Articolo 6 della Legge 31 ottobre 1951, n. 1115
Articolo 5Articolo 7
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15 novembre 1951
Art. 6.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio sono stabilite, a norma dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 novembre 1951