Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 30/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
436/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
(cod fisc , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Aosta, Fraz Excenez 100 ed in Aosta elettivamente domiciliata in via Promis 3a, presso l'avv. Carola
Rosa Marzi (cod fisc ) che la rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in fraz. Excenex 100 ma CP_1
domiciliato in Chambave (AO) via Emile Chanoux 13 – codice fiscale C.F._3
elettivamente domiciliato in Aosta (AO) via Losanna 5 presso lo studio e la persona dell'avv.to Maria
Grazia Dal Toè ( ) che lo rapp.ta e difende C.F._4
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dall'unione more uxorio tra le parti sono nati, in Aosta, il 7.10.2005, e , il Per_1 Per_2
29.03.2011, riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori.
A seguito del ricorso della madre per la disciplina dell'affido e del mantenimento si è costituito il convenuto che ha svolto le sue difese.
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In vista dell'udienza cartolare del 25.3.2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso, con Per_2
responsabilità anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione che lo riguardano e congiunta per quelle concernenti la salute, l'istruzione e di ogni altra decisione di maggior interesse relativa al figlio. I genitori determinano quale collocazione e residenza prevalente del minore quella materna. Le parti si danno reciprocamente atto che la figlia
(maggiorenne- studentessa - non avente autonomia reddituale) vive con la madre. Per_1
2) Il padre terrà presso di sé il figlio minore con le seguenti modalità: Per_2
prima settimana: martedì dall'uscita da scuola- nel periodo estivo dalle ore 18,30 /19,30 – sino a mercoledì sera riconducendolo presso la madre;
seconda settimana: da venerdì uscita da scuola - nel periodo estivo dalle ore 18,30 / 19,30 – sino a domenica sera riconducendolo presso la madre.
Il padre terrà inoltre presso di sé il figlio minore nei seguenti periodi:
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni durante le vacanze d'inverno o quelle pasquali;
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 30 maggio. Uguale periodo spetta alla madre;
ulteriori periodi dovranno essere concordati fra i genitori di volta in volta.
Durante le ulteriori festività si applicheranno le modalità di frequentazione base di cui sopra.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
pagina 2 di 4 3) A titolo di concorso al mantenimento dei figli il padre:
- si obbliga a versare in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per i figli e la somma mensile di euro 400/000 Per_1 Per_2
(duecento/00 pro capite). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2025 – mese settembre);
- si obbliga a concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli. Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese le parti aderiscono al Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22/02/2019.
Le previsioni sul mantenimento dei figli di cui al presente punto avranno decorrenza/ efficacia per quanto concerne il contributo mensile ai figli a far data dal rilascio da parte della madre della casa familiare;
il concorso alle spese mediche, scolastiche e ludico sportive avrà efficacia dal deposito del presente atto.
In deroga: il padre si accolla in via esclusiva il costo delle lezioni private di canto – nella misura non eccedente 102/00 euro mese- per la figlia decorrenza da febbraio 2025 Per_3
sino al 30 giugno 2026; somme pregresse versate a tale titolo non ripetibili.
4) Con decorrenza dal rilascio della casa familiare da parte della sig.ra l'assegno Pt_1
unico universale per i figli verrà attribuito nella misura del 100% alla madre collocataria con conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili secondo legge.
5) La casa familiare, sita in Excenex Capoluogo (AO) al civico 100 - in proprietà esclusiva del sig. , verrà rilasciata dalla sig.ra entro il 31 agosto 2025. L'immobile dovrà CP_1 Pt_1
essere restituito al sig. , senza danni salvo l'usura riconducibile al normale utilizzo CP_1
dello stesso e pulito. E' in facoltà della sig.ra procedere al rilascio dell'immobile Pt_1
anche prima del 31 agosto 2025. La sig.ra dovrà avvisare il sig. e consegnare Pt_1 CP_1
allo stesso le chiavi e tutti gli accessori relativi alla casa familiare.
In esito al rilascio la sig.ra provvederà senza indugio al cambio di residenza. Pt_1
Il sig. provvederà, come sinora, al pagamento degli oneri di conduzione dell'immobile CP_1
relativi al periodo di permanenza del nucleo familiare nella casa.
6) Il sig. si obbliga a pagare sino alla sua estinzione il mutuo Findomestic, contratto CP_1
dalla sig.ra con atto del 14/09/2018 - importo capitale mutuato 25.000/00 - rata Pt_1
mensile 295,30. Lo stesso dichiara di rinunciare a ripetere dalla sig.ra le somme Pt_1
versate e versande per tale mutuo.
pagina 3 di 4 7) Le spese legali vengono integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
Le condizioni possono essere recepite dal Tribunale in quanto contengono adeguata disciplina dell'affido, degli obblighi di mantenimento, dei tempi di permanenza presso i genitori.
Spese compensate come da accordo delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, provvede come da accordo delle parti circa la disciplina dell'affido del minore e la disciplina del mantenimento dei figli ed Per_2 Per_2 Per_1
compensa le spese.
Aosta, 28.4.2025
Il giudice rel. est. dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente dott. Giuseppe COLAZINGARI
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