CASS
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 12408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12408 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ES Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice;
Ricorso de plano. RITENUTO IN FATTO 1.IN RD ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di ES ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di ES di prescrizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio FI ES 1936, per un anno e sei mesi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge per violazione del termine a difesa di 48 ore, posto che la notifica de provvedimento questorile è avvenuta in data 18/09/2024 alle ore 7,25 e la convalida è stata disposta in data 19/09/2024 alle ore 10,30. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, posto che il giudice a quo non fa alcun Penale Sent. Sez. 3 Num. 12408 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 20/02/2025 richiamo al procedimento penale instaurato a suo carico e che costituisce la ragion d'essere del provvedimento di daspo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il 18/10/2024, mentre il termine scadeva in data 08/10/2024, poiché l'ordinanza impugnata è stata emessa il 19/09/2024 e notificata il 24/09/2024. 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2025
Ricorso de plano. RITENUTO IN FATTO 1.IN RD ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di ES ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di ES di prescrizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio FI ES 1936, per un anno e sei mesi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge per violazione del termine a difesa di 48 ore, posto che la notifica de provvedimento questorile è avvenuta in data 18/09/2024 alle ore 7,25 e la convalida è stata disposta in data 19/09/2024 alle ore 10,30. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, posto che il giudice a quo non fa alcun Penale Sent. Sez. 3 Num. 12408 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 20/02/2025 richiamo al procedimento penale instaurato a suo carico e che costituisce la ragion d'essere del provvedimento di daspo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il 18/10/2024, mentre il termine scadeva in data 08/10/2024, poiché l'ordinanza impugnata è stata emessa il 19/09/2024 e notificata il 24/09/2024. 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2025