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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ SE, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4776/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250014580563000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7396/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 15.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
Riscossione, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2022, per un valore di causa di €. 275,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità del provvedimento, che costituisce il primo atto con cui è stata avanzata la pretesa tributaria, sostenendo che esso sia stato emesso in contrasto con la legge statale.
Deduceva che la cartella avrebbe dovuto necessariamente essere preceduta dalla notifica di avviso di accertamento e che la previsione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 56 del 2023 sarebbe illegittima.
Sosteneva al proposito anche che detta disposizione non può in ogni caso avere applicazione retroattiva.
Parte ricorrente eccepiva inoltre la carente motivazione della cartella impugnata. Eccepiva altresì la decadenza dal potere impositivo, sul presupposto della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria, che deduceva che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art. 6 della L.R. n. 56/2023, norma da ritenersi immune da censure in quanto essa disciplina non l'imposizione tributaria, ma la sola riscossione del relativo debito.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e la casua veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame
è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
La norma in esame costituisce fonte primaria e non può ovviamente essere disapplicata. Peraltro non appare al decidente che possano sussistere dubbi sulla legittimità costituzionale di essa, in quanto la previsione di diretta iscrizione a ruolo dei tributi dovuti non appare divergere da molteplici altri casi che il nostro ordinamento contempla ( ad. es. tributi locali, contributi consortili, tributi erariali nei casi contemplati dalla legge (artt. 36 bis DPR n. 600/1973, ecc), tutti casi, come quello in esame, in cui non vi sia alcuna questione riguardo alla tutela del diritto al contraddittorio, trattandosi di atti di pronta liquidazione. Del resto sia la giurisprudenza che la normativa indicata da parte ricorrente sono assai lontane nel tempo e oggettivamente superate dalla disciplina di legge, statale, successivamente introdotta, come bene ha evidenziato la Regione Calabria nelle proprie controdeduzioni. Anche l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione risulta infondata, dal momento che la disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso. Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza. Nel caso di specie, la cartella impugnata riporta tutti i dati e illustra le ragioni che giustificano la pretesa impositiva: L'indicazione della targa del veicolo, la causa della pretesa, cioè l'omesso pagamento, il periodo di riferimento e tutte le indicazioni di legge tali da rendere edotto il ricorrente di ogni elemento, così da consentrirgli la piena esplicazione del diritto di difesa.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2022, deve osservarsi che il relativo termine sarebbe spirato in data 31.12.2025, pertanto esso non risulta essere decorso prima della data di notifica della cartella impugnata.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ SE, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4776/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250014580563000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7396/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 15.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
Riscossione, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2022, per un valore di causa di €. 275,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità del provvedimento, che costituisce il primo atto con cui è stata avanzata la pretesa tributaria, sostenendo che esso sia stato emesso in contrasto con la legge statale.
Deduceva che la cartella avrebbe dovuto necessariamente essere preceduta dalla notifica di avviso di accertamento e che la previsione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 56 del 2023 sarebbe illegittima.
Sosteneva al proposito anche che detta disposizione non può in ogni caso avere applicazione retroattiva.
Parte ricorrente eccepiva inoltre la carente motivazione della cartella impugnata. Eccepiva altresì la decadenza dal potere impositivo, sul presupposto della mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria, che deduceva che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art. 6 della L.R. n. 56/2023, norma da ritenersi immune da censure in quanto essa disciplina non l'imposizione tributaria, ma la sola riscossione del relativo debito.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e la casua veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame
è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
La norma in esame costituisce fonte primaria e non può ovviamente essere disapplicata. Peraltro non appare al decidente che possano sussistere dubbi sulla legittimità costituzionale di essa, in quanto la previsione di diretta iscrizione a ruolo dei tributi dovuti non appare divergere da molteplici altri casi che il nostro ordinamento contempla ( ad. es. tributi locali, contributi consortili, tributi erariali nei casi contemplati dalla legge (artt. 36 bis DPR n. 600/1973, ecc), tutti casi, come quello in esame, in cui non vi sia alcuna questione riguardo alla tutela del diritto al contraddittorio, trattandosi di atti di pronta liquidazione. Del resto sia la giurisprudenza che la normativa indicata da parte ricorrente sono assai lontane nel tempo e oggettivamente superate dalla disciplina di legge, statale, successivamente introdotta, come bene ha evidenziato la Regione Calabria nelle proprie controdeduzioni. Anche l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione risulta infondata, dal momento che la disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso. Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza. Nel caso di specie, la cartella impugnata riporta tutti i dati e illustra le ragioni che giustificano la pretesa impositiva: L'indicazione della targa del veicolo, la causa della pretesa, cioè l'omesso pagamento, il periodo di riferimento e tutte le indicazioni di legge tali da rendere edotto il ricorrente di ogni elemento, così da consentrirgli la piena esplicazione del diritto di difesa.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2022, deve osservarsi che il relativo termine sarebbe spirato in data 31.12.2025, pertanto esso non risulta essere decorso prima della data di notifica della cartella impugnata.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.