Art. 18.
Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , le parole: "entro i dieci giorni", sono sostituite dalle parole: "entro i cinque giorni".
Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , le parole: "entro i dieci giorni", sono sostituite dalle parole: "entro i cinque giorni".