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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Caterina di Martino Giudice relatore dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6122/2021 R.G.vertente
TRA
( c.f. ), con sede in Sarno (SA), alla Via Matteotti 21, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Consigliere delegato, Dott. Alessandro Nardi, elettivamente domiciliato per questo solo atto in
Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Donato Palmieri (c.f.
) che lo rappresenta e difende C.F._1
- ATTRICE -
E
(c.f. - in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso, per procura alla presente allegata e parte integrante della stessa, dall'avv.
Francesco Nappo (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia presso C.F._2
l'Avvocatura Municipale in , Via Generale C. A. Dalla Chiesa, Edificio “La Salle” Controparte_1
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: per parte attrice:
Accertare il diritto di al pagamento ed alla restituzione delle somme sostenute quali oneri Parte_1
di sicurezza per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid – 19 in corso;
per l'effetto condannare il al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
159.009,38 oltre iva ed interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda, ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
in via subordinata, condannare il al pagamento della somma di € 159.009,38 Controparte_1
oltre iva oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda,
a titolo di ingiustificato arricchimento da parte del;
vinte le spese con Controparte_1
distrazione. per il convenuto : dichiarare inammissibili, improponibili e infondate Controparte_1
le domande proposte, vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.03.2021 la ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa deducendo di
[...]
essere impresa che si occupa dei servizi di igiene urbana, di aver stipulato in data 24.4.2020 con il un contratto per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, con durata Controparte_1 dal 28.9.2019 al 27.9.2020, ma ancora in corso al momento dell'introduzione del giudizio;
di aver sostenuto nel periodo compreso tra marzo 2020 e ottobre 2020 maggiori costi nell'espletamento del servizio connessi allo stato di emergenza Covid-19 non previsti dal capitolato speciale e sostenuti per l'acquisto di beni materiali e per lo svolgimento delle attività necessarie ( quali la sanificazione degli ambienti) a seguito del verificarsi dello stato di emergenza;
di aver inviato fattura al Controparte_1
per l'importo di euro 159.009,38 per ottenere il pagamento dei suddetti oneri aggiuntivi,
[...]
ma tale fattura era stata rifiutata;
di aver diritto al pagamento degli oneri di sicurezza sostenuti per garantire il servizio e rispettare le disposizioni emergenziali, che tale diritto trova fondamento nell'art. 1664 c.c.; che in subordine l'importo era dovuto ex art. 2041 c.c.
Si è costituito il che ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1.9.2024.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La ha chiesto la condanna del al pagamento dei maggiori oneri Parte_1 Controparte_1
per la sicurezza in relazione alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria da
COVID 19.
La società attrice ha dedotto di aver sostenuto maggior costi di sicurezza per un totale di € 159.009,38 avendo dovuto adottare misure ulteriori di sicurezza per il contenimento dell'emergenza sanitaria da
COVID 19, richiamando il D.P.C.M. del 22.3.2020 che aveva sospeso tutte le attività, ad eccezione di alcune, tra le quali i servizi di igiene urbana, le delibere del Presidente della Regione Campania che indicavano le misure minime di protezione da adottare e il disposto dell'art. 1664 c.c. Sul punto va evidenziato che parte attrice richiama l'art. 1664 c.c. che è disposizione civilistica applicabile ai contratti di appalto privati, laddove con riferimento alle sopravvenienze sperequative negli appalti pubblici la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa di cui al D. lgs.
50/2016, applicabile ratione temporis, dettasse una disciplina speciale all'art 106 con riferimento al riconoscimento della revisione prezzi e alle modifiche del contratto prevalente su quella generale dettata dal codice civile.
Pertanto in assenza- come nel caso di specie- di una clausola che consenta la revisione del prezzo, non può ritenersi sussistente il diritto di parte attrice al pagamento di oneri non previsti.
Deve in ogni caso rammentarsi che anche quando la clausola di revisione dei prezzi risulta inserita nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, essa non assume la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto.
Ciò posto, la ha precisato di non aver in alcun modo inteso formulare una domanda di Parte_1
revisione prezzi- con riferimento alla quale si potrebbe porre una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 del codice del processo amministrativo (d. lgs. 104 del 2010) -, ma solo una richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati ed in subordine una domanda ex art 2041
c.c.
Quanto alla richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati, va dato atto che l'art. 1664 c.c. invocato, come già detto, non trova applicazione agli appalti pubblici per i quali opera l'art. 106 d.lgs.
50/2016, che prevede però la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la revisione del prezzo o la modifica del contratto laddove parte attrice ha precisato di non avere intenzione di chiedere una revisione dei prezzi.
Tale eventualità non è prevista dal contratto di appalto, con la conseguenza che la necessità di sopportare costi imprevisti rientra nella normale alea contrattuale.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. va precisato che in presenza di un contratto valido, di una prestazione eseguita in attuazione del vincolo contrattuale, e non di una prestazione diversa da quella prevista, non può essere invocata la mancanza o l'ingiustizia della causa se il dedotto arricchimento è conseguenza proprio delle clausole contrattuali che escludono la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle già convenute, salvi i casi di revisione prezzi o di modifica del contratto che la stessa come si è chiarito, non invoca. Parte_1
Le domande vanno pertanto rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e della effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dalla nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre per rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.1. 2025
. Il Presidente
Dott. Salvatore Di Lonardo
Il Giudice est
Dott.ssa Caterina di Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Caterina di Martino Giudice relatore dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6122/2021 R.G.vertente
TRA
( c.f. ), con sede in Sarno (SA), alla Via Matteotti 21, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Consigliere delegato, Dott. Alessandro Nardi, elettivamente domiciliato per questo solo atto in
Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Donato Palmieri (c.f.
) che lo rappresenta e difende C.F._1
- ATTRICE -
E
(c.f. - in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso, per procura alla presente allegata e parte integrante della stessa, dall'avv.
Francesco Nappo (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia presso C.F._2
l'Avvocatura Municipale in , Via Generale C. A. Dalla Chiesa, Edificio “La Salle” Controparte_1
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: per parte attrice:
Accertare il diritto di al pagamento ed alla restituzione delle somme sostenute quali oneri Parte_1
di sicurezza per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid – 19 in corso;
per l'effetto condannare il al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
159.009,38 oltre iva ed interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda, ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
in via subordinata, condannare il al pagamento della somma di € 159.009,38 Controparte_1
oltre iva oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda,
a titolo di ingiustificato arricchimento da parte del;
vinte le spese con Controparte_1
distrazione. per il convenuto : dichiarare inammissibili, improponibili e infondate Controparte_1
le domande proposte, vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.03.2021 la ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa deducendo di
[...]
essere impresa che si occupa dei servizi di igiene urbana, di aver stipulato in data 24.4.2020 con il un contratto per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, con durata Controparte_1 dal 28.9.2019 al 27.9.2020, ma ancora in corso al momento dell'introduzione del giudizio;
di aver sostenuto nel periodo compreso tra marzo 2020 e ottobre 2020 maggiori costi nell'espletamento del servizio connessi allo stato di emergenza Covid-19 non previsti dal capitolato speciale e sostenuti per l'acquisto di beni materiali e per lo svolgimento delle attività necessarie ( quali la sanificazione degli ambienti) a seguito del verificarsi dello stato di emergenza;
di aver inviato fattura al Controparte_1
per l'importo di euro 159.009,38 per ottenere il pagamento dei suddetti oneri aggiuntivi,
[...]
ma tale fattura era stata rifiutata;
di aver diritto al pagamento degli oneri di sicurezza sostenuti per garantire il servizio e rispettare le disposizioni emergenziali, che tale diritto trova fondamento nell'art. 1664 c.c.; che in subordine l'importo era dovuto ex art. 2041 c.c.
Si è costituito il che ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1.9.2024.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La ha chiesto la condanna del al pagamento dei maggiori oneri Parte_1 Controparte_1
per la sicurezza in relazione alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria da
COVID 19.
La società attrice ha dedotto di aver sostenuto maggior costi di sicurezza per un totale di € 159.009,38 avendo dovuto adottare misure ulteriori di sicurezza per il contenimento dell'emergenza sanitaria da
COVID 19, richiamando il D.P.C.M. del 22.3.2020 che aveva sospeso tutte le attività, ad eccezione di alcune, tra le quali i servizi di igiene urbana, le delibere del Presidente della Regione Campania che indicavano le misure minime di protezione da adottare e il disposto dell'art. 1664 c.c. Sul punto va evidenziato che parte attrice richiama l'art. 1664 c.c. che è disposizione civilistica applicabile ai contratti di appalto privati, laddove con riferimento alle sopravvenienze sperequative negli appalti pubblici la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa di cui al D. lgs.
50/2016, applicabile ratione temporis, dettasse una disciplina speciale all'art 106 con riferimento al riconoscimento della revisione prezzi e alle modifiche del contratto prevalente su quella generale dettata dal codice civile.
Pertanto in assenza- come nel caso di specie- di una clausola che consenta la revisione del prezzo, non può ritenersi sussistente il diritto di parte attrice al pagamento di oneri non previsti.
Deve in ogni caso rammentarsi che anche quando la clausola di revisione dei prezzi risulta inserita nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, essa non assume la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto.
Ciò posto, la ha precisato di non aver in alcun modo inteso formulare una domanda di Parte_1
revisione prezzi- con riferimento alla quale si potrebbe porre una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 del codice del processo amministrativo (d. lgs. 104 del 2010) -, ma solo una richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati ed in subordine una domanda ex art 2041
c.c.
Quanto alla richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati, va dato atto che l'art. 1664 c.c. invocato, come già detto, non trova applicazione agli appalti pubblici per i quali opera l'art. 106 d.lgs.
50/2016, che prevede però la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la revisione del prezzo o la modifica del contratto laddove parte attrice ha precisato di non avere intenzione di chiedere una revisione dei prezzi.
Tale eventualità non è prevista dal contratto di appalto, con la conseguenza che la necessità di sopportare costi imprevisti rientra nella normale alea contrattuale.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. va precisato che in presenza di un contratto valido, di una prestazione eseguita in attuazione del vincolo contrattuale, e non di una prestazione diversa da quella prevista, non può essere invocata la mancanza o l'ingiustizia della causa se il dedotto arricchimento è conseguenza proprio delle clausole contrattuali che escludono la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle già convenute, salvi i casi di revisione prezzi o di modifica del contratto che la stessa come si è chiarito, non invoca. Parte_1
Le domande vanno pertanto rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e della effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dalla nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre per rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.1. 2025
. Il Presidente
Dott. Salvatore Di Lonardo
Il Giudice est
Dott.ssa Caterina di Martino