Articolo 5 della Legge 11 febbraio 1970, n. 27
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 marzo 1970
Art. 5.

Il contingente di personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233 , e' elevato, in conseguenza degli aumenti di organico di cui al precedente articolo 2, da 154.500 a 156.269 dal 1 gennaio 1970 e da 154.500 a 158.038 dal 1 gennaio 1971.
Il contingente di operatori e operatrici di commutazione e prenotazione telefonica costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui al penultimo comma dell' articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233 , e' elevato da 6.633 a 6.783 dal 1 gennaio 1970 e da 6.633 a 6.909 dal 1 gennaio 1971.
Entrata in vigore il 8 marzo 1970