Sentenza 6 marzo 2026
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- 1. Cambio di appalto: è l'impresa subentrante a dover provare che non c'è trasferimento di aziendaAccesso limitatoPaolo Marini · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 06/03/2026, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2026, proposto da
Sarlux s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi, Elisabetta Gardini e Giada Ilaria Tombesi, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Pugliese, Sergio Fienga e Marco Trevisan, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Sergio Fienga in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 8;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lazio, Sez. Quinta Ter, n. 11129/2025, resa in data 27 maggio 2025 e pubblicata in data 9 giugno 2025, che ha annullato la nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20210036136 – 27/12/2021, avente ad oggetto “Istanze di applicazione dell’art. 1, comma 89 della L. 124/2017 (GSE/A20170281666 del 29 settembre 2017) e dell’art. 56 del DL 76/2020 (prot. GSE/A20200156794 del 9 ottobre 2020) in merito al provvedimento di esito dell’attività di controllo condotta ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012 (prot. GSE/P20170050191 del 26 giugno 2017). Comunicazione di esito.” gravata con il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio R.G. n. 11192/2017;
e per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20250102996 – 30/10/2025, recante “Istanze di applicazione dell’art. 1, comma 89 della L. 124/2017 (GSE/A20170281666 del 29 settembre 2017) e dell’art. 56 del DL 76/2020 (prot. GSE/A20200156794 del 9 ottobre 2020) in merito al provvedimento di esito all’attività di controllo condotta ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012 (prot. GSE/P20170050191 del 26 giugno 2017). Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11129/2025 del 9 giugno 2025” ;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto;
nonché, in subordine, per l’annullamento
della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20250102996 – 30/10/2025 e degli altri atti impugnati, previa conversione dell’azione e/o del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa RA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con ricorso notificato il 23.12.2025 (dep. il 07.01.2026), Sarlux s.r.l. ha impugnato la nota del Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. (di seguito, solo “Gse” o “Gestore”) prot. n. GSE/P20250102996 – 30/10/2025, formulando le domande riportate in epigrafe;
- che la ricorrente ha premesso: (i) di avere precedentemente impugnato, con il ricorso introduttivo del giudizio r.g.n. 11192/2017, la nota prot. n. GSE/P20170050191 - 26/06/2017 con cui il Gse comunicava che, in esito all’attività di controllo sul progetto di efficienza energetica realizzato presso la Raffineria di Sarroch, si era reso necessario modificare l’algoritmo per il calcolo dei risparmi con conseguente recupero dei TEE erogati in eccesso (2.474), successivamente quantificati in euro 272.698,06; (ii) che nel corso del medesimo giudizio, conclusosi con la richiamata sentenza n. 11129/2025 del 9 giugno 2025, ha altresì censurato, con i secondi motivi aggiunti, la nota prot. n. GSE/P20210036136 del 27 dicembre 2021, nella misura in cui il Gse, nel pronunciarsi sull’istanza ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, pur accogliendo la domanda ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, ribadiva la necessità di provvedere alla restituzione di 2.474 TEE;
- che con la sentenza n. 11129/2025 del 27.05.2025, questo Tribunale ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- che, costituitosi il Gestore in resistenza, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza in ragione della pendenza del giudizio in appello avverso la medesima sentenza, e depositata da parte ricorrente memoria di replica, all’odierna camera di consiglio il giudizio è stato trattenuto in decisione;
Rilevato sulla domanda di ottemperanza:
- che la sentenza n. 11129/2025 cit. ha rilevato la “contraddittorietà intrinseca” della nota prot. n. GSE/P20210036136 del 27 dicembre 2021, dal momento che:
-- “il Gestore, pur avendo ritenuto di dover accogliere l’istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. n. 76/2020 presentata dalla società nel senso di fare “salve le rendicontazioni già approvate alla data del provvedimento di esito del controllo oggetto dell’istanza” (cfr. art. 42, co. 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, là dove prevede che “[…] sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo”), ha poi reputato di poter effettuare “il recupero associato al solo ricalcolo connesso alla mancata produzione di energia elettrica conseguente all’intervento realizzato”” ;
-- tuttavia, “[l]’eccezionale “sanatoria” prevista dal legislatore (art. 42, co. 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, per come da ultimo modificato ex art. 56, co. 7, d.l. n. 76/2020) consiste proprio in ciò, per cui: o se ne esclude l’operatività con conseguente azione di recupero dei titoli indebitamente riconosciuti oppure se ne ammette l’applicazione, ma con necessaria preclusione della possibilità di disconoscere gli effetti delle precedenti attribuzioni” ;
-- ancora, “se si ritiene di fare salve le rvc già approvate, non si può al contempo richiedere la restituzione, ancorché parziale, dei titoli con esse riconosciute” ;
- in conclusione, “[l]a “terza via” scelta dall’amministrazione manifesta dunque una contraddizione logica interna al provvedimento e, in definitiva, rende oscura l’effettiva direzione del potere esercitato dal Gestore” ;
- che, dunque, il Collegio, evidenziato come il vizio riscontrato “esprime un difetto radicale della funzione nella misura in cui non consente di ricostruire esattamente l’effettiva volontà del Gestore in merito all’istanza presentata dalla società” , ha annullato la nota gravata, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa;
Rilevato ancora:
- che nel provvedimento del 30.10.2025, oggi in esame, il Gse, riepilogata la precedente vicenda giurisdizionale e le motivazioni di cui alla sentenza n. 11129/2025 cit., ha chiarito:
i) che, in sede di richiesta di accesso agli incentivi, non sarebbe stata fornita dal soggetto titolare una descrizione compiuta e complessiva della linea di produzione e distribuzione del vapore alle varie utenze di sito produttivo – ciò comportando l’impossibilità di valutare correttamente il beneficio netto ottenuto dai progetti di efficienza energetica in oggetto;
ii) che, solo in esito alle attività di controllo, sarebbe emerso che la struttura della rete di distruzione “si è rivelata invece così articolata e tale” da includere altresì turbine a vapore deputate allo sfruttamento del salto entalpico del vapore, finalizzato alla produzione dell’energia elettrica, prima del suo impiego presso le singole utenze – sicché la riduzione della richiesta di vapore agli usi finali non si tradurrebbe solamente in una minore quantità di vapore generato, ma anche in una riduzione di vapore messo a disposizione delle turbine di smaltimento, con conseguente riduzione dell’energia elettrica da esse prodotta; dal ché deriverebbe una riduzione di energia elettrica generata a parità di effetto utile reso e, quindi, la necessità di rettificare l’algoritmo di calcolo dei risparmi per i progetti di efficienza energetica in oggetto;
iii) che tali difformità avrebbero, a loro volta, determinato l’attribuzione alla Sarlux s.r.l. di un beneficio economico maggiore di quello dovuto;
iv) di non potere accogliere le istanze presentate dalla Sarlux s.r.l. ai sensi dell’art. 1, co. 89, della l. n. 124/2017 e dell’art. 56, co. 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, tenuto conto del bilanciamento in concreto tra gli interessi in gioco (ivi incluso quello pubblico “all’utilizzo delle risorse della collettività in modo razionale e rispettoso delle normativa in materia di incentivi energetici” ), nonché dell’impossibilità, sancita dalla sentenza n. 11129/2025 cit., di adottare un “provvedimento ibrido” , e ritenuto di non poter dare applicazione nella fattispecie all’art. 42, co. 3, primo periodo, d.lgs. n. 28/2011 (nella attuale formulazione) in base al principio generale del tempus regit actum , oltreché valorizzando la circostanza che gli incentivi sarebbero stati riconosciuti sulla base di una rappresentazione dei fatti non aderente alle dichiarazioni rese in fase di accesso all’incentivo;
- che, a dire della ricorrente:
-- il Gestore, in sede di riesercizio del potere, avrebbe travisato completamente le statuizioni della n. 11129/2025 cit., ignorando che l’accoglimento delle istanze ai sensi dell’art. 1, co. 89 della l. n. 124/2017 e dell’art. 56, co. 7 e 8 del d.l. n. 76/2020 non era mai stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente nel giudizio R.G. 11192/2017;
-- la riedizione del potere, al contrario, non avrebbe potuto tradursi in un rigetto delle stesse istanze, bensì unicamente nel riesame della sola parte della nota prot. n. GSE/P20210036136 del 27.12.2021 relativa alla indebita richiesta di restituzione dei TEE già erogati;
-- in tal modo, il Gestore avrebbe conservato una libertà decisionale ormai definitivamente preclusa dal giudicato, adottando una nuova determinazione che giunge a un risultato addirittura peggiorativo per la ricorrente, sostituendo all’accoglimento delle istanze un rigetto integrale delle stesse e riproponendo la medesima pretesa restitutoria già censurata dal TAR;
Ritenuto:
- in via preliminare, che debba essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza per insussistenza del passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, atteso che le sentenze rese in primo grado dal giudice amministrativo sono esecutive, ancorché appellate e, per l’esecuzione delle decisioni non sospese dal Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112, comma 2, lett. b), e 114, comma 4, lett. c), c.p.a. (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2020, n. 5425, che rinvia a sez. V, 18.10.2011, n. 5580);
- che ai fini della delimitazione degli effetti derivanti dal giudicato “occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno, con le quali l’atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all’esercizio del potere, da quelle a effetto vincolante strumentale, con le quali l’annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all’amministrazione di eliminare il vizio dall’atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti” (Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2024, n. 3641; cfr. ex multis anche Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6197 e 19 maggio 2023, n. 5002; sez. V, 17 aprile 2023, n. 3846 e 12 luglio 2022, n. 5880);
- che, in tale ottica, “l’ampiezza del vincolo sostanziale” derivante dalla sentenza di annullamento per la rinnovazione dell’azione amministrativa, “si rapporta […] alla natura e caratteristica del vizio rilevato” (Cons. Stato, sez. II, 23 febbraio 2024, n. 1821), sicché “solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell'ambito dello stesso; se, invece, rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall'amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie” (Cons. Stato, sez. VII, 13.7.2022, n. 5955);
- che, nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, avendo annullato il precedente rigetto per una “contraddizione logica interna al provvedimento” (come già detto), abbia lasciato integro il potere di valutazione attribuito al Gestore e che quest’ultimo lo abbia riesercitato, esplicitando analiticamente le ragioni del rigetto dell’istanza, confrontandosi con il dictum da ottemperare;
- che, con riguardo al caso in esame, non sia utilmente invocabile l’indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale “il potere amministrativo non potrà comunque essere del tutto libero onde evitare di eludere l'effettività della tutela amministrativa e la portata decisionale della sentenza del G.A. e, di conseguenza, frustrare il soddisfacimento della pretesa qualificata dell'interessato vittorioso” (cfr. Cons. Stato, n. 8631/2021), atteso che nella sentenza ottemperanda il vizio di contraddittorietà intrinseca è stato ritenuto assorbente delle ulteriori censure in quanto espressivo di “un difetto radicale della funzione nella misura in cui non consente di ricostruire esattamente l’effettiva volontà del Gestore in merito all’istanza presentata dalla società” ; ne deriva che il richiamato giudicato, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, non ha limitato la portata dell’annullamento della nota censurata alla sola parte in cui veniva mantenuta la richiesta di restituzione dei TEE e non ha dunque accertato, quale “principio conformativo”, l’applicabilità alla vicenda in esame della eccezionale sanatoria di cui all’art. 42, co. 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011; il Collegio, ritenuta non intellegibile l’effettiva volontà del Gestore a fronte dell’istanza presentata dalla società, anche alla luce delle difese svolte nel corso del giudizio, e dunque definitivamente oscura la direzione del potere esercitato, ha ritenuto di annullare il provvedimento – stante il carattere assorbente del vizio riscontrato – individuando, quale unico parametro ai fini del riesercizio del potere, la secca alternativa tra l’ammissibilità o meno della sanatoria (con conseguente preclusione della possibilità di disconoscere gli effetti delle precedenti attribuzioni, nel primo caso, ovvero azione di recupero dei titoli indebitamente riconosciuti, nel secondo caso);
- che, alla stregua di quanto innanzi osservato, mediante l’adozione del provvedimento prot. n. GSE/P20250102996 – 30/10/2025, il Gse non risulti aver posto in essere una condotta violativa o elusiva delle regulae iuris emergenti dalla sentenza, con conseguente infondatezza delle domande di accertamento dell’inottemperanza e di declaratoria della nullità del provvedimento in questione;
- che, ai fini dell’esame della domanda dichiaratamente proposta in via subordinata di annullamento del medesimo provvedimento, vada disposta, in adesione alla richiesta della stessa parte ricorrente, la conversione del rito da camerale a ordinario e l’adozione dei consequenziali adempimenti;
- che il regolamento delle spese della presente fase processuale debba essere rimesso alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda di accertamento dell’inottemperanza della sentenza Tar Lazio, sez. V n. 11129/2025 e quella di declaratoria della nullità del provvedimento gravato;
- dispone la conversione del rito da camerale a ordinario e manda alla Segreteria per l’iscrizione del ricorso sul ruolo ordinario, ai fini della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della domanda di annullamento;
- rimette alla sentenza definitiva il regolamento delle spese della presente fase processuale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR GI, Presidente FF
ANlisa Tricarico, Referendario
RA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RA | AN AR GI |
IL SEGRETARIO