Art. 1. Articolo unico
L' art. 3 del regio decreto 8 aprile 1940, n. 830 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio legislativo e' diretto da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni superiori. Fanno parte dell'Ufficio un magistrato di cassazione e sei magistrati di qualifica non superiore a magistrato di corte d'appello, appartenenti al personale addetto al Ministero. L'assegnazione all'Ufficio e' disposta con decreto del Ministro. Il decreto di assegnazione all'Ufficio puo' essere in ogni tempo revocato.
In caso di assenza o impedimento del magistrato dirigente l'Ufficio, le funzioni vicarie sono esercitate dal magistrato di cassazione o da uno dei magistrati di appello designati dal Ministro".
L' art. 3 del regio decreto 8 aprile 1940, n. 830 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio legislativo e' diretto da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni superiori. Fanno parte dell'Ufficio un magistrato di cassazione e sei magistrati di qualifica non superiore a magistrato di corte d'appello, appartenenti al personale addetto al Ministero. L'assegnazione all'Ufficio e' disposta con decreto del Ministro. Il decreto di assegnazione all'Ufficio puo' essere in ogni tempo revocato.
In caso di assenza o impedimento del magistrato dirigente l'Ufficio, le funzioni vicarie sono esercitate dal magistrato di cassazione o da uno dei magistrati di appello designati dal Ministro".