CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2024, n. 29251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29251 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AB nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ALDO ESPOSITO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29251 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 679/2023 SIGE emessa in data 30 ottobre 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a PA LO con la sentenza emessa in data 22 giugno 2017 dal Tribunale di Napoli, dichiarata definitiva in data 06 marzo 2018, per avere egli commesso, nei cinque anni successivi a tale condanna, un delitto per il quale ha riportato una condanna definitiva alla pena della reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso PA LO, per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Enrico Arcieri quale sostituto processuale dell'avv. Andrea Dini Modigliani, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod.pen., 143, 548 e 674 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod.pen. La sentenza emessa in data 22 giugno 2017 non è divenuta esecutiva, perché il Tribunale aveva disposto la sua traduzione nella lingua inglese, parlata dall'imputato, e la notifica a questi dell'atto tradotto, nna tale adempimento non è stato mai effettuato. Pertanto la sentenza, mai notificata all'imputato, non è divenuta definitiva, essendo ancora pendente il termine per la sua impugnazione;
l'espressa previsione, da parte del giudice della cognizione, della necessità di traduzione, esonera l'imputato dall'onere di chiedere la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen., come affermato dalla corte di cassazione. L'ordinanza non prende in esame tale doglianza difensiva, che è stata, invece, ritenuta fondata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza Sez. 6, n.40556 del 21/09/2022, Rv. 283965. 3. Il Procuratore generale, con una prima requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio, e con una successiva requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso, 4. Il ricorrente ha inviato una memoria, nella quale ribadisce il motivo del ricorso citando, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza Sez. 1, n. 6361 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 285791 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2 2. Dalla premessa contenuta nel ricorso stesso si evince che il ricorrente ha separatamente eccepito il mancato passaggio in giudicato della sentenza emessa dal tribunale di Napoli in data 22 giugno 2017, proponendo un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., con cui ha chiesto la declaratoria di non esecutività di detta sentenza. Tale incidente di esecuzione, dapprima riunito al presente procedimento e poi separato, è stato respinto dal Tribunale di Roma, con un'ordinanza emessa nella medesima data di quella oggetto del presente ricorso, il 30 ottobre 2023. La questione relativa alla esecutività della predetta sentenza, pertanto, non doveva essere valutata dal giudice adito per la revoca della sospensione condizionale, neppure in via incidentale, essendo pendente il procedimento diretto ad accertare il suo passaggio in giudicato. Il giudice adito per la revoca della sospensione condizionale con essa concessa, però, non avrebbe dovuto decidere sull'istanza presentata dal pubblico ministero, per la pendenza dell'incidente di esecuzione diretto ad accertare o escludere l'esecutività di detta pronuncia. Il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, era, infatti, formalmente a conoscenza della pendenza del diverso incidente di esecuzione, in quanto proposto davanti al medesimo ufficio e addirittura fissato, per la decisione, nella medesima data. Era quindi noto, al giudice dell'esecuzione, che la dichiarata esecutività della sentenza emessa in data 26 giugno 2017 era oggetto di un incidente di esecuzione che, se accolto, avrebbe portato alla revoca di tale dichiarazione. Il Tribunale ha errato, pertanto, nel ritenere accertata e dichiarata definitivamente l'esecutività della sentenza in questione, in quanto essa potrà essere ritenuta irrevocabile solo all'esito definitivo dell'incidente di esecuzione proposto dall'imputato ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen.. Tale sentenza, allo stato, non può essere ritenuta definitiva, e pertanto la richiesta di revoca della sospensione condizionale con essa concessa non può essere esaminata dal giudice dell'esecuzione, in quanto privo di competenza in ordine a sentenze non ancora dichiarate, con certezza, irrevocabili. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, durante il quale dovrà essere prioritariamente verificata la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, a seguito dell'effettivo e definitivo passaggio in giudicato della sentenza in questione. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 04 giugno 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ALDO ESPOSITO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29251 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 679/2023 SIGE emessa in data 30 ottobre 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a PA LO con la sentenza emessa in data 22 giugno 2017 dal Tribunale di Napoli, dichiarata definitiva in data 06 marzo 2018, per avere egli commesso, nei cinque anni successivi a tale condanna, un delitto per il quale ha riportato una condanna definitiva alla pena della reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso PA LO, per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Enrico Arcieri quale sostituto processuale dell'avv. Andrea Dini Modigliani, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod.pen., 143, 548 e 674 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod.pen. La sentenza emessa in data 22 giugno 2017 non è divenuta esecutiva, perché il Tribunale aveva disposto la sua traduzione nella lingua inglese, parlata dall'imputato, e la notifica a questi dell'atto tradotto, nna tale adempimento non è stato mai effettuato. Pertanto la sentenza, mai notificata all'imputato, non è divenuta definitiva, essendo ancora pendente il termine per la sua impugnazione;
l'espressa previsione, da parte del giudice della cognizione, della necessità di traduzione, esonera l'imputato dall'onere di chiedere la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen., come affermato dalla corte di cassazione. L'ordinanza non prende in esame tale doglianza difensiva, che è stata, invece, ritenuta fondata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza Sez. 6, n.40556 del 21/09/2022, Rv. 283965. 3. Il Procuratore generale, con una prima requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio, e con una successiva requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso, 4. Il ricorrente ha inviato una memoria, nella quale ribadisce il motivo del ricorso citando, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza Sez. 1, n. 6361 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 285791 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2 2. Dalla premessa contenuta nel ricorso stesso si evince che il ricorrente ha separatamente eccepito il mancato passaggio in giudicato della sentenza emessa dal tribunale di Napoli in data 22 giugno 2017, proponendo un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., con cui ha chiesto la declaratoria di non esecutività di detta sentenza. Tale incidente di esecuzione, dapprima riunito al presente procedimento e poi separato, è stato respinto dal Tribunale di Roma, con un'ordinanza emessa nella medesima data di quella oggetto del presente ricorso, il 30 ottobre 2023. La questione relativa alla esecutività della predetta sentenza, pertanto, non doveva essere valutata dal giudice adito per la revoca della sospensione condizionale, neppure in via incidentale, essendo pendente il procedimento diretto ad accertare il suo passaggio in giudicato. Il giudice adito per la revoca della sospensione condizionale con essa concessa, però, non avrebbe dovuto decidere sull'istanza presentata dal pubblico ministero, per la pendenza dell'incidente di esecuzione diretto ad accertare o escludere l'esecutività di detta pronuncia. Il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, era, infatti, formalmente a conoscenza della pendenza del diverso incidente di esecuzione, in quanto proposto davanti al medesimo ufficio e addirittura fissato, per la decisione, nella medesima data. Era quindi noto, al giudice dell'esecuzione, che la dichiarata esecutività della sentenza emessa in data 26 giugno 2017 era oggetto di un incidente di esecuzione che, se accolto, avrebbe portato alla revoca di tale dichiarazione. Il Tribunale ha errato, pertanto, nel ritenere accertata e dichiarata definitivamente l'esecutività della sentenza in questione, in quanto essa potrà essere ritenuta irrevocabile solo all'esito definitivo dell'incidente di esecuzione proposto dall'imputato ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen.. Tale sentenza, allo stato, non può essere ritenuta definitiva, e pertanto la richiesta di revoca della sospensione condizionale con essa concessa non può essere esaminata dal giudice dell'esecuzione, in quanto privo di competenza in ordine a sentenze non ancora dichiarate, con certezza, irrevocabili. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, durante il quale dovrà essere prioritariamente verificata la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, a seguito dell'effettivo e definitivo passaggio in giudicato della sentenza in questione. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 04 giugno 2024 Il Consigliere estensore