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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2773/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14415/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229020528539000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in epigrafe la Corte di giustizia Tributaria di primo grado dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condannava l'Agenzia al pagamento delle spese di lite quantificato in € 28.000 oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado di valore pari a 60 milioni di euro.
Gli avvocati antistatari appellano la sentenza e chiedono di liquidarsi come da nota spese depositato agli atti nel ricorso di primo grado di pari a € 56.087,00 oltre accessori come per legge.
In subordine chiedono di condannare Agenzia al pagamento del presente giudizio con scaglione di
16.000.000 e 32.000.000 con maggiorazione del 30%.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 28 gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato.
Secondo il D.M. 55 del 2014 con modifiche DM n.147 dell'agosto 2022 le cause di valore superiore ad euro 520.000,00 :
1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica (...) il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al
30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.
La parte appellante ha predisposto la liquidazione del compenso secondo i parametri medi del D.M.
55/2014 da cui si rileva un compenso pari a 56.087 oltre accessori . La Corte rileva sia congruo e in particolare : Per la fase di studio della controversia € 17.794,00
Per la fase introduttiva del giudizio € 7.527,00
Per la fase istruttoria € 9.910,00
Per la fase decisionale € 20.856,00
Per un totale di € 56.087.00 oltre accessori come per legge.
Il tutto da distrarsi in favore degli avvocati Difensore_1 e Difensore_2 dichiaratisi antistatari . Liquida anche le spese del presente giudizio da distrarsi in favore degli stessi avvocati antistatari.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente nei limiti di cui in motivazione. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge. Roma. 28 gennaio 2026 Il relatore Ajello Il presidente Pannullo
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2773/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14415/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229020528539000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in epigrafe la Corte di giustizia Tributaria di primo grado dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condannava l'Agenzia al pagamento delle spese di lite quantificato in € 28.000 oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado di valore pari a 60 milioni di euro.
Gli avvocati antistatari appellano la sentenza e chiedono di liquidarsi come da nota spese depositato agli atti nel ricorso di primo grado di pari a € 56.087,00 oltre accessori come per legge.
In subordine chiedono di condannare Agenzia al pagamento del presente giudizio con scaglione di
16.000.000 e 32.000.000 con maggiorazione del 30%.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 28 gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato.
Secondo il D.M. 55 del 2014 con modifiche DM n.147 dell'agosto 2022 le cause di valore superiore ad euro 520.000,00 :
1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica (...) il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al
30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.
La parte appellante ha predisposto la liquidazione del compenso secondo i parametri medi del D.M.
55/2014 da cui si rileva un compenso pari a 56.087 oltre accessori . La Corte rileva sia congruo e in particolare : Per la fase di studio della controversia € 17.794,00
Per la fase introduttiva del giudizio € 7.527,00
Per la fase istruttoria € 9.910,00
Per la fase decisionale € 20.856,00
Per un totale di € 56.087.00 oltre accessori come per legge.
Il tutto da distrarsi in favore degli avvocati Difensore_1 e Difensore_2 dichiaratisi antistatari . Liquida anche le spese del presente giudizio da distrarsi in favore degli stessi avvocati antistatari.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente nei limiti di cui in motivazione. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge. Roma. 28 gennaio 2026 Il relatore Ajello Il presidente Pannullo