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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2025, n. 23327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23327 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BU MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 25/01/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui BU MA è stato condannato per i reati di rivelazione di segreto di ufficio e corruzione propria. A BU, commercialista, si contesta di essere stato intermediario tra i corruttori, BO SS e RI NO, amministratori delle società Iron s.r.l. e Mit s.r.I., e D'NO MO e RI SS, luogotenenti della Guardia di finanza, di un patto corruttivo in virtù del quale questi ultimi avrebbero ricevuto somme di denaro in cambio dell'asservimento delle loro funzioni e del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23327 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/12/2024 In particolare, i pubblici ufficiali infedeli avrebbero: a) favorito illegittimamente l'esito di alcuni procedimenti penali e di accertamenti tributari "occultando la natura fittizia della Mit s.r.I., ovvero adoperandosi in tutti i modi per limitare le sanzioni a carico della Iron s.r.I.; b) rivelato alle società in questione informazioni riservate relative a detti procedimenti penali, come, ad esempio, quelle relative ad una perquisizione presso gli uffici della Mit e presso le abitazioni degli amministratori;
c) condurre in modo "blando" delle perquisizioni;
d) procrastinare l'attività di verifica fino all'anno successivo così guadagnando tempo utile per la prescrizione ovvero per il trasferimento del comandante del reparto "scomodo" (così l'imputazione). 2. È stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolati sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla natura illecita delle dazioni di denaro: D'Agnano, cioè uno dei due finanzieri, collaborava nello studio professionale del ricorrente e perciò percepiva da questi una retribuzione;
in tale contesto si colloca una conversazione da cui emergerebbe la consegna di denaro da parte di BU al finanziere, collega di studio, e la Corte avrebbe escluso in modo apodittico ed assertivo che la dazione potesse avere natura lecita. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte fornito risposte adeguate all'assunto difensivo secondo cui l'interesse del ricorrente sarebbe stato quello di pervenire ad un esito delle indagini meno lesivo per il proprio cliente. L'assunto, è quello per cui la Corte avrebbe operato solo "dalla visione" del contribuente e non anche da quella del professionista per il quale, si sostiene, sarebbe stato più difficile fornire la prova contraria rispetto alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti nell'unico reato previsto dall'art. 326, comma 3, cod. pen., con riferimento alla condotta tenuta nei riguardi della società Iron e di Boldoni SS. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di corruzione. Nel giudizio svoltosi con il rito ordinario, il concorrente corruttore RI sarebbe stato assolto in primo grado e in tal senso si riportano alcuni stralci della motivazione della sentenza. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 2 Il tema attiene al reato di corruzione, la cui prova sarebbe stata fatta discendere da una conversazione da cui tuttavia si evincerebbe solo il pagamento di una imprecisata somma di denaro, finalizzata a ritardare o a evitare l'instaurarsi di un procedimento penale. Si sostiene al riguardo che;
a) non sarebbe stato identificato il percettore;
b) non sarebbe stato chiarito il tempo e il luogo in cui la dazione sarebbe stata eseguita;
c) quale sarebbe stato il nesso di corrispettività tra la dazione e la "finalità illecita". 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione all'aumento di pena per continuazione;
l'assunto è che la Corte di appello avrebbe inflitto una pena a titolo di continuazione per il solo reato di cui all'art. 326 cod. pen. maggiore rispetto a quella irrogata dal Giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi cinque motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha, con precisione e con un percorso logico stabile e privo di illogicità, ricostruito i fatti, riportato il contenuto - obiettivamente chiaro - di conversazioni intercettate, esaminato le ulteriori evidenze probatorie, spiegato correttamente perché il reato di corruzione non può considerarsi assorbito in quello di cui all'art. 326, comma 3, cod. pen., chiarito perché gli assunti difensivi non consentono di scalfire la capacità dimostrativa delle prove a carico e perché non assume decisivo rilievo la sentenza di assoluzione emessa nei riguardi del coimputato RI. 3. Rispetto alle sentenze dei Giudici di merito i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. I motivi, per come strutturati, esulano infatti dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano in nessun modo, e si risolvono in una indistinta e generica critica difettiva. La frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata e di quella di primo grado, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, 3 violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379, ma anche, più recentemente, Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748) Le censure difensive, le stesse dedotte alla Corte di appello, tendono, da una parte, sostanzialmente, a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova, e, dall'altra, sono silenti e scisse dal complessivo quadro probatorio che risulta ignorato. I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. È invece infondato il sesto motivo di ricorso. 4.1. La Corte di appello ha spiegato in modo rigoroso perché non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche e ha indicato le ragioni per cui invece l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. sia stata riconosciuta solo per i fatti di corruzione. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il motivo è inammissibile non essendo stato dedotto nulla di specifico. Quanto, invece alla pena inflitta per continuazione, la Corte ha rideterminato la pena partendo per il reato di corruzione da quella di sei anni di reclusione, cioè dal minimo edittale, diminuita per l'attenuante riconosciuta ad anni quattro e operando un aumento per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. di un anno di reclusione. Assume il ricorrente che la Corte avrebbe inflitto per continuazione lo stesso aumento di pena inflitto dal Tribunale che però aveva fatto riferimento non solo al reato di rivelazione di segreto di ufficio ma anche ad una porzione di fatti corruttivi. 4.2. L'assunto è infondato. Pur nell'ambito di una motivazione non chiarissima, la Corte di appello ha operato la riduzione per l'attenuante solo sulla pena base e in relazione ad un solo fatto di corruzione, confermando nel resto l'entità della pena inflitta a titolo di continuazione per tutti i residui reati, cioè per quelli di cui all'art. 326 cod. pen. e per gli ulteriori fatti di corruzione (un anno di reclusione): ciò solo spiega l'entità della pena base - di sei anni di reclusione - che rivela come si sia avuto riguardo ad un solo fatto corruttivo. Rispetto a tale metodo di determinazione della pena e, in particolare, rispetto alla mancata applicazione della riconosciuta attenuante anche sui residui fatti di corruzione, nulla è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a dedurre solo la illegittimità dell'aumento di pena inflitto per continuazione, sul presupposto, errato, che detto aumento sia riferibile solo al reato di cui all'art. 326 cod. pen. 4 Il Pré idente Il onsigliere estensore 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui BU MA è stato condannato per i reati di rivelazione di segreto di ufficio e corruzione propria. A BU, commercialista, si contesta di essere stato intermediario tra i corruttori, BO SS e RI NO, amministratori delle società Iron s.r.l. e Mit s.r.I., e D'NO MO e RI SS, luogotenenti della Guardia di finanza, di un patto corruttivo in virtù del quale questi ultimi avrebbero ricevuto somme di denaro in cambio dell'asservimento delle loro funzioni e del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23327 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/12/2024 In particolare, i pubblici ufficiali infedeli avrebbero: a) favorito illegittimamente l'esito di alcuni procedimenti penali e di accertamenti tributari "occultando la natura fittizia della Mit s.r.I., ovvero adoperandosi in tutti i modi per limitare le sanzioni a carico della Iron s.r.I.; b) rivelato alle società in questione informazioni riservate relative a detti procedimenti penali, come, ad esempio, quelle relative ad una perquisizione presso gli uffici della Mit e presso le abitazioni degli amministratori;
c) condurre in modo "blando" delle perquisizioni;
d) procrastinare l'attività di verifica fino all'anno successivo così guadagnando tempo utile per la prescrizione ovvero per il trasferimento del comandante del reparto "scomodo" (così l'imputazione). 2. È stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolati sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla natura illecita delle dazioni di denaro: D'Agnano, cioè uno dei due finanzieri, collaborava nello studio professionale del ricorrente e perciò percepiva da questi una retribuzione;
in tale contesto si colloca una conversazione da cui emergerebbe la consegna di denaro da parte di BU al finanziere, collega di studio, e la Corte avrebbe escluso in modo apodittico ed assertivo che la dazione potesse avere natura lecita. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte fornito risposte adeguate all'assunto difensivo secondo cui l'interesse del ricorrente sarebbe stato quello di pervenire ad un esito delle indagini meno lesivo per il proprio cliente. L'assunto, è quello per cui la Corte avrebbe operato solo "dalla visione" del contribuente e non anche da quella del professionista per il quale, si sostiene, sarebbe stato più difficile fornire la prova contraria rispetto alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti nell'unico reato previsto dall'art. 326, comma 3, cod. pen., con riferimento alla condotta tenuta nei riguardi della società Iron e di Boldoni SS. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di corruzione. Nel giudizio svoltosi con il rito ordinario, il concorrente corruttore RI sarebbe stato assolto in primo grado e in tal senso si riportano alcuni stralci della motivazione della sentenza. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 2 Il tema attiene al reato di corruzione, la cui prova sarebbe stata fatta discendere da una conversazione da cui tuttavia si evincerebbe solo il pagamento di una imprecisata somma di denaro, finalizzata a ritardare o a evitare l'instaurarsi di un procedimento penale. Si sostiene al riguardo che;
a) non sarebbe stato identificato il percettore;
b) non sarebbe stato chiarito il tempo e il luogo in cui la dazione sarebbe stata eseguita;
c) quale sarebbe stato il nesso di corrispettività tra la dazione e la "finalità illecita". 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione all'aumento di pena per continuazione;
l'assunto è che la Corte di appello avrebbe inflitto una pena a titolo di continuazione per il solo reato di cui all'art. 326 cod. pen. maggiore rispetto a quella irrogata dal Giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi cinque motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha, con precisione e con un percorso logico stabile e privo di illogicità, ricostruito i fatti, riportato il contenuto - obiettivamente chiaro - di conversazioni intercettate, esaminato le ulteriori evidenze probatorie, spiegato correttamente perché il reato di corruzione non può considerarsi assorbito in quello di cui all'art. 326, comma 3, cod. pen., chiarito perché gli assunti difensivi non consentono di scalfire la capacità dimostrativa delle prove a carico e perché non assume decisivo rilievo la sentenza di assoluzione emessa nei riguardi del coimputato RI. 3. Rispetto alle sentenze dei Giudici di merito i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. I motivi, per come strutturati, esulano infatti dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano in nessun modo, e si risolvono in una indistinta e generica critica difettiva. La frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata e di quella di primo grado, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, 3 violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379, ma anche, più recentemente, Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748) Le censure difensive, le stesse dedotte alla Corte di appello, tendono, da una parte, sostanzialmente, a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova, e, dall'altra, sono silenti e scisse dal complessivo quadro probatorio che risulta ignorato. I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. È invece infondato il sesto motivo di ricorso. 4.1. La Corte di appello ha spiegato in modo rigoroso perché non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche e ha indicato le ragioni per cui invece l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. sia stata riconosciuta solo per i fatti di corruzione. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il motivo è inammissibile non essendo stato dedotto nulla di specifico. Quanto, invece alla pena inflitta per continuazione, la Corte ha rideterminato la pena partendo per il reato di corruzione da quella di sei anni di reclusione, cioè dal minimo edittale, diminuita per l'attenuante riconosciuta ad anni quattro e operando un aumento per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. di un anno di reclusione. Assume il ricorrente che la Corte avrebbe inflitto per continuazione lo stesso aumento di pena inflitto dal Tribunale che però aveva fatto riferimento non solo al reato di rivelazione di segreto di ufficio ma anche ad una porzione di fatti corruttivi. 4.2. L'assunto è infondato. Pur nell'ambito di una motivazione non chiarissima, la Corte di appello ha operato la riduzione per l'attenuante solo sulla pena base e in relazione ad un solo fatto di corruzione, confermando nel resto l'entità della pena inflitta a titolo di continuazione per tutti i residui reati, cioè per quelli di cui all'art. 326 cod. pen. e per gli ulteriori fatti di corruzione (un anno di reclusione): ciò solo spiega l'entità della pena base - di sei anni di reclusione - che rivela come si sia avuto riguardo ad un solo fatto corruttivo. Rispetto a tale metodo di determinazione della pena e, in particolare, rispetto alla mancata applicazione della riconosciuta attenuante anche sui residui fatti di corruzione, nulla è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a dedurre solo la illegittimità dell'aumento di pena inflitto per continuazione, sul presupposto, errato, che detto aumento sia riferibile solo al reato di cui all'art. 326 cod. pen. 4 Il Pré idente Il onsigliere estensore 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024