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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2984/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente NO NA ha impugnato la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400001068000 emessa in conseguenza del mancato pagamento di molteplici cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e Avvisi di accertamento (cfr. provvedimenti meglio distinti in atti).
La Ricorrente ha qui circoscritto le proprie censure alle seguenti cartelle:
n. 29120160036199943000,
n. 29120160037140051000,
n. 29120170008173160000,
n. 29120170017686858000,
n. 29120190005816279000 nonché all'Avviso di accertamento n. 250TXEM000091 (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto (in sintesi) l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione, l'omessa notifica dell'Avviso di accertamento il difetto di motivazione del provvedimento in contestazione (cfr. ricorso).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate le quali hanno contro dedotto per quanto di rispettiva competenza, hanno difeso la legittimità dei propri provvedimenti, delle rispettive procedure, hanno ribadito la fondatezza della pretesa, hanno concluso (con argomentazioni diverse) per il rigetto.
Con ordinanza n. 1217 del 2024 è stata disposta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato
(cfr. Ordinanza citata in atti).
La ricorrente ha versato memorie (23 gennaio 2025, 8 ottobre 2025 e 12 febbraio 2026) insistendo.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha versato memoria (datata 14 ottobre 2025) insistendo.
La trattazione della controversia – in considerazione della sua complessità - ha subito plurimi rinvii (cfr. Ordinanze nn. 513 del 2025 e 1462 del 2025) ed è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
1.- Deve ritenersi “tardiva” e - conseguentemente inammissibile - la produzione documentale dell'Agente della riscossione a prescindere dai rinvii interlocutori sopra richiamati.
Dispone l'art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (in breve) che la produzione documentale nel giudizio di primo grado debba avvenire entro il termine (perentorio) di “venti giorni liberi” prima dell' udienza.
Nella fattispecie qui in esame l' Agenzia delle entrate riscossione si è costituita allegando documentazione il 17/01/2025: diciassette giorni prima della prima udienza fissata per il 3/02/2025.
2.- Il Giudice di vertice ha ritenuto (in sintesi) che ai fini della tempestività del deposito documentale rileva esclusivamente la prima udienza di trattazione avendo i successivi rinvii mera natura interlocutoria
(Cassazione, Ord. n. 5585/2023).
La violazione di tale termine perentorio – posto a presidio del c.d. principio del contraddittorio – è sanzionato con l'inammissibilità.
3.- Dalla inammissibilità della documentazione di che trattasi deriva il difetto di prova (posto a carico dell'Agente della riscossione) della rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4.- Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare anche tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni involte nonché della tardività della produzione documentale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ AR GI ET
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2984/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400001068000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente NO NA ha impugnato la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400001068000 emessa in conseguenza del mancato pagamento di molteplici cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e Avvisi di accertamento (cfr. provvedimenti meglio distinti in atti).
La Ricorrente ha qui circoscritto le proprie censure alle seguenti cartelle:
n. 29120160036199943000,
n. 29120160037140051000,
n. 29120170008173160000,
n. 29120170017686858000,
n. 29120190005816279000 nonché all'Avviso di accertamento n. 250TXEM000091 (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto (in sintesi) l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione, l'omessa notifica dell'Avviso di accertamento il difetto di motivazione del provvedimento in contestazione (cfr. ricorso).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate le quali hanno contro dedotto per quanto di rispettiva competenza, hanno difeso la legittimità dei propri provvedimenti, delle rispettive procedure, hanno ribadito la fondatezza della pretesa, hanno concluso (con argomentazioni diverse) per il rigetto.
Con ordinanza n. 1217 del 2024 è stata disposta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato
(cfr. Ordinanza citata in atti).
La ricorrente ha versato memorie (23 gennaio 2025, 8 ottobre 2025 e 12 febbraio 2026) insistendo.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha versato memoria (datata 14 ottobre 2025) insistendo.
La trattazione della controversia – in considerazione della sua complessità - ha subito plurimi rinvii (cfr. Ordinanze nn. 513 del 2025 e 1462 del 2025) ed è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
1.- Deve ritenersi “tardiva” e - conseguentemente inammissibile - la produzione documentale dell'Agente della riscossione a prescindere dai rinvii interlocutori sopra richiamati.
Dispone l'art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (in breve) che la produzione documentale nel giudizio di primo grado debba avvenire entro il termine (perentorio) di “venti giorni liberi” prima dell' udienza.
Nella fattispecie qui in esame l' Agenzia delle entrate riscossione si è costituita allegando documentazione il 17/01/2025: diciassette giorni prima della prima udienza fissata per il 3/02/2025.
2.- Il Giudice di vertice ha ritenuto (in sintesi) che ai fini della tempestività del deposito documentale rileva esclusivamente la prima udienza di trattazione avendo i successivi rinvii mera natura interlocutoria
(Cassazione, Ord. n. 5585/2023).
La violazione di tale termine perentorio – posto a presidio del c.d. principio del contraddittorio – è sanzionato con l'inammissibilità.
3.- Dalla inammissibilità della documentazione di che trattasi deriva il difetto di prova (posto a carico dell'Agente della riscossione) della rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4.- Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare anche tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni involte nonché della tardività della produzione documentale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ AR GI ET