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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16067/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli avv. Rossano Forneron Parte_1 C.F._1
e Monica ME
attore
contro
fu fu Controparte_1 Persona_1 CP_2 Persona_1 [...] fu fu fu CP_3 Persona_1 CP_4 Persona_1 CP_5
e fu Persona_1 CP_6 Persona_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni
Per parte attrice, come da p.c. 14.7.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare l'esclusivo diritto di proprietà del sig.
nato a [...] il [...], cod. fisc. sugli Parte_1 C.F._1 immobili siti in Pramollo (TO), censiti a Catasto Terreni, al Comune di Pramollo al Foglio 2, mappale 21 RD 1.11 RA 0.81 pascolo/prato Foglio 5, mappale 235 RD 0.37 RA 0.79 seminativo Foglio 5, mappale 264 RD 0.13 RA 0.28 seminativo Foglio 5, mappale 268 fabbricato rurale Foglio 5, mappale 289, RD 0.20 RA 0.42 seminativo Foglio 5, mappale 293, RD 2.41 RA 2.11 prato Foglio 5, mappale 298, RD 1.77 RA 0.95 bosco ceduo Foglio 5, mappale 324, RD 0.26 RA 0.17 pascolo Foglio 5, mappale 325, RD 0.60 RA 1.28 seminativo Foglio 5, mappale 374, RD 0.12 RA 0.26 seminativo Foglio 5, mappale 383, RD 1.70 RA 1.49 prato Foglio 7, mappale 210, RD 1.29 RA 1.31 seminativo Foglio 9, mappale 118, RD 0.30 RA 0.22 bosco alto Foglio 20 mappale 88, RD 3.47 RA 0.87 pascolo arborato per intervenuta usucapione ai sensi dell'art.1158 c.c.”.
1. Fatto e svolgimento del processo.
Espletato con esito negativo l'obbligatorio tentativo di mediazione, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio quali litisconsorti necessari fu Parte_1 Controparte_1
fu fu Persona_1 CP_2 Persona_1 CP_3 Persona_1 fu fu e fu CP_4 Persona_1 CP_5 Persona_1 CP_6
per sentire accertare l'acquisto della proprietà esclusiva, per maturata usucapione, Persona_1 dei terreni siti in Pramollo e distinti al catasto terreni al f. 2, mapp. 21, f. 5, mapp. 235, f. 5, mapp. 264, f. 5, mapp. 268; f. 5, mapp. 289, f. 5, mapp. 293, f. 5, mapp. 298, f. 5, mapp. 324, f. 5, mapp. 325, f. 5, mapp. 374, f. 5, mapp. 383, f. 7, mapp. 210, f. 9, mapp. 118, f. 20 mapp. 88, e chiedendo di ordinarne la trascrizione di legge. L'attore, per quanto d'interesse ai fini del decidere, allegava in sintesi:
- di occuparsi dal 1996 della coltivazione di tutti i terreni in Pramollo, sia quelli di proprietà del padre sia quelli posseduti da quasi un secolo e considerati beni di famiglia, benché Persona_2 catastalmente intestati ad altri;
- che i terreni oggetto di usucapione si trovano, nella maggior parte dei casi, nelle immediate vicinanze dei terreni che erano di proprietà della famiglia e che sono coltivati da questa sin da inizio Pt_1
900;
- che gli intestatari formali sono emigrati a fine Ottocento o inizio Novecento all'estero. I convenuti non si costituiva in giudizio. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali. Con ordinanza 27.1.2025, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva quindi la causa a decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
2. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Preliminarmente viene dichiarata la contumacia di fu Controparte_1 Persona_1 [...]
fu fu , fu CP_2 Persona_1 CP_3 Persona_1 CP_4 Per_1
fu e fu .
[...] CP_5 Persona_1 CP_6 Persona_1
Una breve premessa in punto contraddittorio. La domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i proprietari in danno dei quali l'usucapione di sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. 15619/2018). Nel caso di specie, la domanda di usucapione è stata correttamente svolta nei confronti degli intestatari catastali degli immobili, e dunque litisconsorti necessari nel presente giudizio.
Nel merito, è noto che i presupposti per l'acquisto a titolo originario – per usucapione – della proprietà di un bene immobile sono il possesso ad usucapionem e, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il trascorrere di un lasso di tempo individuato dalla legge in 20 anni. Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, secondo la regola generale di cui all'art. 2932 c.c., dimostrare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. 22667/2017). Invero, il possesso utile ad usucapire richiede la prova congiunta del corpus, ossia di un potere di fatto sulla cosa che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, nonché dell'animus rem sibi habendi, costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa come propria, quest'ultimo desumibile anche in via presuntiva e implicita dal corpus (Cass. n. 4931/2022; Cass. 23849/2018; Cass. n. 4332/2013). Il possesso deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità (v. artt. 1163-1167 c.c.). Nell'assolvimento dell'onere probatorio, pur sottolineandosi la necessità di rigore, “anche in materia di usucapione vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” propria del processo civile” (Cass. 20539/2017) e “la prova degli estremi integratori di un possesso ad usucapionem, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta e, pertanto, può essere fornita anche attraverso la (sola) prova testimoniale” (Cass. 20884/2023).
Alla luce della documentazione prodotta in atti ed esaminate le testimonianze assunte, la domanda dell'attore appare fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Nell'atto introduttivo, ha affermato di possedere personalmente i mappali per cui è Parte_1 causa dal 1996 (quando ha sostituito il padre nell'attività agricola) e, da quella data, Persona_3 di godervi uti dominus, in modo pacifico ed incontestato, disponendovi pubblicamente quali cose notoriamente proprie, occupandosi dei lavori agricoli (fienagione, taglio dell'erba, coltivazione di patate, pascolo di pecore) e sobbarcandosi il pagamento delle relative tasse. In tal senso, sostiene l'attore di aver acquistato per usucapione la piena proprietà dei terreni per cui è causa.
Dette allegazioni hanno trovato pieno riscontro nei documenti depositati e all'esito dell'istruttoria orale, e in particolare nelle dichiarazioni rese all'udienza del 7.11.2024 dai testi e Testimone_1
Testimone_2
L'attore ha provato che la sua famiglia si è presa carico, per quasi un secolo, del pagamento delle tasse sui terreni oggetto di usucapione – in luogo dei proprietari formali dei terreni che si sono disinteressati agli stessi, – come desumibile dalle cartelle di pagamento e ricevute di pagamento allegate (docc. 2-5), che i hanno conservato negli anni. CP_7
I testi escussi hanno altresì confermato gli assunti attorei, riferendo in maniera univoca sulle modalità di possesso e utilizzo dei terreni da parte dell'attore “…e successivamente mio Parte_1 fratello e li ho sempre visti prendersi cura dei terreni, fare legna, fienagione, piantare e raccogliere patate, tenere puliti i terreni come se fossero proprietari” (dichiarazione del teste Testimone_1
e “Ho sempre visto mio fratello fare fieno, coltivare patate, portare al pascolo le pecore sui Pt_1 terreni che mi sono stati rammostrati in planimetria” (dichiarazione della teste . Testimone_2
In ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale, pacifico e ininterrotto, uti dominus, in capo agli attori, dell'immobile oggetto di causa. L'obbligo di trascrizione della sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulla regolazione delle spese di lite Parte attrice ha chiesto la rifusione delle spese di lite solo per il caso di costituzione in giudizio – e opposizione- dei convenuti;
quindi, nulla deve essere posto a carico dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di fu fu Controparte_1 Persona_1 CP_2 Per_1
fu fu
[...] CP_3 Persona_1 CP_4 Persona_1 CP_5 fu e fu
[...] Persona_1 CP_6 Persona_1
- accerta l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158 c.c. a favore di (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1960 e residente a [...], della proprietà esclusiva dei terreni siti in Pramollo e distinti al catasto terreni al: Foglio 2, mappale 21 RD 1.11 RA 0.81; Foglio 5, mappale 235 RD 0.37 RA 0.79; Foglio 5, mappale 264 RD 0.13 RA 0.28; Foglio 5, mappale 268; Foglio 5, mappale 289, RD 0.20 RA 0.42; Foglio 5, mappale 293, RD 2.41 RA 2.11; Foglio 5, mappale 298, RD 1.77 RA 0.95; Foglio 5, mappale 324, RD 0.26 RA 0.17; Foglio 5, mappale 325, RD 0.60 RA 1.28; Foglio 5, mappale 374, RD 0.12 RA 0.26; Foglio 5, mappale 383, RD 1.70 RA 1.49; Foglio 7, mappale 210, RD 1.29 RA 1.31; Foglio 9, mappale 118, RD 0.30 RA 0.22; Foglio 20 mappale 88, RD 3.47 RA 0.87.
- nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, 23.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Paola Demaria (Bozza redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Elisa Carità).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16067/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli avv. Rossano Forneron Parte_1 C.F._1
e Monica ME
attore
contro
fu fu Controparte_1 Persona_1 CP_2 Persona_1 [...] fu fu fu CP_3 Persona_1 CP_4 Persona_1 CP_5
e fu Persona_1 CP_6 Persona_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni
Per parte attrice, come da p.c. 14.7.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare l'esclusivo diritto di proprietà del sig.
nato a [...] il [...], cod. fisc. sugli Parte_1 C.F._1 immobili siti in Pramollo (TO), censiti a Catasto Terreni, al Comune di Pramollo al Foglio 2, mappale 21 RD 1.11 RA 0.81 pascolo/prato Foglio 5, mappale 235 RD 0.37 RA 0.79 seminativo Foglio 5, mappale 264 RD 0.13 RA 0.28 seminativo Foglio 5, mappale 268 fabbricato rurale Foglio 5, mappale 289, RD 0.20 RA 0.42 seminativo Foglio 5, mappale 293, RD 2.41 RA 2.11 prato Foglio 5, mappale 298, RD 1.77 RA 0.95 bosco ceduo Foglio 5, mappale 324, RD 0.26 RA 0.17 pascolo Foglio 5, mappale 325, RD 0.60 RA 1.28 seminativo Foglio 5, mappale 374, RD 0.12 RA 0.26 seminativo Foglio 5, mappale 383, RD 1.70 RA 1.49 prato Foglio 7, mappale 210, RD 1.29 RA 1.31 seminativo Foglio 9, mappale 118, RD 0.30 RA 0.22 bosco alto Foglio 20 mappale 88, RD 3.47 RA 0.87 pascolo arborato per intervenuta usucapione ai sensi dell'art.1158 c.c.”.
1. Fatto e svolgimento del processo.
Espletato con esito negativo l'obbligatorio tentativo di mediazione, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio quali litisconsorti necessari fu Parte_1 Controparte_1
fu fu Persona_1 CP_2 Persona_1 CP_3 Persona_1 fu fu e fu CP_4 Persona_1 CP_5 Persona_1 CP_6
per sentire accertare l'acquisto della proprietà esclusiva, per maturata usucapione, Persona_1 dei terreni siti in Pramollo e distinti al catasto terreni al f. 2, mapp. 21, f. 5, mapp. 235, f. 5, mapp. 264, f. 5, mapp. 268; f. 5, mapp. 289, f. 5, mapp. 293, f. 5, mapp. 298, f. 5, mapp. 324, f. 5, mapp. 325, f. 5, mapp. 374, f. 5, mapp. 383, f. 7, mapp. 210, f. 9, mapp. 118, f. 20 mapp. 88, e chiedendo di ordinarne la trascrizione di legge. L'attore, per quanto d'interesse ai fini del decidere, allegava in sintesi:
- di occuparsi dal 1996 della coltivazione di tutti i terreni in Pramollo, sia quelli di proprietà del padre sia quelli posseduti da quasi un secolo e considerati beni di famiglia, benché Persona_2 catastalmente intestati ad altri;
- che i terreni oggetto di usucapione si trovano, nella maggior parte dei casi, nelle immediate vicinanze dei terreni che erano di proprietà della famiglia e che sono coltivati da questa sin da inizio Pt_1
900;
- che gli intestatari formali sono emigrati a fine Ottocento o inizio Novecento all'estero. I convenuti non si costituiva in giudizio. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali. Con ordinanza 27.1.2025, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva quindi la causa a decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
2. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Preliminarmente viene dichiarata la contumacia di fu Controparte_1 Persona_1 [...]
fu fu , fu CP_2 Persona_1 CP_3 Persona_1 CP_4 Per_1
fu e fu .
[...] CP_5 Persona_1 CP_6 Persona_1
Una breve premessa in punto contraddittorio. La domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i proprietari in danno dei quali l'usucapione di sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. 15619/2018). Nel caso di specie, la domanda di usucapione è stata correttamente svolta nei confronti degli intestatari catastali degli immobili, e dunque litisconsorti necessari nel presente giudizio.
Nel merito, è noto che i presupposti per l'acquisto a titolo originario – per usucapione – della proprietà di un bene immobile sono il possesso ad usucapionem e, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il trascorrere di un lasso di tempo individuato dalla legge in 20 anni. Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, secondo la regola generale di cui all'art. 2932 c.c., dimostrare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. 22667/2017). Invero, il possesso utile ad usucapire richiede la prova congiunta del corpus, ossia di un potere di fatto sulla cosa che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, nonché dell'animus rem sibi habendi, costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa come propria, quest'ultimo desumibile anche in via presuntiva e implicita dal corpus (Cass. n. 4931/2022; Cass. 23849/2018; Cass. n. 4332/2013). Il possesso deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità (v. artt. 1163-1167 c.c.). Nell'assolvimento dell'onere probatorio, pur sottolineandosi la necessità di rigore, “anche in materia di usucapione vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” propria del processo civile” (Cass. 20539/2017) e “la prova degli estremi integratori di un possesso ad usucapionem, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta e, pertanto, può essere fornita anche attraverso la (sola) prova testimoniale” (Cass. 20884/2023).
Alla luce della documentazione prodotta in atti ed esaminate le testimonianze assunte, la domanda dell'attore appare fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Nell'atto introduttivo, ha affermato di possedere personalmente i mappali per cui è Parte_1 causa dal 1996 (quando ha sostituito il padre nell'attività agricola) e, da quella data, Persona_3 di godervi uti dominus, in modo pacifico ed incontestato, disponendovi pubblicamente quali cose notoriamente proprie, occupandosi dei lavori agricoli (fienagione, taglio dell'erba, coltivazione di patate, pascolo di pecore) e sobbarcandosi il pagamento delle relative tasse. In tal senso, sostiene l'attore di aver acquistato per usucapione la piena proprietà dei terreni per cui è causa.
Dette allegazioni hanno trovato pieno riscontro nei documenti depositati e all'esito dell'istruttoria orale, e in particolare nelle dichiarazioni rese all'udienza del 7.11.2024 dai testi e Testimone_1
Testimone_2
L'attore ha provato che la sua famiglia si è presa carico, per quasi un secolo, del pagamento delle tasse sui terreni oggetto di usucapione – in luogo dei proprietari formali dei terreni che si sono disinteressati agli stessi, – come desumibile dalle cartelle di pagamento e ricevute di pagamento allegate (docc. 2-5), che i hanno conservato negli anni. CP_7
I testi escussi hanno altresì confermato gli assunti attorei, riferendo in maniera univoca sulle modalità di possesso e utilizzo dei terreni da parte dell'attore “…e successivamente mio Parte_1 fratello e li ho sempre visti prendersi cura dei terreni, fare legna, fienagione, piantare e raccogliere patate, tenere puliti i terreni come se fossero proprietari” (dichiarazione del teste Testimone_1
e “Ho sempre visto mio fratello fare fieno, coltivare patate, portare al pascolo le pecore sui Pt_1 terreni che mi sono stati rammostrati in planimetria” (dichiarazione della teste . Testimone_2
In ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale, pacifico e ininterrotto, uti dominus, in capo agli attori, dell'immobile oggetto di causa. L'obbligo di trascrizione della sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulla regolazione delle spese di lite Parte attrice ha chiesto la rifusione delle spese di lite solo per il caso di costituzione in giudizio – e opposizione- dei convenuti;
quindi, nulla deve essere posto a carico dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di fu fu Controparte_1 Persona_1 CP_2 Per_1
fu fu
[...] CP_3 Persona_1 CP_4 Persona_1 CP_5 fu e fu
[...] Persona_1 CP_6 Persona_1
- accerta l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158 c.c. a favore di (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1960 e residente a [...], della proprietà esclusiva dei terreni siti in Pramollo e distinti al catasto terreni al: Foglio 2, mappale 21 RD 1.11 RA 0.81; Foglio 5, mappale 235 RD 0.37 RA 0.79; Foglio 5, mappale 264 RD 0.13 RA 0.28; Foglio 5, mappale 268; Foglio 5, mappale 289, RD 0.20 RA 0.42; Foglio 5, mappale 293, RD 2.41 RA 2.11; Foglio 5, mappale 298, RD 1.77 RA 0.95; Foglio 5, mappale 324, RD 0.26 RA 0.17; Foglio 5, mappale 325, RD 0.60 RA 1.28; Foglio 5, mappale 374, RD 0.12 RA 0.26; Foglio 5, mappale 383, RD 1.70 RA 1.49; Foglio 7, mappale 210, RD 1.29 RA 1.31; Foglio 9, mappale 118, RD 0.30 RA 0.22; Foglio 20 mappale 88, RD 3.47 RA 0.87.
- nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, 23.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Paola Demaria (Bozza redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Elisa Carità).