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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.128/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Raffaele Russillo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
“ con sede in Ravanusa (AG) in Corso Aldo Moro n. 49, Partita Iva Controparte_1
, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig. elettivamente P.IVA_1 CP_2 domiciliato a Caltanissetta (CL) nel Viale della Regione n° 54 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Colasberna (C.F. – (Tel. e Fax: +39.0934.630000 – Pec: CodiceFiscale_1 che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce Email_1 all'atto introduttivo del giudizio;
attore contro
“ con sede in Polla alla c. da Sant'Antuono-zona industriale, Controparte_3
P.IVA , in persona del titolare leg. rapp. p.t., sig. nato a [...] il P.IVA_2 Controparte_3
18.2.1958, c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Sebastiano Tanzola del Foro di C.F._2
Lagonegro, C.F. , pec giusta mandato in C.F._3 Email_2 calce con elezioni di domicilio.
convenuta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società onveniva in giudizio la Controparte_1 ditta per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di un Controparte_3 motore Iveco Stralis 450 E5, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per complessivi euro 10.130,01, oltre accessori di legge. Parte attrice esponeva di avere acquistato dalla convenuta, in data 21 settembre 2020, un motore usato dichiarato “perfettamente funzionante”, come da fattura n. 2020/429 del 22 settembre 2020, successivamente consegnato presso l'officina della società attrice. Precisava che, dopo pochi giorni dall'installazione, il motore manifestava gravi guasti meccanici, costringendola a contattare immediatamente la venditrice, che, riconoscendo l'esistenza dei difetti, inviava un secondo motore sostitutivo in data 8 ottobre 2020.
Chiariva che anche quest'ultimo, dopo breve utilizzo, presentava (22 ottobre 2020) i medesimi problemi tecnici e che nonostante le ripetute comunicazioni e diffide inviate anche via PEC e WhatsApp, la convenuta ometteva qualsiasi intervento o riscontro, costringendo la a CP_1 rivolgersi al proprio difensore per la risoluzione del contratto ed il ristoro dei danni subiti.
Da parte sua, la convenuta confermava di aver sostituito il primo motore con un altro e contestava a parte attrice che la richiesta dei danni per il malfunzionamento dei motori era del tutto generica, senza alcuna indicazione specifica sulla causa del detto malfunzionamento. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese.
La causa è stata istruita sulle sole prove documentali, non essendo stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Il sottoscritto, nel frattempo appena subentrato, fissava l'udienza del 19 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. A quest'ultima udienza, svoltasi con la forma della c.d. trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; entro gli stessi le parti depositavano le comparse conclusionali. Preliminarmente, va osservato che la fattispecie oggetto del presente giudizio non può essere inquadrata nell'ambito di applicazione della disciplina posta a tutela del consumatore dal D.Lgs 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo), invocata da parte attrice. Invero, la controversia verte su un contratto di compravendita di motore di autocarro stipulato tra due professionisti. Entrambi i soggetti, infatti, hanno stipulato il contratto per scopi e nell'esercizio della propria attività imprenditoriale (ex art. 3, lett. c) D.Lgs 206/2005). Passando all'esame del merito, la convenuta ha confermato di aver sostituito il primo motore, perché non funzionante, con altro motore prelevato direttamente dalla presso i locali della Controparte_1 convenuta. Orbene, il contegno delle parti, quello della società convenuta, la quale ha messo a disposizione, a seguito della denunzia del malfunzionamento da parte dell'acquirente, un altro motore ipotizzando un difetto nello stesso, e quello della società attrice che ha accettato ed utilizzato il nuovo motore, ben integra la fattispecie novativa (cfr. Cass. 8109/2015, Cass. 2631/2007, Cass. 3755/1979, secondo cui la sostituzione della merce asseritamente difettosa con altra, accettata, costituisce novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c., facendosi luogo ad una nuova obbligazione con un oggetto differente). Ed invero, la novazione oggettiva, si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche;
di tale contratto sono quindi elementi essenziali, oltre ai soggetti ed alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca e comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione (Cass. nn. 16038/2004, 1218/2008, 27390/2018). Nel caso che ci occupa, entrambe le parti, con la consegna di un nuovo motore in sostituzione del precedente non funzionante, hanno concordemente voluto porre in essere una nuova obbligazione. Le originarie obbligazioni derivanti dalla compravendita del primo motore sono state dunque concordemente novate in accordo fra le parti. Da ciò consegue l'infondatezza della pretesa azionata con riferimento alle obbligazioni derivanti dalla compravendita del primo motore, concordemente novate in accordo fra le parti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 3598 del 24/02/2015). Quanto all'azione avanzata con riferimento alle obbligazioni derivanti dalla compravendita del secondo motore, occorre osservare che nel caso di compravendita, qualora la cosa venduta presenti dei vizi, il compratore che intende esercitare le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. deve provare l'esistenza dei vizi medesimi e la tempestività della denunzia, laddove spetta invece al venditore l'onere della prova liberatoria consistente nella mancanza di colpa (ex multis
Cass. SS.UU. 11748/2019, Cass.16766/2019, Cass. 18947/2017; Tribunale Milano sez. V, 10/02/2022, n.1127; Tribunale Ancona sez. II, 24/06/2021, n. 803). Altresì, si osserva che in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria" (Cassazione civile sez. II, 28/03/2022, n.9960). L'acquirente di un bene mobile, pertanto, al fine di esercitare validamente il diritto alla garanzia per i vizi della cosa, previsto dall'art. 1495 c.c., deve solo rispettare il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, ma non deve fare una denuncia analitica e specifica. Prima di passare alla valutazione della condotta tenuta dalle parti, è opportuno precisare che, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, è onere del convenuto quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cassazione civile sez. III - 27/06/2022, n. 20597; Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n.3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Ciò posto, con riferimento ai vizi di funzionamento del secondo motore, la convenuta sostanzialmente esclude una propria responsabilità perché sostiene (cfr. comparsa di costituzione) che “non è dato sapere come questi motori siano stati utilizzati dal cliente finale della atteso che, comunque sia, questi hanno CP_1 CP_1 funzionato per un lasso di tempo apprezzabile” e ancora (nel rapporto epistolare tra le parti) che “le operazioni di montaggio non sono cadute sotto il diretto controllo della mia assistita. Quindi, chi ci dice che non siano stati commessi errori tali da pregiudicare il corretto funzionamento del motore? La convenuta, dunque, non mette in dubbio che anche il secondo motore sia andato in avaria, ma esclude una propria responsabilità per non aver proceduto direttamente alla installazione del motore stesso ed ipotizza la commissione di errori da parte della nel montaggio del motore. Ne consegue che la convenuta non ha Controparte_1 specificamente contestato il fatto storico del malfunzionamento del motore, per cui esso, secondo il principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione (Cass. civ., 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. civ., 17 giugno 2016, n. 12517). D'altra parte, la convenuta non ha contestato neanche la documentazione allegata dalla controparte nell'atto di citazione, da cui risulta, tra l'altro, che: 1) il motore Iveco Stralis 450 E5 montato sull'autocarro Iveco targa EL075ZH, è stato utilizzato fino al giorno 22.10.2020, mentre la denuncia dei vizi è avvenuta (tempestivamente) il giorno 23.10.2020; 2) il trasporto del secondo motore dalla sede della convenuta a quella della attrice (cfr. Documento di trasporto del 08.10.2020 n° 558/R/20 emesso dalla ditta;
3) le spese relative allo smontaggio e montaggio del secondo motore (Nota CP_3 spese del 10.10.2020 manodopera lavori eseguiti su mezzo IVECO STRALIS 450 E5 Tg. EL075ZH, che riguarda però la spesa complessiva di smontaggio e montaggio per entrambi i motori); 4) la spesa per l'acquisto dei materiali per il montaggio del secondo motore (cfr. fattura n° 4313/1210 del
20/10/2020 emessa dalla società Guadagni S.p.A. e pagata con assegno allegato dalla società
[...]
). CP_1
Dunque, dallo scambio epistolare in atti e dalla documentazione (cfr. fascicolo dell'attore) si desumono elementi che consentono di ritenere riconosciuta, da parte della venditrice, l'esistenza dei lamentati vizi a livello del motore. D'altra parte, i lamentati vizi del secondo motore (come anche del primo) si sono verificati dopo pochi giorni dal suo montaggio e non a distanza di mesi, e pertanto deve ritenersi che il vizio dipenda dalla non conformità del prodotto e non da cause sopravvenute e del tutto indipendenti. Orbene, una volta ammessa l'esistenza dei vizi del motore era onere del venditore offrire la prova liberatoria consistente nella mancanza di colpa. Ma tale prova non è stata fornita. Per tutto quanto sopra accertato circa l'intervenuto inadempimento contrattuale del convenuto, va dichiarato risolto il contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa, con la condanna del convenuto alla restituzione nei confronti dell'attore della somma da esso versata per l'acquisto del secondo motore, somma che, da quanto emerso dalla documentazione versata in atti, ammonta a complessivi €.3.660,00, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo. Ai sensi dell'art. 1494 c.c., inoltre, il venditore è tenuto a risarcire al compratore i danni derivati dai vizi del secondo motore, atteso che quelli derivati dai vizi del primo motore risultano esclusi dalle parti in seguito alla novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c.. Nel caso di specie, è provato che parte attrice abbia sostenuto, a causa dei riscontrati vizi del secondo motore, le seguenti spese documentate, senza che parte convenuta le abbia espressamente contestate:
- spese relative allo smontaggio e montaggio del secondo motore per euro 950,00 oltre iva (cfr. nota spese del 10.10.2020 manodopera lavori eseguiti su mezzo IVECO STRALIS 450 E5 Tg. EL075ZH, che riguarda però la spesa complessiva per lo smontaggio e montaggio di entrambi i motori);
- spese per l'acquisto dei materiali per il montaggio del secondo motore pari ad euro 1600,01 comprensiva di iva (cfr. fascicolo attoreo, fattura n° 4313/1210 del 20/10/2020 emessa dalla società
Guadagni S.p.A. e pagata con assegno allegato dalla società CP_1
Il totale delle spese risarcibili, documentate ovvero allegate e non contestate, è dunque pari ad euro 2.550,00. Trattandosi di debito di valore, sulla somma indicata andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data di emissione delle singole fatture alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data di emissione delle singole fatture (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione, calcolati nella misura di legge fino al deposito della domanda giudiziale ed aumentati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda alla presente pronuncia. Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a Euro 26.000 - in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), con l'applicazione del valore minimo, sono poste a carico della convenuta, in omaggio al principio di soccombenza, ed in favore dell'avv. Fabrizio Colasberna, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla “ con Controparte_3 la conseguente risoluzione del contratto di compravendita stipulato con parte attrice “
[...] per quanto meglio specificato in parte motiva;
CP_1
2) per l'effetto, condanna il convenuto, “ a restituire a Controparte_3 [...] la somma di euro 3.660,00, corrisposta per l'acquisto del motore Iveco Stralis 450 E5, CP_1 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, per quanto in narrativa;
3) condanna la convenuta a risarcire, in favore dell'attrice Controparte_3 danni subiti per la complessiva somma di euro 2.550,00 oltre rivalutazione Controparte_1 ed interessi calcolati come in parte motiva;
4) condanna, infine, la l pagamento, in favore dell'avv. Fabrizio Controparte_3
Colasberna, antistatario, delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 147/2022, in complessivi €. 2.777,00 per compensi, di cui €. 237,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per legge.
Deciso in data 16 dicembre 2025 il giudice onorario Raffaele Russillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Raffaele Russillo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
“ con sede in Ravanusa (AG) in Corso Aldo Moro n. 49, Partita Iva Controparte_1
, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig. elettivamente P.IVA_1 CP_2 domiciliato a Caltanissetta (CL) nel Viale della Regione n° 54 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Colasberna (C.F. – (Tel. e Fax: +39.0934.630000 – Pec: CodiceFiscale_1 che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce Email_1 all'atto introduttivo del giudizio;
attore contro
“ con sede in Polla alla c. da Sant'Antuono-zona industriale, Controparte_3
P.IVA , in persona del titolare leg. rapp. p.t., sig. nato a [...] il P.IVA_2 Controparte_3
18.2.1958, c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Sebastiano Tanzola del Foro di C.F._2
Lagonegro, C.F. , pec giusta mandato in C.F._3 Email_2 calce con elezioni di domicilio.
convenuta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società onveniva in giudizio la Controparte_1 ditta per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di un Controparte_3 motore Iveco Stralis 450 E5, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per complessivi euro 10.130,01, oltre accessori di legge. Parte attrice esponeva di avere acquistato dalla convenuta, in data 21 settembre 2020, un motore usato dichiarato “perfettamente funzionante”, come da fattura n. 2020/429 del 22 settembre 2020, successivamente consegnato presso l'officina della società attrice. Precisava che, dopo pochi giorni dall'installazione, il motore manifestava gravi guasti meccanici, costringendola a contattare immediatamente la venditrice, che, riconoscendo l'esistenza dei difetti, inviava un secondo motore sostitutivo in data 8 ottobre 2020.
Chiariva che anche quest'ultimo, dopo breve utilizzo, presentava (22 ottobre 2020) i medesimi problemi tecnici e che nonostante le ripetute comunicazioni e diffide inviate anche via PEC e WhatsApp, la convenuta ometteva qualsiasi intervento o riscontro, costringendo la a CP_1 rivolgersi al proprio difensore per la risoluzione del contratto ed il ristoro dei danni subiti.
Da parte sua, la convenuta confermava di aver sostituito il primo motore con un altro e contestava a parte attrice che la richiesta dei danni per il malfunzionamento dei motori era del tutto generica, senza alcuna indicazione specifica sulla causa del detto malfunzionamento. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese.
La causa è stata istruita sulle sole prove documentali, non essendo stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Il sottoscritto, nel frattempo appena subentrato, fissava l'udienza del 19 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. A quest'ultima udienza, svoltasi con la forma della c.d. trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; entro gli stessi le parti depositavano le comparse conclusionali. Preliminarmente, va osservato che la fattispecie oggetto del presente giudizio non può essere inquadrata nell'ambito di applicazione della disciplina posta a tutela del consumatore dal D.Lgs 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo), invocata da parte attrice. Invero, la controversia verte su un contratto di compravendita di motore di autocarro stipulato tra due professionisti. Entrambi i soggetti, infatti, hanno stipulato il contratto per scopi e nell'esercizio della propria attività imprenditoriale (ex art. 3, lett. c) D.Lgs 206/2005). Passando all'esame del merito, la convenuta ha confermato di aver sostituito il primo motore, perché non funzionante, con altro motore prelevato direttamente dalla presso i locali della Controparte_1 convenuta. Orbene, il contegno delle parti, quello della società convenuta, la quale ha messo a disposizione, a seguito della denunzia del malfunzionamento da parte dell'acquirente, un altro motore ipotizzando un difetto nello stesso, e quello della società attrice che ha accettato ed utilizzato il nuovo motore, ben integra la fattispecie novativa (cfr. Cass. 8109/2015, Cass. 2631/2007, Cass. 3755/1979, secondo cui la sostituzione della merce asseritamente difettosa con altra, accettata, costituisce novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c., facendosi luogo ad una nuova obbligazione con un oggetto differente). Ed invero, la novazione oggettiva, si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche;
di tale contratto sono quindi elementi essenziali, oltre ai soggetti ed alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca e comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione (Cass. nn. 16038/2004, 1218/2008, 27390/2018). Nel caso che ci occupa, entrambe le parti, con la consegna di un nuovo motore in sostituzione del precedente non funzionante, hanno concordemente voluto porre in essere una nuova obbligazione. Le originarie obbligazioni derivanti dalla compravendita del primo motore sono state dunque concordemente novate in accordo fra le parti. Da ciò consegue l'infondatezza della pretesa azionata con riferimento alle obbligazioni derivanti dalla compravendita del primo motore, concordemente novate in accordo fra le parti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 3598 del 24/02/2015). Quanto all'azione avanzata con riferimento alle obbligazioni derivanti dalla compravendita del secondo motore, occorre osservare che nel caso di compravendita, qualora la cosa venduta presenti dei vizi, il compratore che intende esercitare le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. deve provare l'esistenza dei vizi medesimi e la tempestività della denunzia, laddove spetta invece al venditore l'onere della prova liberatoria consistente nella mancanza di colpa (ex multis
Cass. SS.UU. 11748/2019, Cass.16766/2019, Cass. 18947/2017; Tribunale Milano sez. V, 10/02/2022, n.1127; Tribunale Ancona sez. II, 24/06/2021, n. 803). Altresì, si osserva che in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria" (Cassazione civile sez. II, 28/03/2022, n.9960). L'acquirente di un bene mobile, pertanto, al fine di esercitare validamente il diritto alla garanzia per i vizi della cosa, previsto dall'art. 1495 c.c., deve solo rispettare il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, ma non deve fare una denuncia analitica e specifica. Prima di passare alla valutazione della condotta tenuta dalle parti, è opportuno precisare che, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, è onere del convenuto quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cassazione civile sez. III - 27/06/2022, n. 20597; Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n.3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Ciò posto, con riferimento ai vizi di funzionamento del secondo motore, la convenuta sostanzialmente esclude una propria responsabilità perché sostiene (cfr. comparsa di costituzione) che “non è dato sapere come questi motori siano stati utilizzati dal cliente finale della atteso che, comunque sia, questi hanno CP_1 CP_1 funzionato per un lasso di tempo apprezzabile” e ancora (nel rapporto epistolare tra le parti) che “le operazioni di montaggio non sono cadute sotto il diretto controllo della mia assistita. Quindi, chi ci dice che non siano stati commessi errori tali da pregiudicare il corretto funzionamento del motore? La convenuta, dunque, non mette in dubbio che anche il secondo motore sia andato in avaria, ma esclude una propria responsabilità per non aver proceduto direttamente alla installazione del motore stesso ed ipotizza la commissione di errori da parte della nel montaggio del motore. Ne consegue che la convenuta non ha Controparte_1 specificamente contestato il fatto storico del malfunzionamento del motore, per cui esso, secondo il principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione (Cass. civ., 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. civ., 17 giugno 2016, n. 12517). D'altra parte, la convenuta non ha contestato neanche la documentazione allegata dalla controparte nell'atto di citazione, da cui risulta, tra l'altro, che: 1) il motore Iveco Stralis 450 E5 montato sull'autocarro Iveco targa EL075ZH, è stato utilizzato fino al giorno 22.10.2020, mentre la denuncia dei vizi è avvenuta (tempestivamente) il giorno 23.10.2020; 2) il trasporto del secondo motore dalla sede della convenuta a quella della attrice (cfr. Documento di trasporto del 08.10.2020 n° 558/R/20 emesso dalla ditta;
3) le spese relative allo smontaggio e montaggio del secondo motore (Nota CP_3 spese del 10.10.2020 manodopera lavori eseguiti su mezzo IVECO STRALIS 450 E5 Tg. EL075ZH, che riguarda però la spesa complessiva di smontaggio e montaggio per entrambi i motori); 4) la spesa per l'acquisto dei materiali per il montaggio del secondo motore (cfr. fattura n° 4313/1210 del
20/10/2020 emessa dalla società Guadagni S.p.A. e pagata con assegno allegato dalla società
[...]
). CP_1
Dunque, dallo scambio epistolare in atti e dalla documentazione (cfr. fascicolo dell'attore) si desumono elementi che consentono di ritenere riconosciuta, da parte della venditrice, l'esistenza dei lamentati vizi a livello del motore. D'altra parte, i lamentati vizi del secondo motore (come anche del primo) si sono verificati dopo pochi giorni dal suo montaggio e non a distanza di mesi, e pertanto deve ritenersi che il vizio dipenda dalla non conformità del prodotto e non da cause sopravvenute e del tutto indipendenti. Orbene, una volta ammessa l'esistenza dei vizi del motore era onere del venditore offrire la prova liberatoria consistente nella mancanza di colpa. Ma tale prova non è stata fornita. Per tutto quanto sopra accertato circa l'intervenuto inadempimento contrattuale del convenuto, va dichiarato risolto il contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa, con la condanna del convenuto alla restituzione nei confronti dell'attore della somma da esso versata per l'acquisto del secondo motore, somma che, da quanto emerso dalla documentazione versata in atti, ammonta a complessivi €.3.660,00, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo. Ai sensi dell'art. 1494 c.c., inoltre, il venditore è tenuto a risarcire al compratore i danni derivati dai vizi del secondo motore, atteso che quelli derivati dai vizi del primo motore risultano esclusi dalle parti in seguito alla novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c.. Nel caso di specie, è provato che parte attrice abbia sostenuto, a causa dei riscontrati vizi del secondo motore, le seguenti spese documentate, senza che parte convenuta le abbia espressamente contestate:
- spese relative allo smontaggio e montaggio del secondo motore per euro 950,00 oltre iva (cfr. nota spese del 10.10.2020 manodopera lavori eseguiti su mezzo IVECO STRALIS 450 E5 Tg. EL075ZH, che riguarda però la spesa complessiva per lo smontaggio e montaggio di entrambi i motori);
- spese per l'acquisto dei materiali per il montaggio del secondo motore pari ad euro 1600,01 comprensiva di iva (cfr. fascicolo attoreo, fattura n° 4313/1210 del 20/10/2020 emessa dalla società
Guadagni S.p.A. e pagata con assegno allegato dalla società CP_1
Il totale delle spese risarcibili, documentate ovvero allegate e non contestate, è dunque pari ad euro 2.550,00. Trattandosi di debito di valore, sulla somma indicata andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data di emissione delle singole fatture alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data di emissione delle singole fatture (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione, calcolati nella misura di legge fino al deposito della domanda giudiziale ed aumentati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda alla presente pronuncia. Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a Euro 26.000 - in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), con l'applicazione del valore minimo, sono poste a carico della convenuta, in omaggio al principio di soccombenza, ed in favore dell'avv. Fabrizio Colasberna, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla “ con Controparte_3 la conseguente risoluzione del contratto di compravendita stipulato con parte attrice “
[...] per quanto meglio specificato in parte motiva;
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2) per l'effetto, condanna il convenuto, “ a restituire a Controparte_3 [...] la somma di euro 3.660,00, corrisposta per l'acquisto del motore Iveco Stralis 450 E5, CP_1 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, per quanto in narrativa;
3) condanna la convenuta a risarcire, in favore dell'attrice Controparte_3 danni subiti per la complessiva somma di euro 2.550,00 oltre rivalutazione Controparte_1 ed interessi calcolati come in parte motiva;
4) condanna, infine, la l pagamento, in favore dell'avv. Fabrizio Controparte_3
Colasberna, antistatario, delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 147/2022, in complessivi €. 2.777,00 per compensi, di cui €. 237,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per legge.
Deciso in data 16 dicembre 2025 il giudice onorario Raffaele Russillo