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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2740/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2740/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Sofia Pigretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Martina CP_1 P.IVA_1
Rebecca Molteni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.02.2025, svoltasi secondo le modalità di cui agli artt. 127-ter e 128 c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, - a seguito Parte_1 dell'ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. emessa dal G.E. del Tribunale di
Siracusa in data 21.04.2023 nel procedimento di cui al n. 1966/2022 R.G.E., con cui è stato fissato il termine perentorio di centoventi giorni per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione - ha evocato nel presente giudizio la al fine di CP_1
ottenere la dichiarazione di estinzione della predetta procedura esecutiva di pignoramento presso terzi con cui la ha pignorato presso il terzo CP_1 [...] la somma di € 16.758,36 a titolo di credito residuo derivante dal Controparte_2
contratto di fornitura e posa di un impianto fotovoltaico “chiavi in mano” stipulato tra le parti, portato dal decreto ingiuntivo n. 677/2012 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 08.08.2012 nel procedimento iscritto al n. 2803/2012 r.g.
1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 677/2012, in quanto eseguita in violazione dell'art. 139 c.p.c.;
b) l'inesistenza/inefficacia della formula esecutiva rilasciata, in seconda edizione, in relazione al predetto decreto ingiuntivo.
1.2. - Per tali ragioni ha introdotto la fase di merito dell'opposizione Parte_1
proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c. al fine di ottenere la dichiarazione di estinzione del credito vantato dalla convenuta per inefficacia del decreto ingiuntivo, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per difetto di valida e rituale formula esecutiva, ovvero, ancora in subordine, al fine di ottenere la riduzione del pignoramento e autorizzare la liberazione totale o parziale pro quota del conto corrente.
2. - Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità e/o CP_1 improcedibilità dell'opposizione e instando per la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.02.2025, svoltasi secondo le modalità di cui agli artt. 127-ter e 128 c.p.c., sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta in atti.
Pag. 2 di 7 4. - L'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. è inammissibile.
4.1. - L'opponente, infatti, sostiene la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.
677/2012, posto a base dell'avversata esecuzione presso terzi, all'uopo deducendo che il suddetto decreto ingiuntivo sarebbe stato erroneamente notificato all'indirizzo di
Siracusa, Via Elorina, n. 113, anziché all'indirizzo di Pachino, Contrada Lettiera, ove l'opponente risiederebbe sin dall'11.06.2007: “È di tutta evidenza, poiché documentalmente incontestabile, che la notifica inviata ad un precedente indirizzo di residenza - addirittura precedente alla proposta contrattuale - è nulla per violazione dell'art. 139 c.p.c., non essendo stato il destinatario messo in condizioni di riceverla e di proporre tempestiva opposizione [...]” (cfr. pag. 4, atto di citazione).
4.2. - Avuto riguardo alla inequivoca natura del vizio concretamente dedotto dall'opponente (nullità per violazione dell'art. 139 c.p.c.), deve ritenersi che l'opposizione andasse proposta nelle forme di cui all'art. 650 c.p.c.
È granitico, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove sia in contestazione la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione debba proporsi nelle forme dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., proponibile entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma, cioè non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. Cass. n. 1219/2014; Cass. n. 22261/2012;
Cass. n. 18791/2009; Cass. n. 25737/2008).
Per tali ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l'opposizione davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, davanti al giudice dell'esecuzione potrebbero farsi valere vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente (cfr. Cass. n. 29729/2019).
4.3. - Va, peraltro, ricordato che l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è preordinata a verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell'azione esecutiva, ossia:
l'esistenza di un titolo esecutivo;
l'attitudine soggettiva ed oggettiva di quest'ultimo a consentire l'esecuzione; la natura impignorabile dei beni.
Pag. 3 di 7 In sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni deducibili con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. n. 27159/2006).
Ed ancora, secondo la S.C. “In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (Cass.
n. 2742/1999).
4.4. - Le doglianze di parte opponente, secondo cui la nullità della notifica avrebbe impedito la conoscenza del decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere dedotte con l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata inammissibile, non potendosi, in particolare, esaminare tanto i motivi di opposizione concernenti i presunti
Pag. 4 di 7 inadempimenti imputabili alla parte opposta, tanto quelli concernenti l'asserita prescrizione del credito vantato dalla CP_1
5. - L'opponente sostiene che il decreto ingiuntivo n. 677/2012 sarebbe stato rilasciato in forma esecutiva per la prima volta - e non, invece, per la seconda volta - a seguito dell'istanza ex art. 476 c.p.c. formulata dal procuratore di parte opposta in difetto dei presupposti di legge (costituiti dall'esistenza di un titolo esecutivo, del relativo smarrimento e dell'autorizzazione al rilascio della seconda copia esecutiva), e senza che alla fattispecie in esame risulti applicabile la vigente normativa in materia di attestazione di conformità da parte degli avvocati.
5.1. - L'eccezione è infondata.
Ed infatti, delle due l'una: o la formula esecutiva era già stata apposta sul decreto ingiuntivo n. 677/2012 prima del 28.07.2022, e allora bene ha fatto il procuratore di parte opposta a richiedere la spedizione di una seconda copia esecutiva ex art. 476
c.p.c., ricorrendone le condizioni di legge;
oppure la formula non era stata apposta prima del 28.07.2022, e allora la procedura di rilascio della formula è affetta da una semplice irregolarità che non incide sull'efficacia del titolo esecutivo, né sulla validità della relativa esecuzione, tenuto conto che il decreto ingiuntivo in questione era già stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 13.03.2013 (cfr. doc. 9, fasc. convenuta), e che, dunque, aveva già acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale (cfr. Cass. n. 20665/2019; Cass. n. 2824/2018).
5.2. - Sotto altro profilo, va osservato che il procuratore di parte opposta ha correttamente proceduto ad estrarre una copia analogica della copia esecutiva in forma di documento informatico, attestandone la conformità (ex art. 16-undecies del d.l. n.
179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012), alla copia contenuta nel fascicolo telematico, la qual copia - a mente dell'art. 23, co. 9-bis, del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020 (norma prorogata fino al 31.12.2022 dal d.l. n. 228/2021, dunque applicabile alla fattispecie in esame) - equivale all'originale.
5.3. - Ne deriva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Pag. 5 di 7 6. - Conclusivamente, l'opposizione va interamente disattesa, in parte perché inammissibile e in parte perché infondata.
7. - Va, di conseguenza, revocata l'ordinanza con cui il G.E. del Tribunale di Siracusa ha disposto la sospensione della procedura esecutiva e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di fase.
8. - Spetterà, infine, esclusivamente al giudice dell'esecuzione ogni eventuale statuizione in ordine alla richiesta dell'opponente di riduzione del pignoramento e di liberazione - totale o parziale pro quota - del conto corrente.
8.1. - In questa sede, tuttavia, non può sottacersi come l'eventuale pretesa di un terzo - in specie, della figlia dell'opponente - sulle somme pignorate debba farsi valere dal terzo medesimo, nelle forme e nei termini di cui all'art. 619 c.p.c., e non già nelle forme di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. dal debitore esecutato, il quale, al riguardo, appare prima facie privo di qualsivoglia legittimazione e interesse.
9. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente per la fase sommaria e per la fase a cognizione piena.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2740/2023 r.g., così dispone:
1) Respinge l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. da Pt_1
nei confronti della
[...] CP_1
2) Revoca l'ordinanza emessa in data 21.04.2023 nel procedimento di cui al n.
1966/2022 R.G.E., con cui il G.E. del Tribunale di Siracusa ha disposto la sospensione della procedura esecutiva e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di fase.
Pag. 6 di 7 3) Condanna alla rifusione, in favore della in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano, per la fase sommaria, in complessivi € 1.110,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge;
e, per la fase di merito, in complessivi € 4.227,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 18 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2740/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Sofia Pigretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Martina CP_1 P.IVA_1
Rebecca Molteni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.02.2025, svoltasi secondo le modalità di cui agli artt. 127-ter e 128 c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, - a seguito Parte_1 dell'ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. emessa dal G.E. del Tribunale di
Siracusa in data 21.04.2023 nel procedimento di cui al n. 1966/2022 R.G.E., con cui è stato fissato il termine perentorio di centoventi giorni per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione - ha evocato nel presente giudizio la al fine di CP_1
ottenere la dichiarazione di estinzione della predetta procedura esecutiva di pignoramento presso terzi con cui la ha pignorato presso il terzo CP_1 [...] la somma di € 16.758,36 a titolo di credito residuo derivante dal Controparte_2
contratto di fornitura e posa di un impianto fotovoltaico “chiavi in mano” stipulato tra le parti, portato dal decreto ingiuntivo n. 677/2012 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 08.08.2012 nel procedimento iscritto al n. 2803/2012 r.g.
1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 677/2012, in quanto eseguita in violazione dell'art. 139 c.p.c.;
b) l'inesistenza/inefficacia della formula esecutiva rilasciata, in seconda edizione, in relazione al predetto decreto ingiuntivo.
1.2. - Per tali ragioni ha introdotto la fase di merito dell'opposizione Parte_1
proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c. al fine di ottenere la dichiarazione di estinzione del credito vantato dalla convenuta per inefficacia del decreto ingiuntivo, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per difetto di valida e rituale formula esecutiva, ovvero, ancora in subordine, al fine di ottenere la riduzione del pignoramento e autorizzare la liberazione totale o parziale pro quota del conto corrente.
2. - Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità e/o CP_1 improcedibilità dell'opposizione e instando per la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.02.2025, svoltasi secondo le modalità di cui agli artt. 127-ter e 128 c.p.c., sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta in atti.
Pag. 2 di 7 4. - L'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. è inammissibile.
4.1. - L'opponente, infatti, sostiene la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.
677/2012, posto a base dell'avversata esecuzione presso terzi, all'uopo deducendo che il suddetto decreto ingiuntivo sarebbe stato erroneamente notificato all'indirizzo di
Siracusa, Via Elorina, n. 113, anziché all'indirizzo di Pachino, Contrada Lettiera, ove l'opponente risiederebbe sin dall'11.06.2007: “È di tutta evidenza, poiché documentalmente incontestabile, che la notifica inviata ad un precedente indirizzo di residenza - addirittura precedente alla proposta contrattuale - è nulla per violazione dell'art. 139 c.p.c., non essendo stato il destinatario messo in condizioni di riceverla e di proporre tempestiva opposizione [...]” (cfr. pag. 4, atto di citazione).
4.2. - Avuto riguardo alla inequivoca natura del vizio concretamente dedotto dall'opponente (nullità per violazione dell'art. 139 c.p.c.), deve ritenersi che l'opposizione andasse proposta nelle forme di cui all'art. 650 c.p.c.
È granitico, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove sia in contestazione la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione debba proporsi nelle forme dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., proponibile entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma, cioè non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. Cass. n. 1219/2014; Cass. n. 22261/2012;
Cass. n. 18791/2009; Cass. n. 25737/2008).
Per tali ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l'opposizione davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, davanti al giudice dell'esecuzione potrebbero farsi valere vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente (cfr. Cass. n. 29729/2019).
4.3. - Va, peraltro, ricordato che l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è preordinata a verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell'azione esecutiva, ossia:
l'esistenza di un titolo esecutivo;
l'attitudine soggettiva ed oggettiva di quest'ultimo a consentire l'esecuzione; la natura impignorabile dei beni.
Pag. 3 di 7 In sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni deducibili con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. n. 27159/2006).
Ed ancora, secondo la S.C. “In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (Cass.
n. 2742/1999).
4.4. - Le doglianze di parte opponente, secondo cui la nullità della notifica avrebbe impedito la conoscenza del decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere dedotte con l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata inammissibile, non potendosi, in particolare, esaminare tanto i motivi di opposizione concernenti i presunti
Pag. 4 di 7 inadempimenti imputabili alla parte opposta, tanto quelli concernenti l'asserita prescrizione del credito vantato dalla CP_1
5. - L'opponente sostiene che il decreto ingiuntivo n. 677/2012 sarebbe stato rilasciato in forma esecutiva per la prima volta - e non, invece, per la seconda volta - a seguito dell'istanza ex art. 476 c.p.c. formulata dal procuratore di parte opposta in difetto dei presupposti di legge (costituiti dall'esistenza di un titolo esecutivo, del relativo smarrimento e dell'autorizzazione al rilascio della seconda copia esecutiva), e senza che alla fattispecie in esame risulti applicabile la vigente normativa in materia di attestazione di conformità da parte degli avvocati.
5.1. - L'eccezione è infondata.
Ed infatti, delle due l'una: o la formula esecutiva era già stata apposta sul decreto ingiuntivo n. 677/2012 prima del 28.07.2022, e allora bene ha fatto il procuratore di parte opposta a richiedere la spedizione di una seconda copia esecutiva ex art. 476
c.p.c., ricorrendone le condizioni di legge;
oppure la formula non era stata apposta prima del 28.07.2022, e allora la procedura di rilascio della formula è affetta da una semplice irregolarità che non incide sull'efficacia del titolo esecutivo, né sulla validità della relativa esecuzione, tenuto conto che il decreto ingiuntivo in questione era già stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 13.03.2013 (cfr. doc. 9, fasc. convenuta), e che, dunque, aveva già acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale (cfr. Cass. n. 20665/2019; Cass. n. 2824/2018).
5.2. - Sotto altro profilo, va osservato che il procuratore di parte opposta ha correttamente proceduto ad estrarre una copia analogica della copia esecutiva in forma di documento informatico, attestandone la conformità (ex art. 16-undecies del d.l. n.
179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012), alla copia contenuta nel fascicolo telematico, la qual copia - a mente dell'art. 23, co. 9-bis, del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020 (norma prorogata fino al 31.12.2022 dal d.l. n. 228/2021, dunque applicabile alla fattispecie in esame) - equivale all'originale.
5.3. - Ne deriva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Pag. 5 di 7 6. - Conclusivamente, l'opposizione va interamente disattesa, in parte perché inammissibile e in parte perché infondata.
7. - Va, di conseguenza, revocata l'ordinanza con cui il G.E. del Tribunale di Siracusa ha disposto la sospensione della procedura esecutiva e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di fase.
8. - Spetterà, infine, esclusivamente al giudice dell'esecuzione ogni eventuale statuizione in ordine alla richiesta dell'opponente di riduzione del pignoramento e di liberazione - totale o parziale pro quota - del conto corrente.
8.1. - In questa sede, tuttavia, non può sottacersi come l'eventuale pretesa di un terzo - in specie, della figlia dell'opponente - sulle somme pignorate debba farsi valere dal terzo medesimo, nelle forme e nei termini di cui all'art. 619 c.p.c., e non già nelle forme di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. dal debitore esecutato, il quale, al riguardo, appare prima facie privo di qualsivoglia legittimazione e interesse.
9. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente per la fase sommaria e per la fase a cognizione piena.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2740/2023 r.g., così dispone:
1) Respinge l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. da Pt_1
nei confronti della
[...] CP_1
2) Revoca l'ordinanza emessa in data 21.04.2023 nel procedimento di cui al n.
1966/2022 R.G.E., con cui il G.E. del Tribunale di Siracusa ha disposto la sospensione della procedura esecutiva e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di fase.
Pag. 6 di 7 3) Condanna alla rifusione, in favore della in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano, per la fase sommaria, in complessivi € 1.110,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge;
e, per la fase di merito, in complessivi € 4.227,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 18 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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