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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1927/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 028-PFA-00006090-0288020250000 IRPEF-ALIQUOTE
2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 028-PFA-00006090-0288020250000 IVA-ALIQUOTE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 028-PFA-00006090-0288020250000 REGISTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 028-PFA-00006090-0288020250000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato all'Ag Entrate e Riscossione con pec del 27/3/2025 e pervenuto in Corte il 24/4/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 028- PFA-00006090-02880202500002250000, fascicolo n. 2024/000069245, notificatagli in data 27 gennaio 2025, avente ad oggetto l'autovettura modello JAGUAR F-PACE 2.0 D AWD tg. Targa_1, per un importo complessivo pari ad € 109.470,49.
Deduceva che l'atto impugnato era relativo a crediti risultanti da cartelle esattoriali, già oggetto di impugnazione ed annullamento con sentenza definitiva n. 378/2023, emessa da questa Corte nel procedimento RG n. 4927/2022.
Erano state annullate le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento che costituivano il fondamento della pretesa riscossiva di cui al presente giudizio.
Ne discendeva che l'atto impugnato era privo di titolo e, pertanto, nullo e/o illegittimo. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione (SU n. 11177/2018; Cass. n. 26519/2017), la nullità di una delle cartelle esattoriali, su cui si fonda il fermo amministrativo, travolge l'intero provvedimento, analogamente a quanto accade per il precetto ex art. 480 c.p.c.
Concludeva per la nullità dell'intimazione per: - omessa notifica atti presupposti;
- la prescrizione dei crediti;
- l'impignorabilità del bene perché destinato ad attività professionale.
In data 2/5/2025 l'Ader si costituiva, instando per il rigetto del ricorso;
comunque, deduceva: - la regolare notifica atti prodromici;
- la sua carenza legittimazione per gli adempimenti antecedenti alle cartelle facenti capo agli enti impositori;
l'inammissibilità del ricorso per essere intervenuta la definizione agevolata della lite.
Alla scorsa udienza del 15/9/2025 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per i punti del contendere non relativi a contravvenzioni al CdS e a violazioni
Contributi Previdenziali. Concedeva il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.
All'odierna udienza camerale la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i termini della vicenda come esposti in parte narrativa, anche ponendo in risalto che non tutti i titoli sottesi all'intimazione impugnata coincidono con quelli annullati con la invocata sentenza di questa
Corte n. 378/2023 così come non vi è prova agli atti della c.d. definizione agevolata dedotta dall'Ader, ritiene la Corte di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso per non aver parte ricorrente ottemperato all'ordine di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate (art. 14 co 6 bis DPR n. 546/92), così come disposto all'udienza del 15/9/2025 e comunicato al ricorrente con pec del successivo 16/9/2025. In effetti, nel fascicolo telematico non si è rinvenuto alcunchè al riguardo né lo svolgimento del processo con rito camerale ha potuto consentire di chiarire altrimenti la situazione.
Il carattere assorbente della rilevata inammissibilità esonera da ogni ulteriore approfondimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo come ordinato in data 15/9/2025. Compensa le spese con la resistente costituita.
Caserta, 2/2/2026 Il Presidente est.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1927/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 028-PFA-00006090-0288020250000 IRPEF-ALIQUOTE
2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 028-PFA-00006090-0288020250000 IVA-ALIQUOTE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 028-PFA-00006090-0288020250000 REGISTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 028-PFA-00006090-0288020250000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato all'Ag Entrate e Riscossione con pec del 27/3/2025 e pervenuto in Corte il 24/4/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 028- PFA-00006090-02880202500002250000, fascicolo n. 2024/000069245, notificatagli in data 27 gennaio 2025, avente ad oggetto l'autovettura modello JAGUAR F-PACE 2.0 D AWD tg. Targa_1, per un importo complessivo pari ad € 109.470,49.
Deduceva che l'atto impugnato era relativo a crediti risultanti da cartelle esattoriali, già oggetto di impugnazione ed annullamento con sentenza definitiva n. 378/2023, emessa da questa Corte nel procedimento RG n. 4927/2022.
Erano state annullate le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento che costituivano il fondamento della pretesa riscossiva di cui al presente giudizio.
Ne discendeva che l'atto impugnato era privo di titolo e, pertanto, nullo e/o illegittimo. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione (SU n. 11177/2018; Cass. n. 26519/2017), la nullità di una delle cartelle esattoriali, su cui si fonda il fermo amministrativo, travolge l'intero provvedimento, analogamente a quanto accade per il precetto ex art. 480 c.p.c.
Concludeva per la nullità dell'intimazione per: - omessa notifica atti presupposti;
- la prescrizione dei crediti;
- l'impignorabilità del bene perché destinato ad attività professionale.
In data 2/5/2025 l'Ader si costituiva, instando per il rigetto del ricorso;
comunque, deduceva: - la regolare notifica atti prodromici;
- la sua carenza legittimazione per gli adempimenti antecedenti alle cartelle facenti capo agli enti impositori;
l'inammissibilità del ricorso per essere intervenuta la definizione agevolata della lite.
Alla scorsa udienza del 15/9/2025 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per i punti del contendere non relativi a contravvenzioni al CdS e a violazioni
Contributi Previdenziali. Concedeva il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.
All'odierna udienza camerale la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i termini della vicenda come esposti in parte narrativa, anche ponendo in risalto che non tutti i titoli sottesi all'intimazione impugnata coincidono con quelli annullati con la invocata sentenza di questa
Corte n. 378/2023 così come non vi è prova agli atti della c.d. definizione agevolata dedotta dall'Ader, ritiene la Corte di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso per non aver parte ricorrente ottemperato all'ordine di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate (art. 14 co 6 bis DPR n. 546/92), così come disposto all'udienza del 15/9/2025 e comunicato al ricorrente con pec del successivo 16/9/2025. In effetti, nel fascicolo telematico non si è rinvenuto alcunchè al riguardo né lo svolgimento del processo con rito camerale ha potuto consentire di chiarire altrimenti la situazione.
Il carattere assorbente della rilevata inammissibilità esonera da ogni ulteriore approfondimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo come ordinato in data 15/9/2025. Compensa le spese con la resistente costituita.
Caserta, 2/2/2026 Il Presidente est.