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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2653/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 42 48121 RAVENNA Parte_1
presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. assumendo di avere prestato attività di difesa giudiziale Parte_1
d'ufficio in un procedimento penale promosso davanti al Giudice di Pace di Ravenna a
1 carico di o per il reato di cui all'art. 582 c.p., ha agito in Controparte_1 CP_1
giudizio davanti al medesimo Giudice nei confronti dell o per CP_1 CP_1
sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della complessiva somma di €
1.182,62, oltre a interessi legali, a titolo di compenso professionale relativo alla predetta attività difensiva.
Il convenuto è rimasto contumace.
Con sentenza n. 194/2022 depositata in data 21/03/2022 il Giudice di Pace di Ravenna ha respinto la domanda proposta dall'avv. con la seguente motivazione: Pt_1
“... la domanda è risultata infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che sfornita di supporto probatorio in ordine alla effettiva attività professionale come asseritamente svolta dall'attrice. Dal verbale di udienza del 1.09.2020 – unico documento probatorio allegato in atti – risulta che l'attrice era stata nominata difensore di ufficio dell'imputato ai sensi del 4° comma dell'art. 97 c.p.p. poiché prontamente reperibile in aula, in quanto il difensore di fiducia avv. Luca Donelli non si era presentato. Il processo, pertanto, era stato rinviato per l'istruttoria dibattimentale. Agli atti del presente procedimento non risulta che l'attrice avesse svolto ulteriore attività, se non
l'estrazione della copia del verbale dell'udienza suddetta. Non risulta documentato, infatti, né la partecipazione alla successiva udienza, né alla chiusura del dibattimento.
Ciò consente di affermare che alcun compenso risulta dovuto per l'asserita attività professionale come richiesta, concretizzatasi in una mera sostituzione di un collega e posto che la professionista si trovasse in aula, prontamente reperibile, in quanto chiamata per l'espletamento di altri e propri impegni professionali”.
L'avv. ha ritualmente proposto appello davanti a questo Tribunale avverso la Pt_1
sentenza de qua, osservando che l'attività difensiva svolta dall'appellante in favore e nell'interesse dell'appellato, risultante dal verbale di udienza del 01/09/2020, era consistita nell'esame degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Parte_2
, nell'esame delle notifiche dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di
[...]
citazione a giudizio, nella partecipazione all'udienza del 01/09/2020, nell'esame della
2 costituzione di parte civile, di cui era stata eccepita e dichiarata l'inammissibilità, nonché nella formulazione delle richieste istruttorie;
attività per la quale la professionista aveva inutilmente inviato al suo assistito preavviso di parcella per la complessiva somma di € 1.182,62.
L'Erraqioui o è rimasto contumace anche nel giudizio di secondo grado. CP_1
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le prestazioni di difesa giudiziale esposte dall'avv. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e Pt_1
nei successivi scritti difensivi risultano comprovate dalla documentazione prodotta, e in particolare dal verbale di udienza del 01/09/2020, dal quale si evince che l'odierna appellante, nominata alla stessa udienza difensore d'ufficio dell o a CP_1 CP_1
norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p., ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della querela presentata nei confronti del suo assistito, nonché l'inammissibilità della costituzione di parte civile della persona offesa, e che quest'ultima eccezione è stata accolta dal Giudice di Pace;
risulta inoltre dallo stesso verbale che l'avv. in Pt_1
seguito alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ha formulato richieste istruttorie nell'interesse dell'imputato, accolte dal Giudice di Pace, che ha fissato una successiva udienza per l'esame dei testi e dell'imputato.
Ulteriore elemento probatorio a favore dell'attrice-appellante è costituito dalla mancata risposta all'interrogatorio formale ritualmente deferito alla controparte nel giudizio di primo grado.
Per la suddetta attività difensiva si ritiene congruo, in base ai parametri forensi di cui al
D.M. n. 55/2014 (stante l'assenza di determinazioni convenzionali), un compenso professionale complessivo pari a € 1.182,62, così come quantificato nel preavviso di parcella del 01/12/2020, prodotto come doc. 2 nel giudizio di primo grado (€ 360,00 per la fase di studio della controversia ed € 450,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. e marche per copie).
3 La domanda proposta dall'avv. deve pertanto trovare accoglimento per l'intera Pt_1
somma richiesta, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza appellata, condanna o al Controparte_1 CP_1
pagamento in favore di della somma di € 1.182,62 (comprensiva di Parte_1
rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. e marche per copie), oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna o a rifondere a le spese dei Controparte_1 CP_1 Parte_1
due gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 27,00 per anticipazioni ed €
1.800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna il giorno 03/02/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2653/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 42 48121 RAVENNA Parte_1
presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. assumendo di avere prestato attività di difesa giudiziale Parte_1
d'ufficio in un procedimento penale promosso davanti al Giudice di Pace di Ravenna a
1 carico di o per il reato di cui all'art. 582 c.p., ha agito in Controparte_1 CP_1
giudizio davanti al medesimo Giudice nei confronti dell o per CP_1 CP_1
sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della complessiva somma di €
1.182,62, oltre a interessi legali, a titolo di compenso professionale relativo alla predetta attività difensiva.
Il convenuto è rimasto contumace.
Con sentenza n. 194/2022 depositata in data 21/03/2022 il Giudice di Pace di Ravenna ha respinto la domanda proposta dall'avv. con la seguente motivazione: Pt_1
“... la domanda è risultata infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che sfornita di supporto probatorio in ordine alla effettiva attività professionale come asseritamente svolta dall'attrice. Dal verbale di udienza del 1.09.2020 – unico documento probatorio allegato in atti – risulta che l'attrice era stata nominata difensore di ufficio dell'imputato ai sensi del 4° comma dell'art. 97 c.p.p. poiché prontamente reperibile in aula, in quanto il difensore di fiducia avv. Luca Donelli non si era presentato. Il processo, pertanto, era stato rinviato per l'istruttoria dibattimentale. Agli atti del presente procedimento non risulta che l'attrice avesse svolto ulteriore attività, se non
l'estrazione della copia del verbale dell'udienza suddetta. Non risulta documentato, infatti, né la partecipazione alla successiva udienza, né alla chiusura del dibattimento.
Ciò consente di affermare che alcun compenso risulta dovuto per l'asserita attività professionale come richiesta, concretizzatasi in una mera sostituzione di un collega e posto che la professionista si trovasse in aula, prontamente reperibile, in quanto chiamata per l'espletamento di altri e propri impegni professionali”.
L'avv. ha ritualmente proposto appello davanti a questo Tribunale avverso la Pt_1
sentenza de qua, osservando che l'attività difensiva svolta dall'appellante in favore e nell'interesse dell'appellato, risultante dal verbale di udienza del 01/09/2020, era consistita nell'esame degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Parte_2
, nell'esame delle notifiche dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di
[...]
citazione a giudizio, nella partecipazione all'udienza del 01/09/2020, nell'esame della
2 costituzione di parte civile, di cui era stata eccepita e dichiarata l'inammissibilità, nonché nella formulazione delle richieste istruttorie;
attività per la quale la professionista aveva inutilmente inviato al suo assistito preavviso di parcella per la complessiva somma di € 1.182,62.
L'Erraqioui o è rimasto contumace anche nel giudizio di secondo grado. CP_1
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le prestazioni di difesa giudiziale esposte dall'avv. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e Pt_1
nei successivi scritti difensivi risultano comprovate dalla documentazione prodotta, e in particolare dal verbale di udienza del 01/09/2020, dal quale si evince che l'odierna appellante, nominata alla stessa udienza difensore d'ufficio dell o a CP_1 CP_1
norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p., ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della querela presentata nei confronti del suo assistito, nonché l'inammissibilità della costituzione di parte civile della persona offesa, e che quest'ultima eccezione è stata accolta dal Giudice di Pace;
risulta inoltre dallo stesso verbale che l'avv. in Pt_1
seguito alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ha formulato richieste istruttorie nell'interesse dell'imputato, accolte dal Giudice di Pace, che ha fissato una successiva udienza per l'esame dei testi e dell'imputato.
Ulteriore elemento probatorio a favore dell'attrice-appellante è costituito dalla mancata risposta all'interrogatorio formale ritualmente deferito alla controparte nel giudizio di primo grado.
Per la suddetta attività difensiva si ritiene congruo, in base ai parametri forensi di cui al
D.M. n. 55/2014 (stante l'assenza di determinazioni convenzionali), un compenso professionale complessivo pari a € 1.182,62, così come quantificato nel preavviso di parcella del 01/12/2020, prodotto come doc. 2 nel giudizio di primo grado (€ 360,00 per la fase di studio della controversia ed € 450,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. e marche per copie).
3 La domanda proposta dall'avv. deve pertanto trovare accoglimento per l'intera Pt_1
somma richiesta, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza appellata, condanna o al Controparte_1 CP_1
pagamento in favore di della somma di € 1.182,62 (comprensiva di Parte_1
rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. e marche per copie), oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna o a rifondere a le spese dei Controparte_1 CP_1 Parte_1
due gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 27,00 per anticipazioni ed €
1.800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna il giorno 03/02/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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