servizio » nella qualifica di Commissario in violazione tanto della lettera quanto della logica dell’art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.l.gs. n. 95/2017 (né tantomeno il diritto dello stesso ad essere automaticamente promosso), dovendo riconoscersi al soggetto che versa in tale posizione solo il diritto ad ottenere la retrodatazione della nomina a Commissario capo ove superi la procedura di scrutinio cui può essere ammesso dopo il periodo di effettivo servizio.
Naturalmente non ignora il Collegio che nel caso di specie il sig. PI non ha potuto beneficiare di tale meccanismo riparatorio in conseguenza del fatto che lo stesso è entrato in quiescenza nel mese di novembre 2024 e non ha quindi potuto maturare i quattro anni di effettivo servizio che gli avrebbero consentito di accedere (tra il 2027 e il 2028) alla procedura di scrutinio per la promozione e di ottenere (in caso di esito positivo della stessa) la qualifica di Commissario capo con retrodatazione alla data del 28 febbraio 2024. Tale circostanza – tuttavia – non può condurre a un accoglimento delle domande spiegate dal ricorrente nell’ambito presente giudizio, potendo la stessa essere considerata (al più, al ricorrere di tutti gli altri presupposti necessari) solo in sede di valutazione di una specifica domanda di condanna della p.a. al risarcimento del danno (in termini di perdita di chances di essere nominato Commissario capo) conseguente all’illegittimità dei provvedimenti annullati con sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 aprile 2022, n. 4907 (non avanzata nell’ambito del presente giudizio).
10. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IB, Presidente
NO SE ZA, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO SE ZA | IO IB |
IL SEGRETARIO