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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3238/2023 promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Emanuele Fregola, elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Via G. Rasponi n°18
OPPONENTE contro
(p. iva ), con il patrocinio degli avv.ti Federica Mariano e Fabrizio Controparte_1 P.IVA_2 Righini, elettivamente domiciliata presso i difensori in Ravenna Via Canalazzo n°47
OPPOSTA CONCLUSIONI
All'udienza del 27/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente depositato la società Parte_1 roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
[...]
Ravenna n°1011/2023 del 03/11/2023 (RG n°2659/2023) a richiesta della società Controparte_1 per l'importo di € 42.000,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti da sette anni (€ 6.000,00 annui) in relazione ad immobile ad uso residenza turistico alberghiera (RTA) posto in Lido Adriano
(RA) Via Botticelli n°4/B ed in forza del contratto di locazione 14/05/2016.
L'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte eccependo la prescrizione quinquennale per le annualità 2017 e 2018 e per il residuo la compensazione con il proprio contro credito maturato per le spese di gestione della RTA regolarmente fatturate e non pagate per € 35.625,00.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto con vittoria di spese.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Si costituiva ritualmente l'opposta sostenendo la prescrizione decennale dei Controparte_1 propri crediti e l'illegittimità dei rimborsi richiesti perché né quantificati né deliberati, in ogni caso la prescrizione quinquennale di parte delle somme eccepite in compensazione e concludeva per la conferma del decreto opposto.
Con ordinanza 05/07/2024 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposta la mediazione che sortiva esito negativo.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali e quindi discussa all'udienza del 27/10/2025 alla quale era data lettura del dispositivo.
L'opposizione va accolta nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di parziale prescrizione del credito ingiunto in quanto effettivamente le annualità di canoni del 2017 e 2018 risultano prescritte ai sensi dell'art. 2948 n°3 c.c. essendo applicabile il termine prescrittivo quinquennale (cfr. Cass. Civ. 14/05/2024 n°13288 – Trib.
Enna 15/01/2024 n°17 – Trib. Roma 22/06/2018 n°12795).
Il credito astrattamente esigibile diminuisce pertanto a cinque annualità per l'importo complessivo di €
30.000,00 di cui sussiste prova scritta fornita dal contratto di locazione 14/05/2016 che appunto prevede un canone annuale di € 6.000,00 (cfr. doc. 1 clausola 2).
Passando all'esame dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente per le spese di gestione dell'unità abitativa E303, si rileva che il presunto credito non risulta provato né documentalmente né per testimoni.
Le fatture prodotte di per sé sono assolutamente generiche, prive di qualsiasi sottostante giustificativo di spesa o comunque di ripartizione delle asserite spese sostenute, indicano importi privi di qualsiasi riscontro contabile, autodeterminati ed indicati unilateralmente dalla società opponente.
Nulla si ricava, o è ricavabile, dalle delibere assembleari prodotte dall'opponente (cfr. docc. 4 e 5) che consenta una riconduzione alle fatture (cfr. doc. 7) eccepite in compensazione, verbali che peraltro non risultano nemmeno approvati dall'assemblea e comunque privi di un regolare stato di ripartizione delle spese sommariamente indicate.
L'eccezione di compensazione appare pertanto totalmente infondata e va rigettata.
La parziale reciproca soccombenza giustifica e consente eccezionalmente l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ei Parte_1 confronti di revoca il decreto ingiuntivo opposto n°1011/2023 del 03/11/2023 Controparte_2
(RG n°2659/2023) del Tribunale di Ravenna;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta Parte_1 CP_2 la somma complessiva di € 30.000,00 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
[...]
- rigetta ogni altra domanda;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ravenna 27/10/2025
Ravenna, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3238/2023 promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Emanuele Fregola, elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Via G. Rasponi n°18
OPPONENTE contro
(p. iva ), con il patrocinio degli avv.ti Federica Mariano e Fabrizio Controparte_1 P.IVA_2 Righini, elettivamente domiciliata presso i difensori in Ravenna Via Canalazzo n°47
OPPOSTA CONCLUSIONI
All'udienza del 27/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente depositato la società Parte_1 roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
[...]
Ravenna n°1011/2023 del 03/11/2023 (RG n°2659/2023) a richiesta della società Controparte_1 per l'importo di € 42.000,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti da sette anni (€ 6.000,00 annui) in relazione ad immobile ad uso residenza turistico alberghiera (RTA) posto in Lido Adriano
(RA) Via Botticelli n°4/B ed in forza del contratto di locazione 14/05/2016.
L'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte eccependo la prescrizione quinquennale per le annualità 2017 e 2018 e per il residuo la compensazione con il proprio contro credito maturato per le spese di gestione della RTA regolarmente fatturate e non pagate per € 35.625,00.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto con vittoria di spese.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Si costituiva ritualmente l'opposta sostenendo la prescrizione decennale dei Controparte_1 propri crediti e l'illegittimità dei rimborsi richiesti perché né quantificati né deliberati, in ogni caso la prescrizione quinquennale di parte delle somme eccepite in compensazione e concludeva per la conferma del decreto opposto.
Con ordinanza 05/07/2024 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposta la mediazione che sortiva esito negativo.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali e quindi discussa all'udienza del 27/10/2025 alla quale era data lettura del dispositivo.
L'opposizione va accolta nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di parziale prescrizione del credito ingiunto in quanto effettivamente le annualità di canoni del 2017 e 2018 risultano prescritte ai sensi dell'art. 2948 n°3 c.c. essendo applicabile il termine prescrittivo quinquennale (cfr. Cass. Civ. 14/05/2024 n°13288 – Trib.
Enna 15/01/2024 n°17 – Trib. Roma 22/06/2018 n°12795).
Il credito astrattamente esigibile diminuisce pertanto a cinque annualità per l'importo complessivo di €
30.000,00 di cui sussiste prova scritta fornita dal contratto di locazione 14/05/2016 che appunto prevede un canone annuale di € 6.000,00 (cfr. doc. 1 clausola 2).
Passando all'esame dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente per le spese di gestione dell'unità abitativa E303, si rileva che il presunto credito non risulta provato né documentalmente né per testimoni.
Le fatture prodotte di per sé sono assolutamente generiche, prive di qualsiasi sottostante giustificativo di spesa o comunque di ripartizione delle asserite spese sostenute, indicano importi privi di qualsiasi riscontro contabile, autodeterminati ed indicati unilateralmente dalla società opponente.
Nulla si ricava, o è ricavabile, dalle delibere assembleari prodotte dall'opponente (cfr. docc. 4 e 5) che consenta una riconduzione alle fatture (cfr. doc. 7) eccepite in compensazione, verbali che peraltro non risultano nemmeno approvati dall'assemblea e comunque privi di un regolare stato di ripartizione delle spese sommariamente indicate.
L'eccezione di compensazione appare pertanto totalmente infondata e va rigettata.
La parziale reciproca soccombenza giustifica e consente eccezionalmente l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ei Parte_1 confronti di revoca il decreto ingiuntivo opposto n°1011/2023 del 03/11/2023 Controparte_2
(RG n°2659/2023) del Tribunale di Ravenna;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta Parte_1 CP_2 la somma complessiva di € 30.000,00 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
[...]
- rigetta ogni altra domanda;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ravenna 27/10/2025
Ravenna, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3