TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL OM Presidente dott.ssa ET MA NC Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21.10.2025, assunto in decisione in data 20.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
AN CO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vimercate, via Bice Cremagnani n.22;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Laura Arreghini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arcore, via Foppa n.7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione consensuale dei coniugi ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bernareggio di farne annotazione a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, impegnandosi reciprocamente a mantenere un comportamento improntato al rispetto e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
2) La minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, con la conseguenza che tutte le scelte educative, scolastiche e di salute relative alle stesse andranno condivise tra i due genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separata limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare ed anzi garantire il sano e corretto sviluppo del rapporto tra i figli e l'altro genitore.
3)La casa coniugale viene dunque assegnata al sig. La sig.ra è già uscita dalla casa Parte_2 Pt_1 coniugale ed attualmente risiede in Carnate, via Pascoli, presso i suoi genitori.
4) Circa i diritti di visita a) La minore risiederà stabilmente durante la settimana presso l'abitazione coniugale;
la madre eserciterà il proprio diritto di visita trascorrendo con la minore una giornata intera ogni settimana, o il sabato oppure la domenica, secondo un calendario concordato tra le parti, nel rispetto delle esigenze della minore.
La minore, qualora nel prossimo anno scolastico, dovesse rientrare per l'ora di pranzo (dovrebbero essere previste anche delle lezioni pomeridiane, tranne un giorno a Settimana e il mezzo di trasposto che utilizzerà lo prenderà dove vive la madre), potrà pranzare con la madre.
b) In occasione delle festività natalizie dell'anno 2025, la Vigilia di Natale sarà trascorsa con la madre, mentre la giornata del 25 dicembre sarà trascorsa con il padre e Santo EF con la madre, l'ultimo dell'anno con il padre e l'Epifania con la madre;
l'anno seguente i giorni detti verranno invertiti e così di seguito. La festività della Pasqua 2026 sarà trascorsa con il padre, mentre il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con la madre;
l'anno seguente i giorni detti verranno invertiti e così di seguito. In merito ai ponti festivi
(es. 1° maggio, 2 giugno, ecc.), i genitori si alterneranno nella gestione della minore, secondo un criterio di alternanza.
c) Quanto alle vacanze estive: la figlia trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze estive i genitori si impegnano a comunicare il luogo di permanenza della minore e lasceranno che la stessa possa essere raggiunta telefonicamente, anche ogni giorno, dall'altro genitore.
d) . Durante la Festa della Mamma o del papà la figlia starà con il genitore festeggiato e così lo stesso per quanto riguarda i compleanni dei genitori. In occasione di particolari ricorrenze o feste importanti per la vita della figlia (compleanno, diploma, laurea,, saggi sportivi), entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a concedere il diritto di visita all'altro genitore. Ciascun genitore nelle giornate in cui i figli non staranno con loro, potrà fare videochiamate o raggiungerli telefonicamente in orari compatibili con i loro impegni scolastici e/o sportivi.
e) Il sig. quando non sarà impossibilitato da esigenze lavorative, provvederà Parte_2 all'accompagnamento ed al ritiro della minore presso l'abitazione dei nonni materni.
f) I diritti di visita sopra indicati potranno essere derogati sempre con l'accordo delle parti.
g) La madre della minore attualmente convive con i propri genitori e, allo stato, non dispone di un'abitazione idonea a garantire alla minore uno spazio personale autonomo, non essendo presente una stanza dedicata ove la minore possa pernottare stabilmente;
la sig.ra , infatti, dorme sul divano letto Pt_1 della sala della casa dei genitori. Appena (ci si augura nel più breve periodo di tempo possibile) la madre disporrà di un'abitazione, con uno spazio più congruo per la minore, e saranno previsti anche dei pernottamenti di con la sig.ra . Al fine anche di favorire un progressivo e più stabile rapporto Per_1 Pt_1 tra la minore e la madre, i coniugi hanno già preso contatti presso l'U.O.N.P.I.A. di Usmate Velate, al fine di facilitare una frequentazione più continuativa e serena tra madre e figlia.
5) Il sig. procederà autonomamente al mantenimento della minore quando la stessa risiederà Parte_2 presso la casa coniugale;
anche tutte le spese straordinarie della minore, come previsto dal Protocollo di
NZ (qui allegato) saranno a totale carico del sig. e ciò fino a quanto la sig.ra non avrà Parte_2 Pt_1 trovato un'occupazione che le possa permettere il sostentamento di sé stessa e della figlia.
6)La signora acconsente a che l'intero importo dell'assegno unico previsto per la figlia minore venga Pt_1 percepito unicamente dal sig. in quanto genitore collocatario;
Parte_2
7) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie, che attualmente non ha una propria Parte_2 occupazione lavorativa, con il versamento dell'importo mensile di euro 300.00, per dodici mensilità all'anno, entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso per separazione;
la sig.ra si impegna a reperire, nel più breve Pt_1 tempo possibile, un'occupazione lavorativa;
non appena la stessa avrà trovato un'occupazione, che le permetta il proprio sostentamento, il sig. non sarà più obbligato a versare l'assegno di Parte_2 mantenimento sopra detto.
8) il sig. provvederà altresì a corrispondere alla consorte, al momento della sottoscrizione Parte_2 della presente, l'importo di euro 8500, corrispondente al valore attuale della metà dell'autoveicolo intestato al sig. ma rientrante nella comunione dei beni. Il sig. corrisponderà altresì Parte_2 Parte_2
l'importo di euro 20.000 corrispondente alla metà del valore del conto corrente cointestato.
9) Il Sig. si impegna, altresì, a corrispondere euro 2500 per le migliorie della abitazione Parte_2 effettuate dai coniugi durante la loro coabitazione: nello specifico le tende esterne, le inferriate e l'impianto di aria condizionata. Con il pagamento degli importi sopra detti, la signora rinuncia a Pt_1 richiedere qualsiasi altro importo per le migliorie suddette e per qualsivoglia altra ragione. a trasferire la propria residenza, che attualmente risulta essere ancora quella della casa coniugale.
10) Tutte le condizioni ivi indicate, avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del ricorso introduttivo.
11) Le Spese legali del presente giudizio di separazione sono integralmente compensate Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.6.2006 a Bernareggio (MI); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata (1.5.2011); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.11.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 01.5.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 21.10.2025, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Bernareggio in data 8.6.2006 (atto n. 7 parte II -serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bernareggio), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
CL OM
Il Giudice relatore
ET MA NC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL OM Presidente dott.ssa ET MA NC Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21.10.2025, assunto in decisione in data 20.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
AN CO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vimercate, via Bice Cremagnani n.22;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Laura Arreghini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arcore, via Foppa n.7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione consensuale dei coniugi ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bernareggio di farne annotazione a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, impegnandosi reciprocamente a mantenere un comportamento improntato al rispetto e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
2) La minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, con la conseguenza che tutte le scelte educative, scolastiche e di salute relative alle stesse andranno condivise tra i due genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separata limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare ed anzi garantire il sano e corretto sviluppo del rapporto tra i figli e l'altro genitore.
3)La casa coniugale viene dunque assegnata al sig. La sig.ra è già uscita dalla casa Parte_2 Pt_1 coniugale ed attualmente risiede in Carnate, via Pascoli, presso i suoi genitori.
4) Circa i diritti di visita a) La minore risiederà stabilmente durante la settimana presso l'abitazione coniugale;
la madre eserciterà il proprio diritto di visita trascorrendo con la minore una giornata intera ogni settimana, o il sabato oppure la domenica, secondo un calendario concordato tra le parti, nel rispetto delle esigenze della minore.
La minore, qualora nel prossimo anno scolastico, dovesse rientrare per l'ora di pranzo (dovrebbero essere previste anche delle lezioni pomeridiane, tranne un giorno a Settimana e il mezzo di trasposto che utilizzerà lo prenderà dove vive la madre), potrà pranzare con la madre.
b) In occasione delle festività natalizie dell'anno 2025, la Vigilia di Natale sarà trascorsa con la madre, mentre la giornata del 25 dicembre sarà trascorsa con il padre e Santo EF con la madre, l'ultimo dell'anno con il padre e l'Epifania con la madre;
l'anno seguente i giorni detti verranno invertiti e così di seguito. La festività della Pasqua 2026 sarà trascorsa con il padre, mentre il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con la madre;
l'anno seguente i giorni detti verranno invertiti e così di seguito. In merito ai ponti festivi
(es. 1° maggio, 2 giugno, ecc.), i genitori si alterneranno nella gestione della minore, secondo un criterio di alternanza.
c) Quanto alle vacanze estive: la figlia trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze estive i genitori si impegnano a comunicare il luogo di permanenza della minore e lasceranno che la stessa possa essere raggiunta telefonicamente, anche ogni giorno, dall'altro genitore.
d) . Durante la Festa della Mamma o del papà la figlia starà con il genitore festeggiato e così lo stesso per quanto riguarda i compleanni dei genitori. In occasione di particolari ricorrenze o feste importanti per la vita della figlia (compleanno, diploma, laurea,, saggi sportivi), entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a concedere il diritto di visita all'altro genitore. Ciascun genitore nelle giornate in cui i figli non staranno con loro, potrà fare videochiamate o raggiungerli telefonicamente in orari compatibili con i loro impegni scolastici e/o sportivi.
e) Il sig. quando non sarà impossibilitato da esigenze lavorative, provvederà Parte_2 all'accompagnamento ed al ritiro della minore presso l'abitazione dei nonni materni.
f) I diritti di visita sopra indicati potranno essere derogati sempre con l'accordo delle parti.
g) La madre della minore attualmente convive con i propri genitori e, allo stato, non dispone di un'abitazione idonea a garantire alla minore uno spazio personale autonomo, non essendo presente una stanza dedicata ove la minore possa pernottare stabilmente;
la sig.ra , infatti, dorme sul divano letto Pt_1 della sala della casa dei genitori. Appena (ci si augura nel più breve periodo di tempo possibile) la madre disporrà di un'abitazione, con uno spazio più congruo per la minore, e saranno previsti anche dei pernottamenti di con la sig.ra . Al fine anche di favorire un progressivo e più stabile rapporto Per_1 Pt_1 tra la minore e la madre, i coniugi hanno già preso contatti presso l'U.O.N.P.I.A. di Usmate Velate, al fine di facilitare una frequentazione più continuativa e serena tra madre e figlia.
5) Il sig. procederà autonomamente al mantenimento della minore quando la stessa risiederà Parte_2 presso la casa coniugale;
anche tutte le spese straordinarie della minore, come previsto dal Protocollo di
NZ (qui allegato) saranno a totale carico del sig. e ciò fino a quanto la sig.ra non avrà Parte_2 Pt_1 trovato un'occupazione che le possa permettere il sostentamento di sé stessa e della figlia.
6)La signora acconsente a che l'intero importo dell'assegno unico previsto per la figlia minore venga Pt_1 percepito unicamente dal sig. in quanto genitore collocatario;
Parte_2
7) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie, che attualmente non ha una propria Parte_2 occupazione lavorativa, con il versamento dell'importo mensile di euro 300.00, per dodici mensilità all'anno, entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso per separazione;
la sig.ra si impegna a reperire, nel più breve Pt_1 tempo possibile, un'occupazione lavorativa;
non appena la stessa avrà trovato un'occupazione, che le permetta il proprio sostentamento, il sig. non sarà più obbligato a versare l'assegno di Parte_2 mantenimento sopra detto.
8) il sig. provvederà altresì a corrispondere alla consorte, al momento della sottoscrizione Parte_2 della presente, l'importo di euro 8500, corrispondente al valore attuale della metà dell'autoveicolo intestato al sig. ma rientrante nella comunione dei beni. Il sig. corrisponderà altresì Parte_2 Parte_2
l'importo di euro 20.000 corrispondente alla metà del valore del conto corrente cointestato.
9) Il Sig. si impegna, altresì, a corrispondere euro 2500 per le migliorie della abitazione Parte_2 effettuate dai coniugi durante la loro coabitazione: nello specifico le tende esterne, le inferriate e l'impianto di aria condizionata. Con il pagamento degli importi sopra detti, la signora rinuncia a Pt_1 richiedere qualsiasi altro importo per le migliorie suddette e per qualsivoglia altra ragione. a trasferire la propria residenza, che attualmente risulta essere ancora quella della casa coniugale.
10) Tutte le condizioni ivi indicate, avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del ricorso introduttivo.
11) Le Spese legali del presente giudizio di separazione sono integralmente compensate Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.6.2006 a Bernareggio (MI); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata (1.5.2011); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.11.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 01.5.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 21.10.2025, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Bernareggio in data 8.6.2006 (atto n. 7 parte II -serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bernareggio), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
CL OM
Il Giudice relatore
ET MA NC