Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 luglio 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 settembre 2022 |
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 28/02/1994 n. 1002 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VIMin. Finanze · 28 febbraio 1994
Codesto Dicastero - premesso che l\'indennita\' concessa a seguito dell\'abbattimento di bestiame affetto da afta epizootica e\' maggiorata, ai sensi dell\'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell\'art. 34 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali sia produttore agricolo e non abbia effettuato l\'opzione di cui al penultimo comma del predetto articolo - ha chiesto un parere alla scrivente circa l\'individuazione dei requisiti necessari alla concessione della maggiorazione suddetta. Al riguardo la scrivente comunica che, per quanto attiene alla problematica che rileva nel …
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Giurisprudenza • 94
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/10/2024, n. 8536Provvedimento: Pubblicato il 25/10/2024 N. 08536/2024REG.PROV.COLL. N. 03481/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3481 del 2022, proposto da Società Agricola Tomovo di TO MA & C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Mambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione RI VE LI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione in Roma, piazza Colonna 355; nei confronti Comune di Savogna D'Isonzo, non costituito in giudizio; Azienda Sanitaria …Leggi di più...
- art. 3 legge 241/1990·
- art. 21-nonies legge 241/1990·
- annullamento in autotutela·
- specificità motivi di impugnazione·
- violazione piano nazionale di controllo salmonellosi·
- autocontrollo allevamento pollame·
- art. 97 Cost.·
- art. 2 legge 218/1988·
- legittimo affidamento·
- eccesso di potere·
- indennità abbattimento animali
- 2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 04/08/2025, n. 742Provvedimento: Pubblicato il 04/08/2025 N. 00742/2025 REG.PROV.COLL. N. 00752/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 752 del 2021, proposto da: Societa' Agricola -OMISSIS 1- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Benvenuto, Barbara Bissoli e Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia di Tutela della Salute della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
- indennità di abbattimento·
- giudicato amministrativo·
- influenza aviaria·
- art. 2 L. 218/1988·
- responsabilità soccidante·
- biosicurezza·
- obbligato solidale·
- violazione norme biosicurezza·
- procedimento sanzionatorio·
- onere di partecipazione
- 3. Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 295Provvedimento: Tribunale di Catania Sezione Quinta Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 14166/19 R.G. promossa da , nato a [...] il [...], Codice Fiscale , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1 Riposto Corso Italia n. 99, elettivamente domiciliato in Garre via Carolina 268, presso lo studio dell'Avv Mariano Lo Giudice codice fiscale , che lo rappresentata e difende CodiceFiscale_2 giusta procura in atti; CONTRO , P.I. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 …Leggi di più...
- art. 6 L.218/1988·
- elemento soggettivo illecito·
- annullamento ordinanza ingiunzione·
- giudicato esterno·
- ne bis in idem·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- compensazione spese di lite·
- stato di necessità·
- art. 64 DPR n.320/1954
- 4. Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 630Provvedimento: N. R.G. 3495/2024 TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3495/2024 Il 20 maggio 2025 ad ore 12.12 sono presenti con collegamento all'aula virtuale del Giudice: per e l'avv. ALICE CAMPANA in sostituzione Parte_1 Parte_2 dell'avv. ANGELO RINALDI; per 'avv. SILVIA BONI. Controparte_1 Assistono all'udienza il tirocinante il FUPP dott. Parte_3 [...] e, ai fini della pratica forense, la dott.ssa dalla postazione Per_1 Persona_2 dell'avv. Campana. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori delle parti. I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che nell'ambiente in cui sono collegati con …Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- sanzioni amministrative·
- art. 131 quater d.p.r. 115/2002·
- art. 429 c.p.c.·
- art. 91 c.p.c.·
- compensazione spese processuali·
- irretroattività legge favorevole·
- soccombenza virtuale·
- cessata materia del contendere
- 5. Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/11/2024, n. 713Provvedimento: N. R.G. 4/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO Il Giudice, Annalisa Giusti Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per i ricorrenti l'avv. PAGLIACCI ANTONIO per CP_1 l'avv TORRETTI MIKOL Il Giudice Letto il contenuto delle note autorizzate; preso atto delle richieste delle parti; decide come da allegata sentenza da considerarsi parte integrante del presente verbale Si comunichi Ascoli Piceno, 24.11.2024 Il Giudice dott. Annalisa Giusti pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- notifica tardiva verbale di accertamento·
- accertamento illecito·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- estinzione obbligazione di pagamento·
- art. 14 legge 689/1981·
- spese di lite·
- giudizio di legittimità
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136))
- Art. 2. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136)) .
4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi ((, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale e' prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429)) , per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita' viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della sanita' e nei casi in esse previsti.
5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.
6. L'indennita' non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorita' sanitarie.
7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennita' e' a carico dello Stato.
8. L'indennita' non e' concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall' articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 .
L'indennita' non e' altresi concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali. In tali casi l'indennita', ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e le relative norme di attuazione.
9. ((L'azienda sanitaria locale territorialmente competente)) dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio ((provvedimento)) , al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.
10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto e' concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti. - Art. 3. 1. Le indennita' di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.
2. Per tali indennita' il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanita', le somme destinate al pagamento delle indennita' di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.
3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennita' ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.
Nota all'art. 3:
Viene riportato il primo comma e parte del secondo comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), che prevede le procedure di finanziamento del Servizio sanitario nazionale:
"Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale".