Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02144/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2021, proposto da
Quarzo 1990 S.r.l., Esiodo S.r.l., Malenco S.r.l., Taras S.r.l. e Consorzio Vulcano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Giorgio Giulio Grandesso, Marialuisa Bernadette Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di ES AN IO, Regione Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Falck S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota della Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Rifiuti e Bonifiche, 24 settembre 2021, prot. n. 145483, avente a oggetto “Sito di bonifica di interesse nazionale di ES AN IO (MI). Comparti ex Vulcano e Deca Passavant. Procedimento ai sensi degli artt. 244-245 c. 2 del D.Lgs. 152/06. Aggiornamento”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, ha depositato atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso collettivo, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei signori magistrati:
IO NI, Presidente
CC MP, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | IO NI |
IL SEGRETARIO