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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 38 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(C.F.: ), con sede in Trapani nel Piazzale Falcone e Controparte_1 P.IVA_1
Borsellino, 12, in persona del suo amministratore pro-tempore, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza dei Sig.ri nata a [...] il [...] e ivi CP_2
residente nella via Garibaldi n. 21 codice fiscale , e C.F._1 CP_3
nato a [...] il [...] e ivi residente nella via IV novembre b n. 8, codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore D'Angelo del foro di C.F._2
Trapani in forza di procura generale alle liti in atti;
appellante contro
in persona del procuratore speciale , con sede legale in CP_4 Controparte_5
Dublino (Irlanda), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Castioni del Foro di Verona,
BE FA del Foro di Verona, e ST PP LL del Foro di Sassari, con pagina 1 di 5 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. ST PP LL, in Sassari, viale
Mameli n. 75, giusta delega in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 05.11.2022;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello del 28.03.22; tutte richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari Controparte_1
n. 470/2021, emessa in data 21 luglio 2021 dal Giudice di Pace di Sassari, con la quale è stata dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ritenendo legittimata , quale CP_4 CP_6
compagnia responsabile del ritardo del volo acquistato dagli appellanti.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto la Convenzione di Guadalajara del 1961
e la Convenzione di Montreal del 1999 (artt. 41 e 45), nonché il Reg. CEE 261 del 2004, regolante la materia, prevederebbe la responsabilità solidale tra il vettore che stipula il contratto di trasporto (nella specie ) e il vettore che, contrattualmente “autorizzato” dal primo, esegue il trasporto CP_6
(nella specie , riconoscendo la facoltà, per gli utenti, di agire discrezionalmente e CP_4
indifferentemente contro l'uno o l'altro entro i limiti della responsabilità vettoriale. Ha dedotto, inoltre,
che avrebbe totalmente acquisito e, dunque, sarebbe dotata di legittimazione CP_4 CP_6
passiva e responsabile del pregiudizio causato ai passeggeri. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di con CP_4
riconoscimento del diritto di parte appellante, alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento
pagina 2 di 5 CE 261/2004, nella misura di € 500,00 (ovvero 250,00 a passeggero), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del volo alternativo. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio insistendo per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello con CP_4
conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese di lite. Ha
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute negli atti introduttivi e negli scritti conclusivi.
* * *
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto, che il Regolamento CE 261/2004, nel disciplinare le conseguenze a carico delle compagnie aeree in caso di negato imbarco, di prolungato ritardo o di cancellazione del volo stabilisce, all'art. 5, che “ … ai passeggeri interessati: a) è
offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del
vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo
2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può
ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto
all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettere b) e c); e c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo
operativo a norma dell'articolo 7 … “. Non è dovuta la compensazione pecuniaria dell'articolo 7 nel caso in cui il vettore dimostri “che la cancellazione del volo è dovuta a
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state
adottate tutte le misure del caso …”. L'articolo 8, a seguire, disciplina il “diritto a rimborso
o all'imbarco su un volo alternativo”, lasciando al passeggero – e non alla compagnia aerea
– “ … la scelta tra: a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo
7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato
… nonché, se del caso: — un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena pagina 3 di 5 possibile; b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabili, non appena possibile;
o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la
destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo
gradimento, a seconda delle disponibilità di posti”.
In punto di fatto, va rilevato che è pacifico l'acquisto del biglietto e il ritardo subito dal volo
OE2349 del 23.05.2019, l'acquisto del volo alternativo (per €. 408,56), nonché CP_6
il mancato rimborso.
Ebbene, quanto alle doglianze avanzate dall'appellante, premesso che l'appello non è da considerarsi generico, si osserva che:
a) la e-mail di conferma della prenotazione del 24.07.2019 reca l'indicazione di “itinerario viaggio solo il codice del volo è indicato in “Stuttgart OE2349”, vi è la scheda del CP_4
volo Lauda 2349 che indica il ritardo subito (arrivo indicato alla prenotazione ore 10:20 –
arrivo effettivo ore 23:13), così come la schermata di Flightradar e del sito dell'aeroporto di
Alghero e di Stoccarda;
b) sono state prodotti, inoltre, articoli di stampa datati 29.01.2019, 03.02.2019, e 25.03.2019
(e dunque precedenti all'acquisto dei biglietti) relativi all'acquisizione del 100% delle quote di da parte di che già prima ne deteneva il controllo. Ne consegue, CP_6 CP_4
che l'integrale acquisizione delle quote da parte di prima dell'acquisto dei biglietti, CP_4
consente di ricondurre alla società irlandese tutte le operazioni di volo e le responsabilità per eventuali ritardi, non potendo considerarsi un soggetto sostanzialmente diverso dalla società
interamente controllata. D'altra parte, non vi sono in atti visure o altri documenti che attestino la diversità dei soggetti giuridici coinvolti, limitandosi la difesa di a mere CP_4
allegazioni.
A tale stregua, l'appello va accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata con condanna di a corrispondere le spese sopportate per l'acquisto del nuovo volo e CP_4
pagina 4 di 5 l'indennizzo per ciascun passeggero, come da domanda, con spese processuali a carico di parte soccombente, parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari n. 470/2021, lo accoglie e riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condanna a corrispondere all'appellata la somma di €. 908,56, oltre CP_4
interessi legali sulla somma via via rivalutata, correnti dal dì del dovuto fino al saldo;
- condanna alla rifusione all'appellante delle spese del presente giudizio che liquida CP_4
per il primo grado in €. 173,00 e per il secondo grado in €. 232,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 12.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 38 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(C.F.: ), con sede in Trapani nel Piazzale Falcone e Controparte_1 P.IVA_1
Borsellino, 12, in persona del suo amministratore pro-tempore, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza dei Sig.ri nata a [...] il [...] e ivi CP_2
residente nella via Garibaldi n. 21 codice fiscale , e C.F._1 CP_3
nato a [...] il [...] e ivi residente nella via IV novembre b n. 8, codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore D'Angelo del foro di C.F._2
Trapani in forza di procura generale alle liti in atti;
appellante contro
in persona del procuratore speciale , con sede legale in CP_4 Controparte_5
Dublino (Irlanda), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Castioni del Foro di Verona,
BE FA del Foro di Verona, e ST PP LL del Foro di Sassari, con pagina 1 di 5 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. ST PP LL, in Sassari, viale
Mameli n. 75, giusta delega in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 05.11.2022;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello del 28.03.22; tutte richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari Controparte_1
n. 470/2021, emessa in data 21 luglio 2021 dal Giudice di Pace di Sassari, con la quale è stata dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ritenendo legittimata , quale CP_4 CP_6
compagnia responsabile del ritardo del volo acquistato dagli appellanti.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto la Convenzione di Guadalajara del 1961
e la Convenzione di Montreal del 1999 (artt. 41 e 45), nonché il Reg. CEE 261 del 2004, regolante la materia, prevederebbe la responsabilità solidale tra il vettore che stipula il contratto di trasporto (nella specie ) e il vettore che, contrattualmente “autorizzato” dal primo, esegue il trasporto CP_6
(nella specie , riconoscendo la facoltà, per gli utenti, di agire discrezionalmente e CP_4
indifferentemente contro l'uno o l'altro entro i limiti della responsabilità vettoriale. Ha dedotto, inoltre,
che avrebbe totalmente acquisito e, dunque, sarebbe dotata di legittimazione CP_4 CP_6
passiva e responsabile del pregiudizio causato ai passeggeri. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di con CP_4
riconoscimento del diritto di parte appellante, alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento
pagina 2 di 5 CE 261/2004, nella misura di € 500,00 (ovvero 250,00 a passeggero), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del volo alternativo. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio insistendo per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello con CP_4
conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese di lite. Ha
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute negli atti introduttivi e negli scritti conclusivi.
* * *
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto, che il Regolamento CE 261/2004, nel disciplinare le conseguenze a carico delle compagnie aeree in caso di negato imbarco, di prolungato ritardo o di cancellazione del volo stabilisce, all'art. 5, che “ … ai passeggeri interessati: a) è
offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del
vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo
2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può
ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto
all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettere b) e c); e c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo
operativo a norma dell'articolo 7 … “. Non è dovuta la compensazione pecuniaria dell'articolo 7 nel caso in cui il vettore dimostri “che la cancellazione del volo è dovuta a
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state
adottate tutte le misure del caso …”. L'articolo 8, a seguire, disciplina il “diritto a rimborso
o all'imbarco su un volo alternativo”, lasciando al passeggero – e non alla compagnia aerea
– “ … la scelta tra: a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo
7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato
… nonché, se del caso: — un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena pagina 3 di 5 possibile; b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di
trasporto comparabili, non appena possibile;
o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la
destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo
gradimento, a seconda delle disponibilità di posti”.
In punto di fatto, va rilevato che è pacifico l'acquisto del biglietto e il ritardo subito dal volo
OE2349 del 23.05.2019, l'acquisto del volo alternativo (per €. 408,56), nonché CP_6
il mancato rimborso.
Ebbene, quanto alle doglianze avanzate dall'appellante, premesso che l'appello non è da considerarsi generico, si osserva che:
a) la e-mail di conferma della prenotazione del 24.07.2019 reca l'indicazione di “itinerario viaggio solo il codice del volo è indicato in “Stuttgart OE2349”, vi è la scheda del CP_4
volo Lauda 2349 che indica il ritardo subito (arrivo indicato alla prenotazione ore 10:20 –
arrivo effettivo ore 23:13), così come la schermata di Flightradar e del sito dell'aeroporto di
Alghero e di Stoccarda;
b) sono state prodotti, inoltre, articoli di stampa datati 29.01.2019, 03.02.2019, e 25.03.2019
(e dunque precedenti all'acquisto dei biglietti) relativi all'acquisizione del 100% delle quote di da parte di che già prima ne deteneva il controllo. Ne consegue, CP_6 CP_4
che l'integrale acquisizione delle quote da parte di prima dell'acquisto dei biglietti, CP_4
consente di ricondurre alla società irlandese tutte le operazioni di volo e le responsabilità per eventuali ritardi, non potendo considerarsi un soggetto sostanzialmente diverso dalla società
interamente controllata. D'altra parte, non vi sono in atti visure o altri documenti che attestino la diversità dei soggetti giuridici coinvolti, limitandosi la difesa di a mere CP_4
allegazioni.
A tale stregua, l'appello va accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata con condanna di a corrispondere le spese sopportate per l'acquisto del nuovo volo e CP_4
pagina 4 di 5 l'indennizzo per ciascun passeggero, come da domanda, con spese processuali a carico di parte soccombente, parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari n. 470/2021, lo accoglie e riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condanna a corrispondere all'appellata la somma di €. 908,56, oltre CP_4
interessi legali sulla somma via via rivalutata, correnti dal dì del dovuto fino al saldo;
- condanna alla rifusione all'appellante delle spese del presente giudizio che liquida CP_4
per il primo grado in €. 173,00 e per il secondo grado in €. 232,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 12.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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