Ordinanza cautelare 7 novembre 2019
Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 18 maggio 2023
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
Parere definitivo 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9723 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09723/2025REG.PROV.COLL.
N. 00136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana, 100,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 323/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. AN AS AR e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 19 novembre 2018, il Questore della Provincia di Latina ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, avanzata dal signor -OMISSIS-, cittadino egiziano, titolare del permesso di soggiorno per minore età n. -OMISSIS-, con scadenza al 30 luglio 2017.
1.1. La Questura intimata ha motivato il diniego, sul presupposto che nel 2018 il ricorrente era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, siccome “ gravemente indiziato del diritto di rapina aggravata in concorso ”; di qui la ritenuta pericolosità sociale, desunta dalla condanna definitiva alla pena di anni 2 e 4 mesi di reclusione e euro 800,00 di multa, per rapina aggravata, emessa dal Tribunale di Roma, in data 5 luglio 2018, oltre che dall’ordinanza emessa dal GIP per la convalida del fermo da cui sarebbe emersa la personalità violenta del cittadino extracomunitario.
2. Tale provvedimento è stato oggetto di ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, con cui il cittadino egiziano ha dedotto vizi di violazione di legge, oltre al vizio di eccesso di potere sotto distinti profili.
2.1. Il Tribunale con sentenza n. 323 del 2023, nel rigettare i motivi di ricorso, ha stabilito che la condanna definitiva per i reati suindicati fosse di per sé ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, in quanto rientrante tra le specifiche fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p.; né lo straniero aveva addotto l’esistenza di vincoli familiari; ed ancora: l’Amministrazione non si è limitata al mero riferimento alla condanna, ma ha svolto una valutazione della pericolosità sociale del soggetto, considerando anche il comportamento violento dello straniero.
3. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dal signor -OMISSIS-, con motivi sostanzialmente identici a quelli formulati in primo grado; in particolare, egli nuovamente insiste sugli elementi sopraggiunti e a sé favorevoli, quali: i. la dichiarazione di ospitalità a firma del signor -OMISSIS- del 4 aprile 2019; ii. la dichiarazione di disponibilità all’assunzione sottoscritta il 3 ottobre 2029 dal signor -OMISSIS-, nella qualità di amministratore unico della Società “-OMISSIS-”, con sede legale in Fiumicino.
3.1. Lamenta, inoltre, il cittadino egiziano che l’Amministrazione non avrebbe valutato la condotta irreprensibile da lui tenuta, a seguito dei fatti in contestazione e ritenuti ostativi al rilascio e del titolo di soggiorno richiesto.
4. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio in data 25 gennaio 2024, opponendosi all’accoglimento dell’appello.
4.1. Con ordinanza n. 356 del 1° febbraio 2024 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a..
4.2. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 novembre 2025.
5. L’appello non è fondato.
5.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che risulta indubbio che i fatti, definitivamente accertati ed infra meglio richiamati, risultano gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale dell’istante, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che siano, perciò, integrate tutte le condizioni per rifiutare all’odierno appellante l’invocato rinnovo del titolo di soggiorno.
5.2. Nel decreto impugnato, infatti, il Questore di Latina ha fatto espresso richiamo alle citate disposizioni preclusive al rilascio del titolo di soggiorno, là dove ha richiamato l’art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che vieta l’ammissione in Italia dello straniero “ ...che risulti condannato (…) per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ”. Ha inoltre richiamato l’ordinanza emessa in data 4 gennaio 2018 dal G.I.P. per la convalida del fermo e della applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ove si determinava in tal senso: a seguito di riscontri in fase di istruttoria del procedimento amministrativo, emergevano in banca dati SDI precedenti di polizia, come sopra ricordati
5.3. Nella fattispecie in esame la Questura risulta, per vero, non essersi limitata all’oggettiva constatazione della natura ostativa del reato commesso dal richiedente il titolo, avendo l’Ufficio valutato la pericolosità del cittadino straniero in concreto. Si legge, ancora, nel decreto impugnato che: “ il pericolo di reiterazione del reato per cui si procede o di reati della medesima specie, desumibile dalla condotta da lui posta in essere che si è concretizzata in una aggressione repentina e violenta ai danni dell’odierna persona offesa e che denota un’evidente consuetudine con condotte dello stesso genere di quella per cui in questa sede si procede; (…) che anche la personalità violenta del prevenuto, privo di una stabile occupazione e che dunque trae verosimilmente dall’attività illecita i propri mezzi di sussistenza, induce a ravvisare un rilevantissimo pericolo di reiterazione della condotta illecita (...) e, dunque, in esecuzione di un programma criminoso già in precedenza delineato, circostanze queste ultime che rafforzano e confermano il giudizio sopra svolto in ordine alla sua pericolosità ”.
5.4. Nel caso di specie, come appena ricordato, sussiste una condanna passata in giudicato, in relazione a fatti gravi per la quale il ricorrente è stato condannato alla pena sopra richiamata.
5.5. In ogni caso, al di là – come già ricordato- dell’automatica ostatività della condanna penale riportata dall’appellante, la motivazione del provvedimento impugnato in prime cure rende evidente che l’Amministrazione - contrariamente all’assunto di parte appellante - ha di fatto proceduto al bilanciamento degli opposti interessi ed alla valutazione delle ulteriori circostanze afferenti alla posizione del ricorrente nel territorio italiano, traendone un giudizio di pericolosità sociale dello stesso; giudizio che non risulta manifestamente irragionevole o immotivato.
5.6. Se così è, come bene ha inteso dal primo giudice nella lettura complessiva e ragionevole della richiamata normativa di riferimento, deve ritenersi anche sulla scorta della consolidata giurisprudenza che l’estinzione del reato per il quale l’istante è stato condannato non assume rilievo dirimente, rilevando il fatto storico per il quale egli è stato condannato ed essendo il giudizio di pericolosità sociale non rigidamente condizionato dagli sviluppi del processo a suo carico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2019, n. 7630; id., 29 marzo 2019, n. 2083; id., sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3902).
5.7. Né a conclusioni diverse conduce poi il richiamo di parte appellante al comma 9 dell’articolo 5 del predetto d.lgs. n. 286/1998, là dove prevede la possibilità - in caso di insussistenza delle condizioni per il permesso di soggiorno richiesto - del rilascio del permesso di altro tipo, dovendosi ritenere tale eventualità esclusa proprio in ragione del carattere automaticamente ostativo della condanna riportata dall’istante, tale da precludere il rilascio di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno.
5.8. Quanto infine alla sopravvenuta disciplina di cui al d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (su cui peraltro in primo grado l’istante ha argomentato con semplice memoria), ogni approfondimento sul suo impatto nel caso di specie è inconferente, atteso che il provvedimento di diniego è stato adottato in epoca anteriore a tale jus superveniens , e pertanto la sua legittimità va scrutinata avendo riguardo al quadro normativo vigente al momento della sua adozione.
6. La motivazione del diniego, resa dall’Amministrazione è dunque, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di pericolosità che oggettivamente ne deriva, in concreto pienamente sufficiente.
7. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
8. Le spese del presente grado del giudizio, considerata la peculiarità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA RE, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
AN AS AR, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AS AR | RA RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.