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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. N.1004/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
Udienza dell'11 dicembre 2025 a trattazione cartolare ex art. 127-ter cpc
Addì 11 del mese di dicembre 2025,
Il G. O., dott.ssa LO RA,
Rilevato che per il presente procedimento e' stata disposta la trattazione cartolare e che entrambe le parti hanno depositato un sintetico verbale nel termine assegnato chiedendo la pronuncia di cessata materia del contendere.
Cio' posto, provvede come da sentenza allegata resa a verbale e facente parte integrale dello stesso.
Si comunichi.
Campobasso 11 dicembre 2025
Il G. O.
LO RA
1 2
N. R.G. 1004/2024 …segue da verbale di udienza dell'11.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa LO RA, all'udienza dell'11 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2024 promossa da:
La signora (C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso il difensore, avv. Claudio Neri
(C.F.: ), C.F._2
Attrice
CONTRO
nato a [...] il [...] CF: e residente in CP_1 C.F._3
Campobasso alla via Gorizia n. 7 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria D'Alessandro
Convenuto
2 3
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato in data 24/04/2024, la sig.ra chiedeva il rilascio dell'appartamento sito Parte_1 in Campobasso alla via Gorizia n. 7 in quanto il contratto stipulato tra le parti e regolarmente registrato era ad uso transitorio, della durata di dodici mesi e, quindi, scaduto.
Allegava l'intimante di essere proprietaria dell'appartamento sito a Campobasso in via Gorizia n. 7, piano 4° (in catasto foglio 126, part.lla 42 sub 21 cat. A/2, vani 4), e di aver concesso in locazione detto appartamento arredato al sig. con “contratto di locazione abitativa di natura CP_1 transitoria” stipulato il 21.03.2023 (Cfr. allegato all'atto di intimazione doc.1). Nel predetto contratto la locazione era stata pattuita per la durata di mesi dodici dal 1° aprile 2023 al 31.03.2024, con cessazione in tale ultima data senza necessità di disdetta, e per il canone annuo di € 4.800,00, da corrispondersi in n. 12 rate mensili anticipate entro il 5 di ogni mese di € 400,00 ciascuna, con spese condominiali di riscaldamento e forniture di acqua e di energia elettrica a carico del conduttore. Il suddetto contratto, regolarmente registrato il 03.04.23, risultava ,quindi, scaduto, ma il conduttore non aveva rilasciato l'appartamento locatogli benche' sollecitato più volte.
La causa veniva iscritta al n. 836/2024 di R.G.
Con memoria depositata telematicamente il 18.05.2024, si costituiva in giudizio il conduttore intimato, sig. a mezzo del precedente difensore, avv. Annarita Gaeta opponendosi allo sfratto CP_1 intimato sulla base della asserita natura non transitoria del contratto di locazione e della asserita applicabilita' al contratto della ordinaria durata quadriennale.
Instauratosi così il contraddittorio, all'udienza dell'11.06.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il tribunale, con ordinanza emanata in pari data, emetteva ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, ordinava l'esperimento del procedimento di mediazione, mutava il rito ,ex artt. 426 e 667 c.p.c., rinviava la causa per il prosieguo al 28/11/2024.
Le parti esperivano la mediazione in data 25 luglio 2024 con esito negativo e veniva depositato il relativo verbale.
Per effetto del disposto mutamento del rito, la causa assumeva il nuovo numero di R.G. 1004/2024 e le parti depositavano le rispettive memorie integrative ex art. 447 bis e 426 cpc. All'udienza del
28.11.2024, fissata e poi svolta con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc, in assenza di ulteriori
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richieste, la causa veniva rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente deve essere disposta l'acquisizione al presente giudizio di quello relativo alla fase cautelare e contrassegnato dal n. di R.G. 836/2024.
Gia' con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza parte attrice produceva il verbale di riconsegna dell'immobile del 17.01.2025,(Cfr. pagg. 1 e 2 delle note scritte depositate “…l'esponente non può fare a meno di evidenziare ed eccepire che, nel frattempo, il convenuto ha rilasciato “bonariamente
l'appartamento già condotto in locazione”, come risulta dall'allegato “Verbale di riconsegna” del 17.01.2025.
Sicchè, è intervenuto un fatto (riconsegna bonaria dell'appartamento) che ha determinato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere…) per cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Anche la difesa del convenuto, con le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 10.12.2025, si e' associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere(Cfr. note depositate da parte convenuta il 10.12.2025 “…In merito alla richiesta di controparte formulata nelle note conclusive del
20.11.2025 di dichiarare cessata la materia del contendere, questa difesa si associa alla richiesta chiedendo la compensazione delle spese. Come dedotto da controparte nelle note conclusive, il convenuto ha “bonariamente” rilasciato l'appartamento, come da verbale del 17.01.2025…”)
Pertanto alla odierna udienza, fissata ex art. 127 -ter cpc, a trattazione cartolare, entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di cessata materia del contendere con l'unica differenza che parte attrice ha richiesto la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale e parte convenuta ne ha chiesto la compensazione asserendo l'assenza di temerarieta' della propria difesa.
Effettivamente, deve pertanto rilevarsi che, per quanto innanzi, va' dichiarata la cessazione della materia del contendere della domanda proposta e, quindi, l'estinzione del giudizio.
La materia del contendere risulta effettivamente quindi cessata alla luce dell'intervenuto rilascio da parte del convenuto dell'immobile oggetto di locazione come risulta provato dalla documentazione prodotta (Cfr. verbale di rilascio del 17.01.2025) e dalle stesse dichiarazioni delle parti.
Ed infatti, come noto, al di la' delle richieste formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir
4 5
meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.(Cfr. ordinanza n.
20182 della Corte di Cassazione, VI Sezione civile, pubblicata in data 31 luglio 2018).
Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevabilita' ex officio ed alla correlativa pronuncia della cessazione della materia del contendere venendo meno l'interesse delle parti di cui all'art. 100 cpc.
Atteso che la pronuncia di cessazione della materia “ deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venire meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”, posto che essa non costituisce “una vera e propria domanda essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”( cfr. Cass.
24.01.2020 n.1625)
Difatti, l'interesse ad agire è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n. 5593/1999, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse innanzi indicato quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” (Cass., n. 26299/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019) e, quindi, «La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
Va al riguardo richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, nella quale, a composizione di un contrasto che si era manifestato nella giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di estinzione, come nel caso in esame, in cui sopravvivrebbe il decreto ingiuntivo che,per effetto della estinzione del giudizio di opposizione, acquisterebbe efficacia di giudicato.
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Si impone, alla luce di quanto innanzi, il rilievo d'ufficio con relativa pronuncia della cessazione della materia del contendere;
invero il venir meno dell'«interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta».
In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia (Cass.. SS.UU., n.
368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza
18 febbraio 2019).
Sulla regolamentazione delle spese di lite.
In considerazione del mancato accordo le spese del giudizio vanno liquidate sulla base della cd. soccombenza virtuale.
Si osserva,pertanto, quanto segue.
L'unico motivo di opposizione formulato dalla parte convenuta si fonda sulla asserita, ma non provata, natura simulata del contratto di locazione ad uso transitorio e sulla necessaria applicabilita' , di conseguenza , al contratto di locazione stipulato tra le parti della durata ordinaria
(4 anni+ 4 anni).
Ma, alla luce di quanto di seguito, siffatto motivo di opposizione non merita accoglimento.
Innanzitutto, in quanto difetta la prova della eccepita simulazione.
Inoltre, risulta documentalmente provato il requisito della transitorieta' dalla prova documentale costituita ed inserita nel contratto di locazione stipulato dalle parti che contiene la dichiarazione resa dal conduttore in merito alla natura transitoria del contratto stesso “per motivi di lavoro” (cfr. art. 4 del contratto). Ulteriore elemento a discapito della tesi sostenuta dal conduttore e' che lo stesso ha goduto di un canone “calmierato” e fissato in € 400,00 mensili a fronte di un canone di €
625,00 mensili --che avrebbe dovuto pagare in considerazione delle caratteristiche dell'appartamento locato-- e ciò sulla base di quanto attestato dalla certificazione allegata al contratto stesso nel rispetto dell'Accordo Territoriale stipulato fra le associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini (cfr. art. 5 del contratto).
Quanto poi alla eccepita simulazione ,al riguardo va' rimarcato che, secondo un indirizzo consolidato della S.C., il contratto stipulato al fine di eludere la normativa fiscale non è qualificabile
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in termini di nullità civilistica, cio' in quanto le conseguenze di un comportamento fiscalmente elusivo trovano nel sistema fiscale, un apparato sanzionatorio. In altre parole, ad una paventata, ma si ripete, non provata, frode fiscale( per l'asserita simulazione) si applicano solamente le sanzioni prescritte dalla normativa tributaria e non anche sanzioni civilistiche. È quanto ribadito dalla S.C. nell'ordinanza n. 3170 del 2 febbraio 2023, reiterando un principio già affermato con le pronunce nn. 12327/1999 e 4785/2007 .
A cio' si aggiunge il rilievo di non poco conto, secondo cui, laddove fosse stato provato l'intento elusivo ad esso vi avrebbe concorso lo stesso convenuto eccipiente.
Tornando all'impatto dell'abuso delle norme tributarie sulla tenuta civilistica dei contratti stipulati con finalità elusiva, nella decisione 3170/2023 viene precisato che il divieto di elusione in materia tributaria è un principio che opera esclusivamente nei confronti del fisco, al fine di individuare la base imponibile di una determinata operazione o il reddito di un determinato soggetto o il disconoscimento della possibilità di ottenere determinate deduzioni. Pertanto, il divieto di elusione
«non incide sulla validità del contratto nei rapporti tra le parti contraenti».
Siffatta conclusione trova conferma nella norma anti-elusione di cui all'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) ove è sancito il principio secondo cui all'abuso della norma tributaria consegue l'inopponibilità del contratto all'amministrazione finanziaria, la quale, pertanto, può disconoscere i vantaggi che il contribuente ha tentato di conseguire e quindi può applicare i tributi sulla base delle norme eluse.
È chiaro che da questa regola altra considerazione non si può trarre che il legislatore ha presupposto la validità civilistica degli atti elusivi del contribuente, i quali, quindi, non sono invalidi, ma “solo” soggetti al potere di riqualificazione dell'autorità fiscale.
Per le sovraesposte motivazioni, in assenza di accordo tra le parti, nonostante la cessazione della materia del contendere, non puo' essere pronunciata la compensazione delle spese tra le parti , ma le stesse vanno poste a carico del convenuto soccombente, liquidate sulla base del D.M. 55/14 e s.
m. e i. e del DM 147/22, in relazione allo scaglione di valore, tenuto conto dell'attivita' effettivamente svolta ed operata una congrua riduzione del 50% dei valori medi anche in considerazione del contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di CAMPOBASSO, nella persona del G.O., dott.ssa LO RA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio;
Condanna parte convenuta , , alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, CP_1
, comprensive della fase cautelare e della mediazione, liquidate in euro 1.500,00 per Parte_1 compensi oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap se dovuti come per legge e rimborso del contributo unificato.
Cosi' deciso l'11 dicembre 2025
Il G. O.
LO RA
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R.G. N.1004/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
Udienza dell'11 dicembre 2025 a trattazione cartolare ex art. 127-ter cpc
Addì 11 del mese di dicembre 2025,
Il G. O., dott.ssa LO RA,
Rilevato che per il presente procedimento e' stata disposta la trattazione cartolare e che entrambe le parti hanno depositato un sintetico verbale nel termine assegnato chiedendo la pronuncia di cessata materia del contendere.
Cio' posto, provvede come da sentenza allegata resa a verbale e facente parte integrale dello stesso.
Si comunichi.
Campobasso 11 dicembre 2025
Il G. O.
LO RA
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N. R.G. 1004/2024 …segue da verbale di udienza dell'11.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa LO RA, all'udienza dell'11 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2024 promossa da:
La signora (C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso il difensore, avv. Claudio Neri
(C.F.: ), C.F._2
Attrice
CONTRO
nato a [...] il [...] CF: e residente in CP_1 C.F._3
Campobasso alla via Gorizia n. 7 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria D'Alessandro
Convenuto
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Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato in data 24/04/2024, la sig.ra chiedeva il rilascio dell'appartamento sito Parte_1 in Campobasso alla via Gorizia n. 7 in quanto il contratto stipulato tra le parti e regolarmente registrato era ad uso transitorio, della durata di dodici mesi e, quindi, scaduto.
Allegava l'intimante di essere proprietaria dell'appartamento sito a Campobasso in via Gorizia n. 7, piano 4° (in catasto foglio 126, part.lla 42 sub 21 cat. A/2, vani 4), e di aver concesso in locazione detto appartamento arredato al sig. con “contratto di locazione abitativa di natura CP_1 transitoria” stipulato il 21.03.2023 (Cfr. allegato all'atto di intimazione doc.1). Nel predetto contratto la locazione era stata pattuita per la durata di mesi dodici dal 1° aprile 2023 al 31.03.2024, con cessazione in tale ultima data senza necessità di disdetta, e per il canone annuo di € 4.800,00, da corrispondersi in n. 12 rate mensili anticipate entro il 5 di ogni mese di € 400,00 ciascuna, con spese condominiali di riscaldamento e forniture di acqua e di energia elettrica a carico del conduttore. Il suddetto contratto, regolarmente registrato il 03.04.23, risultava ,quindi, scaduto, ma il conduttore non aveva rilasciato l'appartamento locatogli benche' sollecitato più volte.
La causa veniva iscritta al n. 836/2024 di R.G.
Con memoria depositata telematicamente il 18.05.2024, si costituiva in giudizio il conduttore intimato, sig. a mezzo del precedente difensore, avv. Annarita Gaeta opponendosi allo sfratto CP_1 intimato sulla base della asserita natura non transitoria del contratto di locazione e della asserita applicabilita' al contratto della ordinaria durata quadriennale.
Instauratosi così il contraddittorio, all'udienza dell'11.06.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il tribunale, con ordinanza emanata in pari data, emetteva ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, ordinava l'esperimento del procedimento di mediazione, mutava il rito ,ex artt. 426 e 667 c.p.c., rinviava la causa per il prosieguo al 28/11/2024.
Le parti esperivano la mediazione in data 25 luglio 2024 con esito negativo e veniva depositato il relativo verbale.
Per effetto del disposto mutamento del rito, la causa assumeva il nuovo numero di R.G. 1004/2024 e le parti depositavano le rispettive memorie integrative ex art. 447 bis e 426 cpc. All'udienza del
28.11.2024, fissata e poi svolta con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc, in assenza di ulteriori
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richieste, la causa veniva rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente deve essere disposta l'acquisizione al presente giudizio di quello relativo alla fase cautelare e contrassegnato dal n. di R.G. 836/2024.
Gia' con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza parte attrice produceva il verbale di riconsegna dell'immobile del 17.01.2025,(Cfr. pagg. 1 e 2 delle note scritte depositate “…l'esponente non può fare a meno di evidenziare ed eccepire che, nel frattempo, il convenuto ha rilasciato “bonariamente
l'appartamento già condotto in locazione”, come risulta dall'allegato “Verbale di riconsegna” del 17.01.2025.
Sicchè, è intervenuto un fatto (riconsegna bonaria dell'appartamento) che ha determinato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere…) per cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Anche la difesa del convenuto, con le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 10.12.2025, si e' associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere(Cfr. note depositate da parte convenuta il 10.12.2025 “…In merito alla richiesta di controparte formulata nelle note conclusive del
20.11.2025 di dichiarare cessata la materia del contendere, questa difesa si associa alla richiesta chiedendo la compensazione delle spese. Come dedotto da controparte nelle note conclusive, il convenuto ha “bonariamente” rilasciato l'appartamento, come da verbale del 17.01.2025…”)
Pertanto alla odierna udienza, fissata ex art. 127 -ter cpc, a trattazione cartolare, entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di cessata materia del contendere con l'unica differenza che parte attrice ha richiesto la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale e parte convenuta ne ha chiesto la compensazione asserendo l'assenza di temerarieta' della propria difesa.
Effettivamente, deve pertanto rilevarsi che, per quanto innanzi, va' dichiarata la cessazione della materia del contendere della domanda proposta e, quindi, l'estinzione del giudizio.
La materia del contendere risulta effettivamente quindi cessata alla luce dell'intervenuto rilascio da parte del convenuto dell'immobile oggetto di locazione come risulta provato dalla documentazione prodotta (Cfr. verbale di rilascio del 17.01.2025) e dalle stesse dichiarazioni delle parti.
Ed infatti, come noto, al di la' delle richieste formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir
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meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.(Cfr. ordinanza n.
20182 della Corte di Cassazione, VI Sezione civile, pubblicata in data 31 luglio 2018).
Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevabilita' ex officio ed alla correlativa pronuncia della cessazione della materia del contendere venendo meno l'interesse delle parti di cui all'art. 100 cpc.
Atteso che la pronuncia di cessazione della materia “ deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venire meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”, posto che essa non costituisce “una vera e propria domanda essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”( cfr. Cass.
24.01.2020 n.1625)
Difatti, l'interesse ad agire è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n. 5593/1999, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse innanzi indicato quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” (Cass., n. 26299/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019) e, quindi, «La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
Va al riguardo richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, nella quale, a composizione di un contrasto che si era manifestato nella giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di estinzione, come nel caso in esame, in cui sopravvivrebbe il decreto ingiuntivo che,per effetto della estinzione del giudizio di opposizione, acquisterebbe efficacia di giudicato.
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Si impone, alla luce di quanto innanzi, il rilievo d'ufficio con relativa pronuncia della cessazione della materia del contendere;
invero il venir meno dell'«interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta».
In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia (Cass.. SS.UU., n.
368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza
18 febbraio 2019).
Sulla regolamentazione delle spese di lite.
In considerazione del mancato accordo le spese del giudizio vanno liquidate sulla base della cd. soccombenza virtuale.
Si osserva,pertanto, quanto segue.
L'unico motivo di opposizione formulato dalla parte convenuta si fonda sulla asserita, ma non provata, natura simulata del contratto di locazione ad uso transitorio e sulla necessaria applicabilita' , di conseguenza , al contratto di locazione stipulato tra le parti della durata ordinaria
(4 anni+ 4 anni).
Ma, alla luce di quanto di seguito, siffatto motivo di opposizione non merita accoglimento.
Innanzitutto, in quanto difetta la prova della eccepita simulazione.
Inoltre, risulta documentalmente provato il requisito della transitorieta' dalla prova documentale costituita ed inserita nel contratto di locazione stipulato dalle parti che contiene la dichiarazione resa dal conduttore in merito alla natura transitoria del contratto stesso “per motivi di lavoro” (cfr. art. 4 del contratto). Ulteriore elemento a discapito della tesi sostenuta dal conduttore e' che lo stesso ha goduto di un canone “calmierato” e fissato in € 400,00 mensili a fronte di un canone di €
625,00 mensili --che avrebbe dovuto pagare in considerazione delle caratteristiche dell'appartamento locato-- e ciò sulla base di quanto attestato dalla certificazione allegata al contratto stesso nel rispetto dell'Accordo Territoriale stipulato fra le associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini (cfr. art. 5 del contratto).
Quanto poi alla eccepita simulazione ,al riguardo va' rimarcato che, secondo un indirizzo consolidato della S.C., il contratto stipulato al fine di eludere la normativa fiscale non è qualificabile
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in termini di nullità civilistica, cio' in quanto le conseguenze di un comportamento fiscalmente elusivo trovano nel sistema fiscale, un apparato sanzionatorio. In altre parole, ad una paventata, ma si ripete, non provata, frode fiscale( per l'asserita simulazione) si applicano solamente le sanzioni prescritte dalla normativa tributaria e non anche sanzioni civilistiche. È quanto ribadito dalla S.C. nell'ordinanza n. 3170 del 2 febbraio 2023, reiterando un principio già affermato con le pronunce nn. 12327/1999 e 4785/2007 .
A cio' si aggiunge il rilievo di non poco conto, secondo cui, laddove fosse stato provato l'intento elusivo ad esso vi avrebbe concorso lo stesso convenuto eccipiente.
Tornando all'impatto dell'abuso delle norme tributarie sulla tenuta civilistica dei contratti stipulati con finalità elusiva, nella decisione 3170/2023 viene precisato che il divieto di elusione in materia tributaria è un principio che opera esclusivamente nei confronti del fisco, al fine di individuare la base imponibile di una determinata operazione o il reddito di un determinato soggetto o il disconoscimento della possibilità di ottenere determinate deduzioni. Pertanto, il divieto di elusione
«non incide sulla validità del contratto nei rapporti tra le parti contraenti».
Siffatta conclusione trova conferma nella norma anti-elusione di cui all'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) ove è sancito il principio secondo cui all'abuso della norma tributaria consegue l'inopponibilità del contratto all'amministrazione finanziaria, la quale, pertanto, può disconoscere i vantaggi che il contribuente ha tentato di conseguire e quindi può applicare i tributi sulla base delle norme eluse.
È chiaro che da questa regola altra considerazione non si può trarre che il legislatore ha presupposto la validità civilistica degli atti elusivi del contribuente, i quali, quindi, non sono invalidi, ma “solo” soggetti al potere di riqualificazione dell'autorità fiscale.
Per le sovraesposte motivazioni, in assenza di accordo tra le parti, nonostante la cessazione della materia del contendere, non puo' essere pronunciata la compensazione delle spese tra le parti , ma le stesse vanno poste a carico del convenuto soccombente, liquidate sulla base del D.M. 55/14 e s.
m. e i. e del DM 147/22, in relazione allo scaglione di valore, tenuto conto dell'attivita' effettivamente svolta ed operata una congrua riduzione del 50% dei valori medi anche in considerazione del contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di CAMPOBASSO, nella persona del G.O., dott.ssa LO RA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio;
Condanna parte convenuta , , alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, CP_1
, comprensive della fase cautelare e della mediazione, liquidate in euro 1.500,00 per Parte_1 compensi oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap se dovuti come per legge e rimborso del contributo unificato.
Cosi' deciso l'11 dicembre 2025
Il G. O.
LO RA
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