Art. 1.
L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , e successive modificazioni ed estensioni, e' estesa agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa e che vengano eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato stesso per conto delle Societa' concessionarie di zona.
L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , e successive modificazioni ed estensioni, e' estesa agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa e che vengano eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato stesso per conto delle Societa' concessionarie di zona.