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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 15402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15402 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NT ZI nato a [...] il [...] OR NC nato a [...] il [...] OS SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luigi BIRRITTERI che ha concluso chiedendo dichirarsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 12.9.2025, la Corte di appello di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli che ha ritenuto gli odierni ricorrenti responsabili del reato di furto aggravato, a loro ascritto in concorso, ridotto la pena a ciascuno inflitta, rideterminandola in anni due e mesi due di reclusione e in euro 800 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15402 Anno 2026 Presidente: CA RO Relatore: SE AT Data Udienza: 26/02/2026 2 2.Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di NT ZI deduce, con l’unico motivo articolato, l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 597 c.p.p. e 625 c.p. Il giudice di primo grado, accertata la penale responsabilità dell'imputato, lo aveva condannato alla pena finale di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 927 di multa. La pena era stata così determinata: pena base anni due di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5 c.p. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per la contestata recidiva ad anni tre mesi 9 di reclusione ed euro 1391 di multa, ridotta come sopra per il rito. La Corte di appello, in accoglimento del motivo di appello relativo al mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 63 comma 4 c.p.p., ha riformato la sentenza e, richiamando il combinato disposto di cui agli articoli 63 comma 4 e 64 comma 1 c.p.p., ha rideterminato la pena nel modo seguente: pena base anni due di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per le circostanze aggravanti di cui all’art. 625 nn. 4 e 5, ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 930 di multa, aumentata per la recidiva ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni due, mesi due di reclusione ed euro 800 di multa. Dunque, il primo errore in cui è incorsa la Corte di appello è la violazione dell'art. 597 del codice di rito. Invero quando il giudice di primo grado effettua l'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5, lascia inalterata la multa individuando quella di 927 € sia come pena base sia all'esito dell'aumento per le dette aggravanti, laddove la Corte di appello aumenta la pena pecuniaria ad euro 930 di multa violando di fatto il divieto di reformatio in peius. Il secondo errore in cui incorre la Corte di merito è l'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5, infatti trattasi di aggravanti ad effetto speciale che nel caso di specie prevedono una cornice edittale che va da tre a dieci anni di reclusione, da euro 206 ad euro 1549 di multa. Il giudice di primo grado sarebbe dovuto partire da una pena base pari ad anni tre di reclusione ed euro 206 di multa per poi applicare l'aumento della recidiva. Come visto il primo giudice ha individuato la pena base di cui all'art. 624 in quella di anni due ed euro 927 per poi effettuare un aumento di mesi sei di reclusione, lasciando invariata la multa per le aggravanti. La Corte ha sostanzialmente ripetuto l'errore lasciando invariato l'aumento per le contestate aggravanti, aumentando, come visto, in peius solo la pena pecuniaria. In particolare, la Corte si duole di non poter partire da una pena 3 base di anni tre di reclusione (pena minima per le aggravanti contestate) stante il mancato appello della Procura e il divieto di cui all'art. 597 del codice di rito. Tuttavia, la medesima Corte avrebbe dovuto, stante l'erronea applicazione, escludere l'aumento di pena per le contestate aggravanti. 4. I ricorsi proposti nell’interesse di OR NC ed OS RO deducono, col motivo di seguito indicato, le medesime censure. In particolare, si dolgono entrambi, con identici argomenti, dell'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, con conseguente violazione di legge e vizio argomentativo, per non avere la Corte di appello offerto un’adeguata risposta in ordine alla richiesta della difesa di concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria. Quelli proposti nell’interesse di OR NC ed OS RO sono inammissibili nel resto. È in particolare fondata la deduzione svolta nel ricorso proposto nell’interesse di NT ZI relativamente alla determinazione della pena pecuniaria della multa che, in violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte territoriale, nell’accogliere il terzo motivo di appello, ha rideterminato in misura superiore a quella stabilita dal Tribunale, aumentandola, sia pure nel passaggio intermedio, ad euro 930 di multa. Terzo motivo di appello che si era limitato a richiedere, nel lamentare genericamente la violazione dell’art. 63 comma 4 c.p., la modifica del “trattamento sanzionatorio riservato all’imputato, diminuendo gli aumenti derivanti dall’errata applicazione dell’art. 63 comma 4 c.p.”, riduzione degli aumenti che è stata poi correttamente eseguita dalla Corte di merito (essendo partita dalla pena di cui all’art. 625 comma 1, aumentandola, di fatto, nel limite di un terzo di cui al comma quarto dell’art. 63), salvo incorrere nell’illegittimo aumento dell’importo della multa, sopra indicato, denunciato in ricorso. 4 Consegue che la sentenza impugnata deve essere censurata in punto di determinazione della pena pecuniaria, nei confronti di tutti gli imputati, risultando anche per OS e OR la pena della multa rideterminata in euro 930 nel passaggio intermedio. 2.Manifestamente infondati sono invece nel resto i ricorsi proposti nell’interesse degli imputati OR ed OS, che possono trattarsi congiuntamente perché di identico contenuto. Con essi, invero, si deducono vizi in punto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche manifestamente insussistenti. Ed invero, pure a fronte del generico motivo di appello svolto al riguardo – col quale anche in quella sede si lamentava genericamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte della puntuale motivazione svolta già in primo grado che aveva evidenziato la mancata indicazione/emersione di elementi positivi di valutazione in tale senso – la Corte di appello ha ritenuto di dover confermare la valutazione del Tribunale reputando la pena già determinata in misura inferiore a quella effettivamente congrua rispetto al reato commesso (furto pluriaggravato commesso, in concorso, da parte di tre soggetti che agivano con destrezza e ai danni di un passeggero straniero a bordo di un autobus, tutti e tre gravati da molteplici precedenti penali anche specifici e recenti), elementi ritenuti tutti assolutamente ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero all’applicazione di una pena bese inferiore a quella ravvisata. Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato – nel caso di specie peraltro comunque ridotta dalla corte territoriale - in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 – 01), non ravvisati dai giudici di merito nel caso di specie, neppure indicati dai ricorrenti. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di ZI NT, NC OR ed SS OS, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NC OR e di SS OS. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di ZI NT, NC OR ed SS OS, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NC OR e di SS OS. Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AT SE RO CA
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luigi BIRRITTERI che ha concluso chiedendo dichirarsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 12.9.2025, la Corte di appello di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli che ha ritenuto gli odierni ricorrenti responsabili del reato di furto aggravato, a loro ascritto in concorso, ridotto la pena a ciascuno inflitta, rideterminandola in anni due e mesi due di reclusione e in euro 800 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15402 Anno 2026 Presidente: CA RO Relatore: SE AT Data Udienza: 26/02/2026 2 2.Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di NT ZI deduce, con l’unico motivo articolato, l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 597 c.p.p. e 625 c.p. Il giudice di primo grado, accertata la penale responsabilità dell'imputato, lo aveva condannato alla pena finale di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 927 di multa. La pena era stata così determinata: pena base anni due di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5 c.p. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per la contestata recidiva ad anni tre mesi 9 di reclusione ed euro 1391 di multa, ridotta come sopra per il rito. La Corte di appello, in accoglimento del motivo di appello relativo al mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 63 comma 4 c.p.p., ha riformato la sentenza e, richiamando il combinato disposto di cui agli articoli 63 comma 4 e 64 comma 1 c.p.p., ha rideterminato la pena nel modo seguente: pena base anni due di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per le circostanze aggravanti di cui all’art. 625 nn. 4 e 5, ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 930 di multa, aumentata per la recidiva ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni due, mesi due di reclusione ed euro 800 di multa. Dunque, il primo errore in cui è incorsa la Corte di appello è la violazione dell'art. 597 del codice di rito. Invero quando il giudice di primo grado effettua l'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5, lascia inalterata la multa individuando quella di 927 € sia come pena base sia all'esito dell'aumento per le dette aggravanti, laddove la Corte di appello aumenta la pena pecuniaria ad euro 930 di multa violando di fatto il divieto di reformatio in peius. Il secondo errore in cui incorre la Corte di merito è l'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5, infatti trattasi di aggravanti ad effetto speciale che nel caso di specie prevedono una cornice edittale che va da tre a dieci anni di reclusione, da euro 206 ad euro 1549 di multa. Il giudice di primo grado sarebbe dovuto partire da una pena base pari ad anni tre di reclusione ed euro 206 di multa per poi applicare l'aumento della recidiva. Come visto il primo giudice ha individuato la pena base di cui all'art. 624 in quella di anni due ed euro 927 per poi effettuare un aumento di mesi sei di reclusione, lasciando invariata la multa per le aggravanti. La Corte ha sostanzialmente ripetuto l'errore lasciando invariato l'aumento per le contestate aggravanti, aumentando, come visto, in peius solo la pena pecuniaria. In particolare, la Corte si duole di non poter partire da una pena 3 base di anni tre di reclusione (pena minima per le aggravanti contestate) stante il mancato appello della Procura e il divieto di cui all'art. 597 del codice di rito. Tuttavia, la medesima Corte avrebbe dovuto, stante l'erronea applicazione, escludere l'aumento di pena per le contestate aggravanti. 4. I ricorsi proposti nell’interesse di OR NC ed OS RO deducono, col motivo di seguito indicato, le medesime censure. In particolare, si dolgono entrambi, con identici argomenti, dell'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, con conseguente violazione di legge e vizio argomentativo, per non avere la Corte di appello offerto un’adeguata risposta in ordine alla richiesta della difesa di concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria. Quelli proposti nell’interesse di OR NC ed OS RO sono inammissibili nel resto. È in particolare fondata la deduzione svolta nel ricorso proposto nell’interesse di NT ZI relativamente alla determinazione della pena pecuniaria della multa che, in violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte territoriale, nell’accogliere il terzo motivo di appello, ha rideterminato in misura superiore a quella stabilita dal Tribunale, aumentandola, sia pure nel passaggio intermedio, ad euro 930 di multa. Terzo motivo di appello che si era limitato a richiedere, nel lamentare genericamente la violazione dell’art. 63 comma 4 c.p., la modifica del “trattamento sanzionatorio riservato all’imputato, diminuendo gli aumenti derivanti dall’errata applicazione dell’art. 63 comma 4 c.p.”, riduzione degli aumenti che è stata poi correttamente eseguita dalla Corte di merito (essendo partita dalla pena di cui all’art. 625 comma 1, aumentandola, di fatto, nel limite di un terzo di cui al comma quarto dell’art. 63), salvo incorrere nell’illegittimo aumento dell’importo della multa, sopra indicato, denunciato in ricorso. 4 Consegue che la sentenza impugnata deve essere censurata in punto di determinazione della pena pecuniaria, nei confronti di tutti gli imputati, risultando anche per OS e OR la pena della multa rideterminata in euro 930 nel passaggio intermedio. 2.Manifestamente infondati sono invece nel resto i ricorsi proposti nell’interesse degli imputati OR ed OS, che possono trattarsi congiuntamente perché di identico contenuto. Con essi, invero, si deducono vizi in punto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche manifestamente insussistenti. Ed invero, pure a fronte del generico motivo di appello svolto al riguardo – col quale anche in quella sede si lamentava genericamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte della puntuale motivazione svolta già in primo grado che aveva evidenziato la mancata indicazione/emersione di elementi positivi di valutazione in tale senso – la Corte di appello ha ritenuto di dover confermare la valutazione del Tribunale reputando la pena già determinata in misura inferiore a quella effettivamente congrua rispetto al reato commesso (furto pluriaggravato commesso, in concorso, da parte di tre soggetti che agivano con destrezza e ai danni di un passeggero straniero a bordo di un autobus, tutti e tre gravati da molteplici precedenti penali anche specifici e recenti), elementi ritenuti tutti assolutamente ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero all’applicazione di una pena bese inferiore a quella ravvisata. Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato – nel caso di specie peraltro comunque ridotta dalla corte territoriale - in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 – 01), non ravvisati dai giudici di merito nel caso di specie, neppure indicati dai ricorrenti. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di ZI NT, NC OR ed SS OS, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NC OR e di SS OS. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di ZI NT, NC OR ed SS OS, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NC OR e di SS OS. Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AT SE RO CA