Sentenza 20 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' EPUBR IC IT LIANA0 3 9 6 0 1 PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -· Presidente- R.G.N. 12696/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Fernando LUPI · Consigliere Cro n.8426 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.10/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RI ME, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato ALLEGRA ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BENEDICTIS CATALDO M, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentata e difesa dagli avvocati DE ANGELIS 76 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 13931/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/07/97; R.G.N. 25997/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DE BENEDICTIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo. Premesso che l'odierna parte ricorrente è titolare di pensione di vec- chiaia liquidata, in regime internazionale, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante cumulo con i contributi versati presso l'organismo assicuratore dello Stato estero (ex Repubblica di Iugosla- via), la questione a suo tempo sottoposta al Pretore-giudice del lavoro di Roma prima e, in seguito ad appello dell'Inps, al Tribunale di Ro- ma, concerne la decorrenza degli interessi e della rivalutazione sui ratei arretrati del trattamento di quiescenza, corrispostile in ritardo dall'Istituto e riconosciuti dal Pretore a far tempo dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda di pensione all'organismo assicu- ratore dello Stato estero e attribuiti dal Tribunale, ex art. 1218, cod.civ., dal 121° giorno successivo alla trasmissione della domanda di pensione all'Inps, da detto organismo, non potendosi ascrivere alla responsabilità dell'Inps la vicenda anteriore. Contro la sentenza del Tribunale parte ricorrente desturi due motivi di ricorso per cassazione. L'Ente intimato si è costituito mediante procura. Motivi delle decisione Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 442, cod.proc.civ., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, nonchè 47, 4° com- ma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 7 della 1. 11 agosto 1973, n. 533; dell'art. 1219, cod.civ., e dell'art. 16, 6° comma, della 1. 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione alla convenzione tra l'Italia e la Croazia in materia di assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, ra- tificata con 1. 11 giugno 1960, n. 885, e, segnatamente, agli artt.
2 - paragrafi 1 e 2-, 31- paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonchè all'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 (artt. 19, paragrafi 1, 3, 4 e 5 -, 20 e 30; e ciò con riferimento all'art. 360, n. 3 cpc." Con il secondo motivo, inoltre, questa parte evidenzia la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697, cod.civ., e carenza di motivazio- ne su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., per avere il Tribunale posto a carico dell'interessato l'onere di fornire la prova della data di ricevimento della domanda da parte dell'Inps, quando essa risultava per tabulas dalla stessa produ- zione dell'Ente. In Il primo motivo di ricorso merita di essere accolto anche alla stregua di conformi precedenti di questa Corte (v. ex multis, nn. 13386 del 7 ottobre, 13721 e 13724 del 14 ottobre 2000) che, richiamata la sen- tenza della Corte costituzionale n. 156 del 12 aprile 1991 in tema di interessi e rivalutazione connesso alle controversie in materia di pre- videnza obbligatoria, hanno ritenuto inapplicabile, ratione temporis, contrariamente alla tesi sostenuta dal Giudice d'appello, l'art. 3, com- ma 17, della legge 8 agosto 1995, n.335 (sulla "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") secondo cui: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle do- mande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal rice- vimento della domanda completa dei dati e dei documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbliga- toria.". Invero, risalendo la fattispecie in esame, secondo quanto emerge dal ricorso, al 1985,non può, secondo quanto sostenuto dal Tribunale, valere il principio, beninteso da verificare alla luce dell'Accordo inter- nazionale specifico, sancito dalla richiamata legge n. 241/1990, (in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do- cumenti amministrativi) che, appunto, al 2° comma dell'art. 2, regola il decorso del termine entro cui il procedimento amministrativo deve concludersi "dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento é ad iniziativa di parte (sottolineatura dello scrivente)". Premessa quindi l'irrilevanza della tesi del Tribunale in ordine alla applicabilità della 1. n. 335 del '95, poiché la convenzione internazio- nale e il connesso accordo amministrativo assimilano la presentazione della domanda presso l'Istituto del Paese di residenza agli effetti della tempestività della richiesta della prestazione assicurativa, ne deriva che il termine di 120 giorni, quale spatium deliberandi assegnato al- l'Ente erogatore della prestazione, comincia a decorrere da quella da- ta, indipendentemente da qualsiasi evenienza colpevole o responsa- bilità a carico dell'Ente debitore. Dispone, infatti, l'art. 35 della convenzione italo-iugoslava del 14 no- vembre 1957 (ratificata dalla legge 11 giugno 1960, n. 855) che "le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di assicu- razione sociale che avrebbero dovuto essere presentate entro un ter- mine determinato presso l'organismo competente di uno dei due Paesi contraenti, saranno considerati ricevibili se presentati nello stesso termine presso un organismo di assicurazione sociale dell'altro Paese", precisando, inoltre, che "quest'ultimo organismo trasmette senza in- dugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo assicurativo del primo Paese...". Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, rimanendo di conseguenza assorbito l'ulteriore mezzo di gravame relativo alla prova della ricezione della domanda da parte dell'Inps e, conformemente alla già segnalata giurisprudenza, non essendo necessari nuovi accerta- menti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, 1° comma, cod.proc.civ.. Per l'effetto, cassata la sentenza d'appello, deve essere confermata la statuizione del Pretore che aveva accolto la domanda giudiziale origi- naria della parte assicurata. Le spese del grado d'appello e di questo giudizio di cassazione, liqui- date come da dispositivo, sono poste a carico dell'Inps e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il se- condo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'INPS. Condanna l'INPS alle spese del grado d'appello liquidate in L.1.700.000 (un milionesettecentomila), di cui L.
1.000.000 per ono- rari e L.500.000 per diritti di procuratore in favore dell'avv.Roberto Allegra, antistatario, e a quelle di questo giudizio di legittimità, liqui- date in L. 31.000 per spese, oltre a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari, da distrarre in favore degli avvocati Roberto Allegra e Cataldo M. De Benedictis, antistatari. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001 Il Consigliere est Il Presidente I что выборации D A , 0 S 1 S 3 O 3 L . A L T T 5 , O R Phillie . B A A ' S N I E L D L P 3 S E A 7 I D - T N I IL CANCELLIERE S 8 - S G O 1 Depositato in Cancelleria N O P 1 E M A S I D E 20 MAR. 2001 I A E G A , D S G A oggi, O O E E R T T L T T R IL CANCELLIERE I N S P I E R A I S G T L E E E D I O M R Z L R O E C O D