TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 45
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di giurisdizione del TAR

    Il Collegio ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui le controversie riguardanti la revoca di contributi pubblici, quando fondate sull'inadempimento di obblighi da parte del beneficiario, configurano la tutela di un diritto soggettivo e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Mancanza di giurisdizione del TAR

    Il Collegio ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui le controversie riguardanti la revoca di contributi pubblici, quando fondate sull'inadempimento di obblighi da parte del beneficiario, configurano la tutela di un diritto soggettivo e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Mancanza di giurisdizione del TAR

    Il Collegio ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui le controversie riguardanti la revoca di contributi pubblici, quando fondate sull'inadempimento di obblighi da parte del beneficiario, configurano la tutela di un diritto soggettivo e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Mancanza di giurisdizione del TAR

    Il Collegio ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui le controversie riguardanti la revoca di contributi pubblici, quando fondate sull'inadempimento di obblighi da parte del beneficiario, configurano la tutela di un diritto soggettivo e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Il Collegio ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui le controversie riguardanti la revoca di contributi pubblici, quando fondate sull'inadempimento di obblighi da parte del beneficiario, configurano la tutela di un diritto soggettivo e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Mancanza di giurisdizione del TAR

    Il Collegio ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui le controversie riguardanti la revoca di contributi pubblici, quando fondate sull'inadempimento di obblighi da parte del beneficiario, configurano la tutela di un diritto soggettivo e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 45
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 45
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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