Articolo 11 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 aprile 1974
Art. 11. (Verifica delle fondazioni)

I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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