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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore PERLA PIETRO, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025-00000-10 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 257/2025 depositato il 22/09/2025 Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento e liquidazione e successione n. 2025-00000-10 relativo alla successione del de cuius Nominativo_1 deceduto il 07.08.2020 con il quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 9.209,52. Sostiene di non ricoprire la qualità di erede e ha chiesto di dichiarare l'avviso di accertamento nullo. Le parti sono state convocate all'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato. La Corte, ritenuta la completezza del ricorso e dell'istruttoria, dispone procedersi ai sensi dell'articolo 47 ter d.lgs. n. 546/92 con trattazione diretta del merito. Le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 bis D.lgs. 546/92 e la resistente ha depositato il processo verbale unitamente alla propria memoria. La difesa di parte ricorrente, in udienza, conferma che è stato raggiunto un accordo conciliativo con la controparte e chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La commissione dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 48 bis D.lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore PERLA PIETRO, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025-00000-10 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 257/2025 depositato il 22/09/2025 Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento e liquidazione e successione n. 2025-00000-10 relativo alla successione del de cuius Nominativo_1 deceduto il 07.08.2020 con il quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 9.209,52. Sostiene di non ricoprire la qualità di erede e ha chiesto di dichiarare l'avviso di accertamento nullo. Le parti sono state convocate all'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato. La Corte, ritenuta la completezza del ricorso e dell'istruttoria, dispone procedersi ai sensi dell'articolo 47 ter d.lgs. n. 546/92 con trattazione diretta del merito. Le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 bis D.lgs. 546/92 e la resistente ha depositato il processo verbale unitamente alla propria memoria. La difesa di parte ricorrente, in udienza, conferma che è stato raggiunto un accordo conciliativo con la controparte e chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La commissione dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 48 bis D.lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.