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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 21/01/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18629/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13402/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1 impugnava il silenzio/diniego dell'istanza di rimborso formulata per l'IRPEF trattenuta in eccesso rispetto al regime di tassazione separata applicabile, ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a) TUIR e dell'art.19, comma 2 bis TUIR, sull'Indennità Aggiuntiva liquidata dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze” al quale il ricorrente era iscritto di diritto ai sensi del DPR 211/81.
In particolare il signor Ricorrente_1 è stato dipendente dell'Agenzia delle Entrate dal 1° settembre 1989 al 8 settembre 2021; a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente ha ricevuto dal Fondo di Previdenza per i dipendenti del MEF una indennità aggiuntiva del trattamento di fine servizio
(calcolata su 32 anni di servizio), dovuto ai sensi del DPR n. 1034/1984, dell'importo complessivo di euro
42.368,00. Su tale somma il Fondo di Previdenza ha operato la trattenuta fiscale del 23%, pari ad
€ 9.744,64.
In data 06.03.2023 il ricorrente presentava istanza di rimborso dell'importo trattenuto a titolo di Irpef dal
Fondo di previdenza, ritenendo errato l'ammontare della ritenuta operata dal Fondo, in quanto sull'importo di € 42.368,00 a suo giudizio doveva essere disposta l'esenzione pari al 26,04% dell'ammontante, oltre l'ulteriore riduzione prevista in relazione agli anni di servizio prestato, pari ad euro
309,87 per ogni anno di servizio. L'Ufficio non ha risposto alla predetta istanza di rimborso e si è formato il silenzio-rifiuto impugnato
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa applicazione della tassazione separata sull'indennità erogata dal Fondo in quanto corretta la pretesa già soddisfatta con ordine di rimborso per euro 2.280,64.
Per l'ulteriore riduzione richiesta e prevista dall'ultimo periodo del menzionato art. 19, comma 2-bis eccepiva la non spettanza poiché l'indennità erogata dal Fondo di Previdenza non è formata da contributi posti a carico del lavoratore.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa applicazione della tassazione separata.
Con riferimento all'ulteriore riduzione richiesta di cui all'art. 19, comma 2-bis si riporta il testo della norma che dispone: “L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.”
Come ei evince dal testo della norma la riduzione si applica laddove l'indennità erogata sia formata da contributi posti a carico del lavoratore.
Nella fattispecie la composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
alle trattenute sulle vincite del gioco del lotto. non può essere riconosciuta poiché alla sua formazione non concorre alcun contributo versato dal dipendente. Al contrario essa viene riconosciuta per il Trattamento di Fine Servizio (TFS) erogato ai dipendenti statali dalle Amministrazioni di appartenenza, poiché tali Amministrazioni versano all'Inpdap un contributo previdenziale complessivo pari al 9,60 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento è a carico del dipendente (articolo 37 del Dpr n. 1032/73), l'imponibile della buonuscita pertanto viene ridotto di un importo pari al 26,04 % (2,50/9,60 x 100).
Attesa la particolarità della questione si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, per il resto respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18629/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13402/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1 impugnava il silenzio/diniego dell'istanza di rimborso formulata per l'IRPEF trattenuta in eccesso rispetto al regime di tassazione separata applicabile, ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a) TUIR e dell'art.19, comma 2 bis TUIR, sull'Indennità Aggiuntiva liquidata dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze” al quale il ricorrente era iscritto di diritto ai sensi del DPR 211/81.
In particolare il signor Ricorrente_1 è stato dipendente dell'Agenzia delle Entrate dal 1° settembre 1989 al 8 settembre 2021; a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente ha ricevuto dal Fondo di Previdenza per i dipendenti del MEF una indennità aggiuntiva del trattamento di fine servizio
(calcolata su 32 anni di servizio), dovuto ai sensi del DPR n. 1034/1984, dell'importo complessivo di euro
42.368,00. Su tale somma il Fondo di Previdenza ha operato la trattenuta fiscale del 23%, pari ad
€ 9.744,64.
In data 06.03.2023 il ricorrente presentava istanza di rimborso dell'importo trattenuto a titolo di Irpef dal
Fondo di previdenza, ritenendo errato l'ammontare della ritenuta operata dal Fondo, in quanto sull'importo di € 42.368,00 a suo giudizio doveva essere disposta l'esenzione pari al 26,04% dell'ammontante, oltre l'ulteriore riduzione prevista in relazione agli anni di servizio prestato, pari ad euro
309,87 per ogni anno di servizio. L'Ufficio non ha risposto alla predetta istanza di rimborso e si è formato il silenzio-rifiuto impugnato
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa applicazione della tassazione separata sull'indennità erogata dal Fondo in quanto corretta la pretesa già soddisfatta con ordine di rimborso per euro 2.280,64.
Per l'ulteriore riduzione richiesta e prevista dall'ultimo periodo del menzionato art. 19, comma 2-bis eccepiva la non spettanza poiché l'indennità erogata dal Fondo di Previdenza non è formata da contributi posti a carico del lavoratore.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa applicazione della tassazione separata.
Con riferimento all'ulteriore riduzione richiesta di cui all'art. 19, comma 2-bis si riporta il testo della norma che dispone: “L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.”
Come ei evince dal testo della norma la riduzione si applica laddove l'indennità erogata sia formata da contributi posti a carico del lavoratore.
Nella fattispecie la composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
alle trattenute sulle vincite del gioco del lotto. non può essere riconosciuta poiché alla sua formazione non concorre alcun contributo versato dal dipendente. Al contrario essa viene riconosciuta per il Trattamento di Fine Servizio (TFS) erogato ai dipendenti statali dalle Amministrazioni di appartenenza, poiché tali Amministrazioni versano all'Inpdap un contributo previdenziale complessivo pari al 9,60 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento è a carico del dipendente (articolo 37 del Dpr n. 1032/73), l'imponibile della buonuscita pertanto viene ridotto di un importo pari al 26,04 % (2,50/9,60 x 100).
Attesa la particolarità della questione si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, per il resto respinge il ricorso. Spese compensate.