Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Ordinanza collegiale 5 gennaio 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/04/2026, n. 6975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6975 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06975/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05435/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2023, proposto da AR CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Già M.I.-U.S.R. per la Lombardia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI TE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:
1. Dell'avviso trasmesso alla ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria in data 01.02.2023 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso ordinario docenti per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia;
2. Del D.D.G. prot. n. 341 del 20.02.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia, con la seguente motivazione: “Il titolo congiunto non rientra tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso”;
3. Del D.D.G. prot. n. 423 del 09.03.2023 e del relativo allegato del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario per la c.d.c. “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” – Regione Lombardia di appartenenza, in quanto vincitrice della procedura in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. NI PU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna i provvedimenti enucleati in epigrafe e ne domanda l’annullamento.
2. In particolare, la ricorrente riferisce di aver frequentato un corso quinquennale di studi di scuola secondaria di secondo grado, autorizzato nell’ambito della sperimentazione ministeriale nota come “Brocca”, avviato presso il Liceo Scientifico “M. Curie” di Tradate.
3. Il suddetto diploma, rilasciato nell’a.s. 2009/2010, ha consentito alla ricorrente l’inserimento nelle GPS a decorrere dall’anno 2021 e l’attribuzione di incarichi di supplenza per l’insegnamento nella scuola primaria.
4. A seguito dell’espletamento del concorso in epigrafe, che vedeva la ricorrente posizionarsi tra i vincitori per merito, l’Amministrazione scolastica ha disposto l’esclusione della stessa dalla procedura in parola, assumendo che il diploma posseduto dalla candidata non fosse idoneo ai fini dell’ammissione.
Infatti, il D.P.R. n. 19/2016 prevede, per l’accesso alla c.d.c. “A001”, di cui si discorre nella presente sede, la necessità di un ulteriore titolo che deve essere congiunto ad alcune delle lauree ivi previste, come stabilito nella tabella A del menzionato decreto. In particolare, la ricorrente è in possesso della Laurea LM-89 in Storia dell’Arte e quest’ultima deve essere congiunta ad alcuni diplomi per risultare idonea ai fini della relativa qualifica.
La ricorrente ritiene di essere in possesso di un diploma che, pur essendo stato conseguito con la c.d. sperimentazione di cui al progetto “Brocca”, sarebbe in sostanza di maturità scientifica, idoneo ai fini della classe di concorso di cui si discorre.
L’Amministrazione invece dissente da tale assunto.
A seguito dell’espletamento e del positivo superamento di tutte le prove concorsuali, la ricorrente riceveva difatti la comunicazione di esclusione dalla procedura, a causa del mancato riconoscimento del titolo di studio di cui si è detto come equipollente a quello di un ordinario diploma di istruzione superiore e nella specie di maturità scientifica.
5. La ricorrente contesta la legittimità sostanziale e procedimentale del provvedimento impugnato, deducendo, in sostanza:
- la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 259/2017, s.m.i., per la piena equipollenza del diploma posseduto con il diploma di maturità scientifica tradizionale;
- la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimo affidamento, per la mancata considerazione di tutte le circostanze del caso di specie con particolare riguardo al fatto che il diploma in questione non era mai stato contestato.
6. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza, e, con relazione degli Uffici competenti, hanno impugnato e contrastato le deduzioni ricorsuali, chiedendone il respingimento.
7. All’udienza in epigrafe, previa rituale integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
All’uopo, preliminarmente, si può rinviare ai precedenti della Sezione, tra cui le recenti sentenze 11 settembre 2025, n. 16177, ibidem n. 16176, ibidem n. 16173, 29 aprile 2025, n. 8357, nonché alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7058 del 2019.
In tali precedenti è stato chiarito che la questione del valore dei “diplomi Brocca” deve essere affrontata non con un approccio formalistico ma piuttosto in una prospettiva sostanziale, focalizzandosi sul concreto merito del titolo.
Inoltre va valorizzato il principio del legittimo affidamento, poiché la ricorrente era già inserita in graduatoria per le supplenze ed aveva svolto numerosi incarichi (circostanza non contestata in causa), maturando quindi legittime aspettative alla continuità di giudizio dell’Amministrazione, anche considerando l’evoluzione giurisprudenziale favorevole.
9. Sulla scorta di quanto sopra, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, in quanto esso esprime la ragione più liquida che si palesa dirimente ai fini della soluzione del presente giudizio.
Va premesso che sulla tematica del legittimo affidamento, a fronte di un orientamento della Sezione tradizionalmente rigoroso e restrittivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto negli ultimi anni di dover intervenire in senso più estensivo, in linea peraltro con gli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare, è stato affermato, in fattispecie mutatis mutandis analoga, che “ 4.1. La questione che forma oggetto della controversia è stata già affrontata da questa Sezione in un recente precedente (3 novembre 2023, n. 9488) intervenuto su fattispecie analoga attinente allo stesso concorso straordinario e nella quale le uniche differenze rinvenibili riguardano il fatto che la classe di concorso richiesta era la A022 – Regione Lombardia e che alla ricorrente era addebitata l’assenza nel suo piano di studi della materia “Lingua e letteratura latina”.
4.2. Invero, la pronuncia in commento, nel confermare la decisione appellata, ha ritenuto illegittima l’esclusione della candidata dal concorso valorizzando l’affidamento ingenerato in quest’ultima dal ripetuto conferimento di incarichi di supplenza in suo favore da parte della P.A. per l’insegnamento nella classe di concorso A022, da cui è stata invece esclusa in sede concorsuale a causa della citata carenza nel suo curriculum dell’esame di Lingua e letteratura latina.
4.2. La predetta pronuncia, riprendendo le affermazioni della sentenza di prime cure, ha evidenziato come l’insegnamento prestato negli anni dalla docente nella classe di concorso in questione, sia pure a titolo precario con contratti a tempo determinato, le abbia consentito di devolvere le sue capacità e la sua professionalità al servizio della pubblica istruzione e maturare “una considerevole esperienza nell’ambito dell’insegnamento che pare assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare”.
4.4. La Sezione, nella pronuncia ora riportata, ha dunque individuato nel comportamento della P.A. un’illegittima violazione dell’affidamento della candidata: e tale motivazione, estensibile al caso ora in esame attese le già ricordate similarità delle fattispecie, comporta la fondatezza del quarto motivo dell’appello in epigrafe, con efficacia assorbente rispetto agli altri motivi di gravame.
5. Al riguardo, infatti, le motivazioni esplicitate dalla sentenza n. 9488/2023 possono intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”) e dell’art. 74 c.p.a., che per le sentenze in forma semplificata dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” (cfr. C.d.S., Sez. VII, 19 novembre 2024, n. 9249; id., 19 marzo 2024, n. 2643; id., 2 novembre 2022, n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636).
5.1. Invero, il quadro normativo ora citato “dimostra che l’ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza, quand’anche redatta in maniera sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, centrale per il suo controllo, dovendosi rinvenire nella motivazione l’iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice (Cass. civ., I, 22 febbraio 2017, n. 4605)” (così C.d.S., Sez. VII, n. 9553/2022, cit.). Ne segue che, in base ai precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l’integrale richiamo alle motivazioni della sentenza di questa Sezione n. 9488/2023. ” (Cons. Stato, sez. VII, 1 dicembre 2024, n. 10003).
Il Collegio ritiene di dover dare continuità a questo orientamento.
In particolare, nel caso di specie rileva il comportamento serbato dall’Amministrazione, che ha affidato alla ricorrente incarichi di insegnamento, anche nella classe di concorso per cui è causa, per circa tre anni (circostanza incontestata in giudizio).
Vero è che si trattava di incarichi a tempo determinato, ma è altrettanto vero che si sarebbe in presenza di una discriminazione di tale tipologia di lavoro, in violazione dei principi UE, laddove si ritenesse di non dover considerare il ripetuto conferimento di contratti di tal genere come idoneo a ingenerare un legittimo affidamento in ordine al possesso del requisito (a meno ovviamente di comportamenti elusivi e/o ingannevoli del lavoratore, che fornisca documenti e attestazioni inveritieri, mendaci o falsi).
Occorre altresì notare che il diploma della ricorrente reca quale primaria denominazione “ Istruzione secondaria superiore - Ordine Classico, Scientifico, Magistrale ” seppure con specificazione “ socio psicopedagico (PR. BROCCA) ”, sicché la peculiarità della menzionata denominazione e del corso di studi seguito può avere generato ragionevolmente una seria convinzione in capo alla ricorrente in ordine alla validità dello stesso (anche) come diploma di maturità scientifica. Diversamente opinando, risulterebbe del resto poco chiara la stessa ratio della sperimentazione relativa al corso di studi in parola, atteso che la medesima sarebbe meno comprensibile ove il diploma in parola dovesse essere successivamente incasellato in modo perfettamente conforme — e non già secondo un criterio di ragionevolezza — in un corso di studi già esistente.
Deve inoltre rimarcarsi che la classe di concorso in parola è stata riformata dal D.M. 255/23, e adesso non prevede più la necessità, in caso di possesso della laurea in storia dell’arte, di un titolo congiunto di istruzione secondaria superiore (ma solo di determinati CFU).
Tale riforma non è applicabile alla causa ratione temporis perché la lex specialis di concorso è antecedente, ma contribuisce a confermare la non piena logicità ed intellegibilità del requisito richiesto in ordine al possesso del diploma pertinente nel caso di specie, in congiunzione con la laurea, per cui può ritenersi provata la sussistenza di un legittimo affidamento.
10. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, in particolare in relazione al secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, pertanto gli atti impugnati devono essere annullati, con tutte le conseguenze in ordine al pieno reintegro della posizione della ricorrente.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia, delle oggettive incertezze interpretative emerse nel tempo sul valore del titolo in questione e della successiva evoluzione giurisprudenziale anche del principio di legittimo affidamento, con il superamento sotto entrambi i profili degli orientamenti più restrittivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI VA, Presidente FF
NI PU, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PU | RI RI VA |
IL SEGRETARIO