CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 40893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40893 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LA AG SA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del procuratore Generale, in persona del dott. Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 28 ottobre 2024 la Corte d'appello di Roma aveva rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di SA MP GL volta ad ottenere la restituzione di 10 degli orologi oggetto della confisca che la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 15 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2020, aveva disposto nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di GI NG. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 40893 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 13/11/2025 Avverso detto provvedimento il difensore dell'MP GL, terza' interessata nel procedimento appena menzionato, aveva proposto ricorso per cassazione, riqualificato dalla Corte di legittimità, con provvedimento del 29 novembre 2024, quale opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Con ordinanza del 12 giugno 2025, depositata il 17 giugno 2025, la Corte d'appello di Roma, cui gli atti erano stati trasmessi, ha rigettato l'opposizione confermando il provvedimento opposto. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha premesso che in data 16 dicembre 2013 la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro presso l'abitazione di GI NG 12 orologi di pregio, custoditi all'interno di un'unica valigia, e che la MP GL, madre del NG, ha rivendicato la proprietà di dieci di essi, a tal fine depositando documentazione costituita da certificati di garanzia e da ricevute rilasciate in occasione di interventi manutentivi operati su detti beni. La Corte ha però sostenuto che detta produzione fosse priva di capacità dimostrativa atteso che: a) gli orologi in questione presentano quadranti di grandi dimensioni diversi da quelli di minore grandezza che caratterizzano di regola gli orologi da donna;
b) essi sono stati rinvenuti e sequestrati presso l'abitazione del NG;
c) all'atto del sequestro né il NG, né il di lui difensore, presente all'atto, hanno dichiarato che detti beni di pregio appartenevano a terzi;
d) nell'occasione in cui il sequestro è stato operato, la donna non era presente presso l'abitazione del figlio, né sono stati acquisiti elementi obiettivi che consentissero di apprezzare la coabitazione tra i due congiunti;
e) prive di attendibilità si atteggiano le dichiarazioni sul punto rese da GI De IS, ex moglie di GI NG, laddove, dopo aver riferito che quest'ultimo condivideva all'epoca dei fatti la dimora con la madre, ha ricostruito le contingenti ragioni per le quali la donna si era allontanata dalla comune abitazione proprio nelle ore immediatamente precedenti all'esecuzione del sequestro;
f) gravemente illogica rimane, comunque, la prospettazione difensiva secondo cui la MP GL, determinatasi a condividere l'abitazione con il figlio, avrebbe deciso di condurre con sé solo la valigetta contenente gli orologi di valore e non anche i numerosi gioielli dei quali era proprietaria;
g) l'MP GL ha richiesto la restituzione degli orologi solo nel 2021, ben otto anni dopo il sequestro, sostenendo in modo non credibile di aver appreso solo allora che gli stessi erano stati sequestrati e ciò nel momento in cui ella si era infine determinata a chiederne formalmente la restituzione al figlio a mezzo di lettera raccomandata;
2 h) ancor meno attendibili si atteggiano le ragioni per le quali il NG non avrebbe per circa otto anni confidato alla madre di aver subito il sequestro degli orologi («l'imbarazzo del medesimo nei confronti del proprio genitore»), atteso che il predetto è soggetto che, gravato da numerosi precedenti penali, ha sofferto anche periodi di detenzione in carcere («..non appare perciò credibile l'asserito imbarazzo del NG verso la madre a fronte di molteplici vicende giudiziarie comportanti limitazioni della libertà personale ben più gravi di un sequestro di orologi»); i) il NG, soggetto pregiudicato, può avere avuto interesse ad evitare che la certificazione relativa all'acquisto degli orologi lo indicasse quale proprietario;
j) la documentazione relativa al sequestro patito, nell'anno 2009, ovvero quattro anni circa prima delle vicende de quibus, dalla MP GL e dal di lei marito, IE NG, avente ad oggetto, tra l'altro, orologi di valore, poi agli stessi restituiti l'anno dopo, è carente dell'indicazione dei numeri identificativi;
k) detta carenza non permette, per l'effetto, di aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale gli orologi sequestrati alla ricorrente nel 2009 sarebbero proprio quelli che, quattro anni dopo, sono stati rinvenuti presso l'abitazione del figlio GI e sottoposti a misura ablativa. 2. SA MP GL propone, con l'assistenza dell'avv. Giancarlo Vitelli, nuovo ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, anzitutto, illogica e contraddittoria nella parte in cui ha negato capacità dimostrativa al compendio documentale costituito dai certificati di garanzia prodotti per provare l'appartenenza alla ricorrente dei beni in sequestro dopo che una prima richiesta di restituzione era stata rigettata dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza dell'i dicembre 2021 proprio perché detta produzione non era stata operata. Detti certificati oggetto di produzione, che riportano i numeri seriali di matricola e di cassa degli orologi, nonché il nome del proprietario, consentono di apprezzare agevolmente la fondatezza della pretesa restitutoria («i numeri di serie e di cassa indicati nei certificati di garanzia corrispondono esattamente ai numeri di serie e di cassa incisi negli orologi sottoposti a sequestro»). Per tale motivo ha errato la Corte nel qualificare detta documentazione come lacunosa ed inidonea ad operare un giudizio di corrispondenza con i beni in sequestro. Ancora, il primo degli argomenti dalla stessa utilizzato per fondare il provvedimento di rigetto - la dimensione dei quadranti che induce a ritenere che 3 gli orologi in sequestro siano da uomo — costituisce mera congettura che non può annullare la valenza dimostrativa del dato documentale. Illogico è, inoltre, l'apparato argomentativo dell'ordinanza laddove, richiamando il precedente sequestro sofferto dalla ricorrente nel 2009, evidenzia che la cautela è stata disposta in relazione ad orologi diversi rispetto a quelli per i quali si procede in questa sede. La scatola contenente gli orologi all'epoca sequestrati è, infatti, la medesima valigetta contenente n. 12 orologi rinvenuta presso l'abitazione del NG. Detto argomento si appalesa, in ogni caso, inconferente posto che la MP ha dimostrato di essere in possesso dei certificati di garanzia. Priva di forza persuasiva è, infine, la considerazione per cui, non essendosi la ricorrente attivata per numerosi anni per chiedere la restituzione dei beni, tale contegno omissivo va considerato come un elemento di prova idoneo ad inficiare la legittimità della pretesa restitutoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Preliminarmente, appare necessario ricordare che nell'ambito del procedimento penale n. 5476/10 R.G.N.R., definito con sentenza irrevocabile il 24 novembre 2020, GI NG è stato ritenuto responsabile dei delitti di ' associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture inesistenti ascrittigli, rispettivamente, ai capi A, L e M della rubrica. Con detta pronuncia è stata altresì disposta nei suoi confronti la confisca di quanto già sottoposto a sequestro preventivo - tra essi gli orologi di cui l'odierna ricorrente rivendica la proprietà — delle ulteriori somme di denaro e di altri beni dei quali il predetto aveva la. disponibilità sino alla concorrenza della somma di euro 34.661.770,50, -corrispondente al profitto dei reati tributari relativi alle annualita 2008, 2009 e 2010. La misura ablativa in questione è stata disposta ai sensi dell'art. 12 bis del d. I.vo n. 74/00 che stabilisce ,-.11e «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti - a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». La disposizione in esame regola quindi, per l'ipotesi in cui il provvedimento ablativo non riesca ad attingere direttamente il profitto del reato tributario (o il suo prezzo), 4 un'ipotesi di confisca per equivalente che consente di aggredire, per un valore corrispondente, il patrimonio di cui il condannato abbia la «disponibilità». Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la nozione di «disponibilità» del bene, quale presupposto legittimante l'adozione del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo «tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» (così, tra le altre, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852). Non è in altri termini necessario che il soggetto indagato o condannato abbia la titolarità dei beni, quanto, piuttosto, il fatto che, attraverso l'esercizio di un potere di fatto, ne abbia piena signoria (così Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118, che richiamava Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, De Masi, Rv. 231390). 3. Il provvedimento impugnato, attraverso un ordito motivazionale cui sono estranei i dedotti vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità, si conforma ai condivisibili canoni interpretativi appena sinteticamente tracciati. Ed invero il Tribunale, attraverso il ricorso a plurimi argomenti di ordine logico, ciascuno dei quali già dotato di sicura forza persuasiva e qualificato da insuperabile valenza ove oggetto di interpretazione sistematica insieme agli altri, ha dato contezza delle ragioni per le quali GI NG abbia avuto una disponibilità qualificata degli orologi oggetto di confisca rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 bis d. I.vo n. 74/00. Con detti argomenti, che non si esauriscono nella valutazione empirica della dimensione del quadrante degli orologi in confisca, ma che esaltano la portata del rinvenimento dei beni di pregio presso l'abitazione del NG, della nitida illogicità della prospettazione difensiva volta a giustificare la presenza degli orologi in detto sito e la contemporanea assenza della ricorrente, del contegno silente che il NG ha serbato all'atto del sequestro e lungo l'intero divenire del procedimento penale a suo carico, del rilevantissimo iato temporale che ha separato l'adozione del provvedimento cautelare ed il primo attivarsi dell'MP GL, la difesa non si è invero confrontata se non attraverso sterili ed apodittiche attestazioni di illogicità del costrutto motivazionale del provvedimento. Le censure difensive si sono, come detto, limitate ad attribuire ai certificati di garanzia rilasciati all'atto dell'acquisto, taluno dei quali peraltro nemmeno riportante il nome della madre del condannato (pag. 4 dell'ordinanza), un decisivo peso dimostrativo. 5 Di detta capacità dimostrativa, però, il Tribunale ha, con un incedere immune da profili di illogicità, evidenziato l'intrinseca debolezza logica, e, soprattutto, la portata recessiva nei confronti di quella congerie di elementi di natura logica che convergono nell'attribuire al condannato il possesso dei beni di pregio. Non è, in altri termini, detta documentazione, al netto di ogni valutazione sulla sua completezza e, ancor prima, sulla sua attendibilità, che può condurre, nell'assenza di più penetranti e, nel caso di specie, non allegati profili di fatto, a convincere del fatto che i beni oggetto di confisca non appartenessero, nel senso giuridico sopra specificato, al soggetto presso la cui abitazione essi sono stati rinvenuti e sequestrati. Immune da censure appare, infine, l'iter logico con il quale la Corte ha respinto la prospettazione difensiva che, muovendo dal sequestro patito nell'anno 2009 dall'MP GL di beni di lusso di vario genere, ha ipotizzato che essi, restituiti alla ricorrente l'anno successivo, ricomprendessero anche gli orologi poi rinvenuti qualche anno dopo presso l'abitazione del NG ed attinti dal vincolo cautelare. Tra gli argomenti al riguardo spesi, peraltro già ampiamente sviluppati nel corpo del provvedimento di rigetto della Corte d'appello di Bologna dell'i dicembre 2021, integralmente richiamato dalla Corte territoriale capitolina (pag. 3 del provvedimento), assume valenza dirimente il fatto che non sia possibile procedere ad una comparazione tra gli orologi sequestrati nell'anno 2009 alla ricorrente («è certo che gli orologi e i certificati non sono stati identificati con i numeri identificativi») e quelli dei quali la stessa ha invocato nel presente procedimento esecutivo la restituzione. Trattasi di circostanza insuperabile che non può dirsi elisa nella sua portata dirimente dalla prospettazione difensiva, costituente per il vero mera asserzione labiale, secondo la quale sia nell'uno che nell'altro sequestro gli orologi erano stati rinvenuti all'interno di una stessa valigia. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/11/2025 S'RE AL Sezíoric_Fen.à 1
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del procuratore Generale, in persona del dott. Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 28 ottobre 2024 la Corte d'appello di Roma aveva rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di SA MP GL volta ad ottenere la restituzione di 10 degli orologi oggetto della confisca che la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 15 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2020, aveva disposto nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di GI NG. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 40893 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 13/11/2025 Avverso detto provvedimento il difensore dell'MP GL, terza' interessata nel procedimento appena menzionato, aveva proposto ricorso per cassazione, riqualificato dalla Corte di legittimità, con provvedimento del 29 novembre 2024, quale opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Con ordinanza del 12 giugno 2025, depositata il 17 giugno 2025, la Corte d'appello di Roma, cui gli atti erano stati trasmessi, ha rigettato l'opposizione confermando il provvedimento opposto. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha premesso che in data 16 dicembre 2013 la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro presso l'abitazione di GI NG 12 orologi di pregio, custoditi all'interno di un'unica valigia, e che la MP GL, madre del NG, ha rivendicato la proprietà di dieci di essi, a tal fine depositando documentazione costituita da certificati di garanzia e da ricevute rilasciate in occasione di interventi manutentivi operati su detti beni. La Corte ha però sostenuto che detta produzione fosse priva di capacità dimostrativa atteso che: a) gli orologi in questione presentano quadranti di grandi dimensioni diversi da quelli di minore grandezza che caratterizzano di regola gli orologi da donna;
b) essi sono stati rinvenuti e sequestrati presso l'abitazione del NG;
c) all'atto del sequestro né il NG, né il di lui difensore, presente all'atto, hanno dichiarato che detti beni di pregio appartenevano a terzi;
d) nell'occasione in cui il sequestro è stato operato, la donna non era presente presso l'abitazione del figlio, né sono stati acquisiti elementi obiettivi che consentissero di apprezzare la coabitazione tra i due congiunti;
e) prive di attendibilità si atteggiano le dichiarazioni sul punto rese da GI De IS, ex moglie di GI NG, laddove, dopo aver riferito che quest'ultimo condivideva all'epoca dei fatti la dimora con la madre, ha ricostruito le contingenti ragioni per le quali la donna si era allontanata dalla comune abitazione proprio nelle ore immediatamente precedenti all'esecuzione del sequestro;
f) gravemente illogica rimane, comunque, la prospettazione difensiva secondo cui la MP GL, determinatasi a condividere l'abitazione con il figlio, avrebbe deciso di condurre con sé solo la valigetta contenente gli orologi di valore e non anche i numerosi gioielli dei quali era proprietaria;
g) l'MP GL ha richiesto la restituzione degli orologi solo nel 2021, ben otto anni dopo il sequestro, sostenendo in modo non credibile di aver appreso solo allora che gli stessi erano stati sequestrati e ciò nel momento in cui ella si era infine determinata a chiederne formalmente la restituzione al figlio a mezzo di lettera raccomandata;
2 h) ancor meno attendibili si atteggiano le ragioni per le quali il NG non avrebbe per circa otto anni confidato alla madre di aver subito il sequestro degli orologi («l'imbarazzo del medesimo nei confronti del proprio genitore»), atteso che il predetto è soggetto che, gravato da numerosi precedenti penali, ha sofferto anche periodi di detenzione in carcere («..non appare perciò credibile l'asserito imbarazzo del NG verso la madre a fronte di molteplici vicende giudiziarie comportanti limitazioni della libertà personale ben più gravi di un sequestro di orologi»); i) il NG, soggetto pregiudicato, può avere avuto interesse ad evitare che la certificazione relativa all'acquisto degli orologi lo indicasse quale proprietario;
j) la documentazione relativa al sequestro patito, nell'anno 2009, ovvero quattro anni circa prima delle vicende de quibus, dalla MP GL e dal di lei marito, IE NG, avente ad oggetto, tra l'altro, orologi di valore, poi agli stessi restituiti l'anno dopo, è carente dell'indicazione dei numeri identificativi;
k) detta carenza non permette, per l'effetto, di aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale gli orologi sequestrati alla ricorrente nel 2009 sarebbero proprio quelli che, quattro anni dopo, sono stati rinvenuti presso l'abitazione del figlio GI e sottoposti a misura ablativa. 2. SA MP GL propone, con l'assistenza dell'avv. Giancarlo Vitelli, nuovo ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, anzitutto, illogica e contraddittoria nella parte in cui ha negato capacità dimostrativa al compendio documentale costituito dai certificati di garanzia prodotti per provare l'appartenenza alla ricorrente dei beni in sequestro dopo che una prima richiesta di restituzione era stata rigettata dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza dell'i dicembre 2021 proprio perché detta produzione non era stata operata. Detti certificati oggetto di produzione, che riportano i numeri seriali di matricola e di cassa degli orologi, nonché il nome del proprietario, consentono di apprezzare agevolmente la fondatezza della pretesa restitutoria («i numeri di serie e di cassa indicati nei certificati di garanzia corrispondono esattamente ai numeri di serie e di cassa incisi negli orologi sottoposti a sequestro»). Per tale motivo ha errato la Corte nel qualificare detta documentazione come lacunosa ed inidonea ad operare un giudizio di corrispondenza con i beni in sequestro. Ancora, il primo degli argomenti dalla stessa utilizzato per fondare il provvedimento di rigetto - la dimensione dei quadranti che induce a ritenere che 3 gli orologi in sequestro siano da uomo — costituisce mera congettura che non può annullare la valenza dimostrativa del dato documentale. Illogico è, inoltre, l'apparato argomentativo dell'ordinanza laddove, richiamando il precedente sequestro sofferto dalla ricorrente nel 2009, evidenzia che la cautela è stata disposta in relazione ad orologi diversi rispetto a quelli per i quali si procede in questa sede. La scatola contenente gli orologi all'epoca sequestrati è, infatti, la medesima valigetta contenente n. 12 orologi rinvenuta presso l'abitazione del NG. Detto argomento si appalesa, in ogni caso, inconferente posto che la MP ha dimostrato di essere in possesso dei certificati di garanzia. Priva di forza persuasiva è, infine, la considerazione per cui, non essendosi la ricorrente attivata per numerosi anni per chiedere la restituzione dei beni, tale contegno omissivo va considerato come un elemento di prova idoneo ad inficiare la legittimità della pretesa restitutoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Preliminarmente, appare necessario ricordare che nell'ambito del procedimento penale n. 5476/10 R.G.N.R., definito con sentenza irrevocabile il 24 novembre 2020, GI NG è stato ritenuto responsabile dei delitti di ' associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture inesistenti ascrittigli, rispettivamente, ai capi A, L e M della rubrica. Con detta pronuncia è stata altresì disposta nei suoi confronti la confisca di quanto già sottoposto a sequestro preventivo - tra essi gli orologi di cui l'odierna ricorrente rivendica la proprietà — delle ulteriori somme di denaro e di altri beni dei quali il predetto aveva la. disponibilità sino alla concorrenza della somma di euro 34.661.770,50, -corrispondente al profitto dei reati tributari relativi alle annualita 2008, 2009 e 2010. La misura ablativa in questione è stata disposta ai sensi dell'art. 12 bis del d. I.vo n. 74/00 che stabilisce ,-.11e «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti - a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». La disposizione in esame regola quindi, per l'ipotesi in cui il provvedimento ablativo non riesca ad attingere direttamente il profitto del reato tributario (o il suo prezzo), 4 un'ipotesi di confisca per equivalente che consente di aggredire, per un valore corrispondente, il patrimonio di cui il condannato abbia la «disponibilità». Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la nozione di «disponibilità» del bene, quale presupposto legittimante l'adozione del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo «tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» (così, tra le altre, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852). Non è in altri termini necessario che il soggetto indagato o condannato abbia la titolarità dei beni, quanto, piuttosto, il fatto che, attraverso l'esercizio di un potere di fatto, ne abbia piena signoria (così Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118, che richiamava Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, De Masi, Rv. 231390). 3. Il provvedimento impugnato, attraverso un ordito motivazionale cui sono estranei i dedotti vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità, si conforma ai condivisibili canoni interpretativi appena sinteticamente tracciati. Ed invero il Tribunale, attraverso il ricorso a plurimi argomenti di ordine logico, ciascuno dei quali già dotato di sicura forza persuasiva e qualificato da insuperabile valenza ove oggetto di interpretazione sistematica insieme agli altri, ha dato contezza delle ragioni per le quali GI NG abbia avuto una disponibilità qualificata degli orologi oggetto di confisca rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 bis d. I.vo n. 74/00. Con detti argomenti, che non si esauriscono nella valutazione empirica della dimensione del quadrante degli orologi in confisca, ma che esaltano la portata del rinvenimento dei beni di pregio presso l'abitazione del NG, della nitida illogicità della prospettazione difensiva volta a giustificare la presenza degli orologi in detto sito e la contemporanea assenza della ricorrente, del contegno silente che il NG ha serbato all'atto del sequestro e lungo l'intero divenire del procedimento penale a suo carico, del rilevantissimo iato temporale che ha separato l'adozione del provvedimento cautelare ed il primo attivarsi dell'MP GL, la difesa non si è invero confrontata se non attraverso sterili ed apodittiche attestazioni di illogicità del costrutto motivazionale del provvedimento. Le censure difensive si sono, come detto, limitate ad attribuire ai certificati di garanzia rilasciati all'atto dell'acquisto, taluno dei quali peraltro nemmeno riportante il nome della madre del condannato (pag. 4 dell'ordinanza), un decisivo peso dimostrativo. 5 Di detta capacità dimostrativa, però, il Tribunale ha, con un incedere immune da profili di illogicità, evidenziato l'intrinseca debolezza logica, e, soprattutto, la portata recessiva nei confronti di quella congerie di elementi di natura logica che convergono nell'attribuire al condannato il possesso dei beni di pregio. Non è, in altri termini, detta documentazione, al netto di ogni valutazione sulla sua completezza e, ancor prima, sulla sua attendibilità, che può condurre, nell'assenza di più penetranti e, nel caso di specie, non allegati profili di fatto, a convincere del fatto che i beni oggetto di confisca non appartenessero, nel senso giuridico sopra specificato, al soggetto presso la cui abitazione essi sono stati rinvenuti e sequestrati. Immune da censure appare, infine, l'iter logico con il quale la Corte ha respinto la prospettazione difensiva che, muovendo dal sequestro patito nell'anno 2009 dall'MP GL di beni di lusso di vario genere, ha ipotizzato che essi, restituiti alla ricorrente l'anno successivo, ricomprendessero anche gli orologi poi rinvenuti qualche anno dopo presso l'abitazione del NG ed attinti dal vincolo cautelare. Tra gli argomenti al riguardo spesi, peraltro già ampiamente sviluppati nel corpo del provvedimento di rigetto della Corte d'appello di Bologna dell'i dicembre 2021, integralmente richiamato dalla Corte territoriale capitolina (pag. 3 del provvedimento), assume valenza dirimente il fatto che non sia possibile procedere ad una comparazione tra gli orologi sequestrati nell'anno 2009 alla ricorrente («è certo che gli orologi e i certificati non sono stati identificati con i numeri identificativi») e quelli dei quali la stessa ha invocato nel presente procedimento esecutivo la restituzione. Trattasi di circostanza insuperabile che non può dirsi elisa nella sua portata dirimente dalla prospettazione difensiva, costituente per il vero mera asserzione labiale, secondo la quale sia nell'uno che nell'altro sequestro gli orologi erano stati rinvenuti all'interno di una stessa valigia. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/11/2025 S'RE AL Sezíoric_Fen.à 1