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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4903/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2499/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243 IRAP 2015
- sull'appello n. 1795/2024 depositato il 15/04/2024 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2499/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2098/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 2499 del 2023 con la quale la Sezione I dell'adita Corte territoriale ha accolto il ricorso avverso le Cartelle di pagamento nn. 29820200013335243 IRES- 2015, 29820200013335243 IVA 2015 e 29820200013335243 IRAP 2015 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il primo Giudice ha rigettato alcuni dei motivi del ricorso introduttivo e nel motivare la compensazione delle spese di giudizio ha ritenuto che la “ … peculiarità in jure della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali …” (cfr. sentenza di I grado).
La Società ha dedotto l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese ed ha concluso per la riforma (cfr. appello).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si è costituita.
Il relativo appello è stato rubricato al n. 4903 del 2023.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la sopra citata sentenza chiedendone la riforma.
Si è costituita la Società contribuente chiedendo la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione.
Si è costituita anche l'Agenzia delle entrate la quale ha proposto appello incidentale chiedendo – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma della sentenza gravata.
Il relativo appello è stato rubricato al n. rga 1795 del 2024.
Le controversie sono state sottoposte all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente di quanto disposto dall'art. 335 cpc (“Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo …”) va disposta la riunione dell'appello n. 1795/24 al n. 4903 del 2024.
1. Il gravame proposto dalla Ricorrente_1 srl non è fondato.
1.1.- L'art. 15 d.lvo 546 del 1992 (testo vigente alla data di pronuncia della sentenza) prevedeva che “ … le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate …”.
1.2.- Il primo Giudice ha ritenuto che a fronte dei plurimi motivi di ricorso - “ ….a) inesistenza della notifica,
b) difetto assoluto di notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri;
c) omessa sottoscrizione dei ruoli;
d) omesso contraddittorio preventivo e) omessi avvisi bonari (art. 6 c. 5 legge 212/2000), f) difetto di motivazione, g) inesistenza della pretesa …” – soltanto il motivo di cui alla lettera e) fosse “fondato” ritenendo, invece, “infondati” gli altri (cfr. sentenza di I grado in atti).
1.3.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 31 ottobre 2022 n. 32061) ha ritenuto (per quanto qui di interesse) che la “ … reciproca soccombenza” consistente nel parziale accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo possa giustificarne la compensazione totale o parziale delle spese…”.
1.4.- Il primo Collegio, inoltre, all'esito della disamina della complessa controversia e della molteplicità delle questioni di diritto nella stessa involte, ha motivato la propria decisione ritenendo che “ … La peculiarità in jure della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali...”. 2.- Va dichiarato “inammissibile” l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione.
2.1.- Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato e successivamente scansionato.
2.2.- La giurisprudenza territoriale ha ritenuto che “ … è' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC
...” (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 946 del 2022).
I Giudici del gravame hanno richiamato l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (di tenore analogo anche sentenza: n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna).
Più recentemente (per quanto qui di interesse) la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (Ordinanza n.
4815/2025) che la notifica cartacea del ricorso tributario il processo tributario telematico è ormai l'unica modalità valida per il deposito e la notifica degli atti.
3.- Va accolto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate: erroneità della motivazione della sentenza gravata che ha annullato l'impugnata cartella in quanto non preceduta dalla comunicazione dell'avviso bonario - violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72
e dell'6, c. 5, della Legge 212/2002.
3.1.- La cartella originariamente impugnata era stata emessa a conclusione di un controllo - meramente cartolare - delle dichiarazioni dei redditi ed IVA 2016 (anno 2015) e IVA 2018 (presentata 2019) eseguito ai sensi degli artt. 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72.
Le appena richiamate disposizioni non prescrivono - a pena di nullità - l' 'invio preventivo della comunicazione sul controllo.
L' art. 6, c. 5, della Legge 212/2002 dispone che il contribuente debba essere invitato a fornire i chiarimenti necessari ovvero a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, soltanto nell'ipotesi in cui sussistano “incertezze” su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso qui in esame nessuna “incertezza” sussisteva: la pretesa qui in contestazione non si fonda su una
“rettifica” bensì sull' omesso pagamento di imposte dichiarate ma non versate (cfr. prospetti in atti).
3.2.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … qualora non vi siano dubbi od incertezze circa la determinazione delle imposte come liquidate sulla base della dichiarazione, l'Ufficio non è tenuto all'invito della comunicazione di irregolarità avente il solo fine di consentire al contribuente di fornire i chiarimenti necessari ad eliminare le perplessità derivanti dalle notizie e dati esposti ..” (Cassazione, sentenza n. 17396, del 23 luglio 2010). Pertanto, trattandosi di “controllo automatizzato” (art. 36/bis Dpr 600/73 e 54 bis DPR 633/72) i relativi esiti derivano “esclusivamente” dalle dichiarazioni della Società (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello proposto dalla Società va rigettato.
L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione va dichiarato inammissibile.
Va accolto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate.
Va riformata la sentenza di I grado.
Va rigettato il ricorso introduttivo.
Vanno confermati i provvedimenti originariamente impugnati.
La Ricorrente_1 srl va condannata alle spese di giudizio di questo grado, come da dispositivo, nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
Vanno compensate le spese tra la predetta Società e l'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello prosposto dalla Ricorrente_1 s.r.l..
Dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate.
Riforma la sentenza di I grado.
Rigetta il ricorso introduttivo.
Conferma i provvedimenti originariamente impugnati.
Condanna la Ricorrente_1 srl alle spese di giudizio di questo grado, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori se dovuti.
Compensa le spese tra la Ricorrente_1 srl e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI AR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4903/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2499/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243 IRAP 2015
- sull'appello n. 1795/2024 depositato il 15/04/2024 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2499/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013335243000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2098/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 2499 del 2023 con la quale la Sezione I dell'adita Corte territoriale ha accolto il ricorso avverso le Cartelle di pagamento nn. 29820200013335243 IRES- 2015, 29820200013335243 IVA 2015 e 29820200013335243 IRAP 2015 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il primo Giudice ha rigettato alcuni dei motivi del ricorso introduttivo e nel motivare la compensazione delle spese di giudizio ha ritenuto che la “ … peculiarità in jure della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali …” (cfr. sentenza di I grado).
La Società ha dedotto l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese ed ha concluso per la riforma (cfr. appello).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si è costituita.
Il relativo appello è stato rubricato al n. 4903 del 2023.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la sopra citata sentenza chiedendone la riforma.
Si è costituita la Società contribuente chiedendo la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione.
Si è costituita anche l'Agenzia delle entrate la quale ha proposto appello incidentale chiedendo – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma della sentenza gravata.
Il relativo appello è stato rubricato al n. rga 1795 del 2024.
Le controversie sono state sottoposte all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente di quanto disposto dall'art. 335 cpc (“Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo …”) va disposta la riunione dell'appello n. 1795/24 al n. 4903 del 2024.
1. Il gravame proposto dalla Ricorrente_1 srl non è fondato.
1.1.- L'art. 15 d.lvo 546 del 1992 (testo vigente alla data di pronuncia della sentenza) prevedeva che “ … le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate …”.
1.2.- Il primo Giudice ha ritenuto che a fronte dei plurimi motivi di ricorso - “ ….a) inesistenza della notifica,
b) difetto assoluto di notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri;
c) omessa sottoscrizione dei ruoli;
d) omesso contraddittorio preventivo e) omessi avvisi bonari (art. 6 c. 5 legge 212/2000), f) difetto di motivazione, g) inesistenza della pretesa …” – soltanto il motivo di cui alla lettera e) fosse “fondato” ritenendo, invece, “infondati” gli altri (cfr. sentenza di I grado in atti).
1.3.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 31 ottobre 2022 n. 32061) ha ritenuto (per quanto qui di interesse) che la “ … reciproca soccombenza” consistente nel parziale accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo possa giustificarne la compensazione totale o parziale delle spese…”.
1.4.- Il primo Collegio, inoltre, all'esito della disamina della complessa controversia e della molteplicità delle questioni di diritto nella stessa involte, ha motivato la propria decisione ritenendo che “ … La peculiarità in jure della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali...”. 2.- Va dichiarato “inammissibile” l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione.
2.1.- Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato e successivamente scansionato.
2.2.- La giurisprudenza territoriale ha ritenuto che “ … è' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC
...” (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 946 del 2022).
I Giudici del gravame hanno richiamato l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (di tenore analogo anche sentenza: n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna).
Più recentemente (per quanto qui di interesse) la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (Ordinanza n.
4815/2025) che la notifica cartacea del ricorso tributario il processo tributario telematico è ormai l'unica modalità valida per il deposito e la notifica degli atti.
3.- Va accolto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate: erroneità della motivazione della sentenza gravata che ha annullato l'impugnata cartella in quanto non preceduta dalla comunicazione dell'avviso bonario - violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72
e dell'6, c. 5, della Legge 212/2002.
3.1.- La cartella originariamente impugnata era stata emessa a conclusione di un controllo - meramente cartolare - delle dichiarazioni dei redditi ed IVA 2016 (anno 2015) e IVA 2018 (presentata 2019) eseguito ai sensi degli artt. 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72.
Le appena richiamate disposizioni non prescrivono - a pena di nullità - l' 'invio preventivo della comunicazione sul controllo.
L' art. 6, c. 5, della Legge 212/2002 dispone che il contribuente debba essere invitato a fornire i chiarimenti necessari ovvero a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, soltanto nell'ipotesi in cui sussistano “incertezze” su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso qui in esame nessuna “incertezza” sussisteva: la pretesa qui in contestazione non si fonda su una
“rettifica” bensì sull' omesso pagamento di imposte dichiarate ma non versate (cfr. prospetti in atti).
3.2.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … qualora non vi siano dubbi od incertezze circa la determinazione delle imposte come liquidate sulla base della dichiarazione, l'Ufficio non è tenuto all'invito della comunicazione di irregolarità avente il solo fine di consentire al contribuente di fornire i chiarimenti necessari ad eliminare le perplessità derivanti dalle notizie e dati esposti ..” (Cassazione, sentenza n. 17396, del 23 luglio 2010). Pertanto, trattandosi di “controllo automatizzato” (art. 36/bis Dpr 600/73 e 54 bis DPR 633/72) i relativi esiti derivano “esclusivamente” dalle dichiarazioni della Società (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello proposto dalla Società va rigettato.
L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione va dichiarato inammissibile.
Va accolto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate.
Va riformata la sentenza di I grado.
Va rigettato il ricorso introduttivo.
Vanno confermati i provvedimenti originariamente impugnati.
La Ricorrente_1 srl va condannata alle spese di giudizio di questo grado, come da dispositivo, nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
Vanno compensate le spese tra la predetta Società e l'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello prosposto dalla Ricorrente_1 s.r.l..
Dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate.
Riforma la sentenza di I grado.
Rigetta il ricorso introduttivo.
Conferma i provvedimenti originariamente impugnati.
Condanna la Ricorrente_1 srl alle spese di giudizio di questo grado, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori se dovuti.
Compensa le spese tra la Ricorrente_1 srl e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI AR