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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2521/2021 promossa da:
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore con CP_2 sede legale in Velletri (RM) Via Fontana della Rosa n. 86, ed elettivamente domiciliata in Marino (RM), Viale della Repubblica n° 37, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Valerio (C.F. ) e Francesca Sinatra (C.F. C.F._1
), con indirizzi telematici pec: C.F._2
Email_1 Email_2
- OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante sig.ra (C.F. ), con sede in Controparte_4 C.F._3
Roma, via Lattanzio n. 14, 00136, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Po n. 22, presso lo studio degli avv.ti Luigi Marsico (C.F. e Riccardo C.F._4
NI (C.F. ), con indirizzi telematici pec: C.F._5
; ; Email_3 Email_4
- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2021 (R.G. n. 1382/2021)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
1 Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accertare e dichiarare la carenza di prova del credito azionato in via monitoria da e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile Controparte_3
e comunque revocare il decreto ingiuntivo n° 310/2021 emesso dal Tribunale di Velletri nel procedimento R.G.N. 1382/2021, rigettando ogni pretesa della società opposta.
2. Con condanna della Parte opposta al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
-in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione e tutte le richieste proposte dalla e, conseguentemente, confermare Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 1382/2021 emesso dal Tribunale di Velletri in data 19.02.2021 e, in ogni caso, condannare la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Controparte_3
della somma di € 8.300,00 oltre interessi ex D.Lgs 231/02 e spese del
[...] procedimento monitorio, o della somma che risulterà in corso di giudizio, oltre all'eventuale condanna ex art. 96 cpc;
-in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha chiesto ed ottenuto nei confronti dell'odierna Controparte_3 opponente ingiunzione di pagamento per € 8.300,00. A fondamento della domanda azionata in via monitoria, l'opposta ha dedotto di essere creditrice nei confronti della per aver svolto, nel corso degli anni, a favore di Controparte_1 quest'ultima, l'attività di “consulenza pasti presso istituti scolastici”, comprovando la pretesa con il deposito degli estratti autentici delle scritture contabili depositati e delle seguenti fatture: fattura n. 13/16 del 11.10.2016, parzialmente insoluta;
fattura n. 14/16 del 11.10.2016, insoluta;
fattura n. 15/16 del 03.11.2016, insoluta;
fattura n. 16/16 del 03.11.2016, insoluta;
fattura n. 17/16 del 06.12.2016, insoluta;
fattura n. 18/16 del 31.12.2016, insoluta.
1.1 L'ingiunta ha proposto opposizione eccependo, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e della relativa notifica, perché avvenuta senza procura alle liti. Nel merito, ha argomentato la nullità del medesimo decreto ingiuntivo rilevando la carenza dei requisiti richiesti dagli artt. 633 ss. c.p.c., in quanto le fatture depositate dalla ricorrente non potevano assurgere a piena prova del credito preteso, “stante la
2 nota natura della fattura commerciale quale atto unilaterale - partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e nulla più, attestato dall'unanime giurisprudenza”. In via subordinata, e ancora nel merito, l'opponente ha, poi, contestato l'esistenza delle fatture azionate, in quanto carenti di alcune informazioni essenziali, quali, la natura del servizio asseritamente prestato, la data della sua esecuzione, la tipologia della prestazione, il luogo in cui essa sarebbe stata svolta, nonché l'indicazione dei soggetti beneficiari. Contestualmente, la ha altresì eccepito l'avvenuto pagamento del dovuto, CP_1 depositando, a sostegno della difesa, gli estratti conto relativi agli anni 2016 – 2017, dai quali risultavano i seguenti pagamenti effettuati in favore di , Controparte_3 di ammontare complessivamente superiore all'importo azionato in via monitoria:
- Data 14.09.2016 per € 1.500,00;
- Data 04.10.2016 per € 500,00;
- Data 21.10.2016 per € 1.000,00;
- Data 07.11.2016 per € 1.500,00;
- Data 25.11.2016 per € 1.000,00;
- Data 19.12.2016 per € 2.000,00;
- Data 16.01.2017 per € 1.500,00.
1.2. Si è costituita la censurando l'infondatezza e la Controparte_3 pretestuosità dell'opposizione formulata dalla controparte. In via preliminare, ha preso posizione circa l'eccezione relativa al difetto di procura, precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla cooperativa intimata, l'allegazione della procura non era necessaria ai fini della regolarità della notificazione e che, in ogni caso, la stessa era stata correttamente depositata nel fascicolo monitorio. Nel merito, ha sostenuto la contraddittorietà delle difese di controparte, in quanto la cooperativa opponente, per un verso, ha contestato l'esistenza di un valido rapporto commerciale con la Ristorazione futura, dall'altro, ha sostenuto di aver saldato tutto quanto dovuto per le prestazioni oggetto delle fatture azionate con il procedimento monitorio. Con riferimento, infine, alla sollevata eccezione di pagamento, l'opposta, a sua volta, ha sostenuto di aver emesso, nel corso dell'anno 2016, ben 18 fatture per le prestazioni rese in favore della , per un totale complessivo di € Controparte_1
29.224,84. A fronte di ciò, l'intimata avrebbe corrisposto unicamente la somma di € 20.234,98, dunque con un residuo da saldare pari ad € 8.989,86; importo, quest'ultimo, addirittura superiore a quello oggetto di ingiunzione. Pertanto, l'opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, invocando la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.3. Respinta, in data 15.07.2021, la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concesso il termine per l'invio dell'invito alla negoziazione assistita, rimasto senza esito per mancata adesione della controparte, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali acquisite anche in esito all'ordine del Giudice ex art. 210 3 c.p.c., che ha chiesto alla l'esibizione del “libro Controparte_5 giornale fatture passive per l'anno 2016”, e per il tramite di una CTU contabile sul seguente quesito “considerato che il libro giornale oggetto dell'ordine di esibizione si compone di n. 244 pagine;
ritenuto dunque necessario, per la relativa consultazione, nominare un CTU affinché verifichi, sulla base delle relative risultanze, il saldo dei rapporti dare e avere tra le parti, mettendo in rilievo la congruenza o l'incongruenza rispetto alla ulteriore documentazione depositata dalle parti e fornendo ogni altra informazione utile per la decisione”.
1.4 Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 10.07.2025, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
***** 2. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto d'ingiunzione e della relativa notifica per difetto di procura alle liti del difensore della società opposta, si osserva in generale che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c., devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice;
l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c. (Cass., Sez. III, n. 27154 del 06/10/2021). Ebbene, venendo al caso di specie, si rileva come la procura ad litem dei difensori della società intimante fosse effettivamente presente tra gli atti del procedimento monitorio (consultabile da Consolle come fascicolo collegato). Ne consegue che l'eccezione va rigettata in quanto infondata. Peraltro, il deposito della procura alle liti da parte della società ricorrente all'atto della costituzione nel presente giudizio ha fugato ogni dubbio in merito alla legittimità del procedimento monitorio e del conseguente decreto ingiuntivo impugnato, tant'è che la cooperativa opponente non ha reiterato l'eccezione nei successivi scritti difensivi e nelle conclusioni precisate.
2. Nel merito, l'opponente ha sostenuto che le fatture azionate dalla ricorrente nel procedimento di ingiunzione non potevano in alcun modo assurgere a piena prova del credito preteso, trattandosi di documenti unilateralmente predisposti dalla società emittente ed essendo necessaria, a tal fine, anche la prova dell'esatto adempimento
4 delle prestazioni medesime, il cui onere gravava sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. L'opponente, inoltre, ha sostenuto di aver corrisposto alla medesima una serie di pagamenti, come risultanti dall'estratto conto depositato relativo all'anno 2016. Nello specifico, ha allegato i seguenti versamenti, per un totale di € 9.000,00:
- € 1.500,00 in data 14.09.2016;
- € 500,00 in data 04.10.2016;
- € 1.000,00 in data 21.10.2016;
- € 1.500,00 in data 07.11.2016;
- € 1.000,00 in data 25.11.2016;
- € 2.000,00 in data 19.12.2016;
- € 1.500,00 in data 16.01.2017. A fronte di ciò, la ha precisato di aver emesso, per le Controparte_3 prestazioni svolte in favore della nel corso dell'anno 2016, un totale Controparte_1 di n. 18 fatture, per un importo complessivo di 29.224,84 euro, parzialmente saldato dalla debitrice a mezzo di bonifici bancari, per una somma complessiva di euro 20.234,98.
2.1 Si osserva, in generale, che la fattura commerciale può rivestire efficacia probatoria non soltanto nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma anche nei confronti di entrambe le parti circa l'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (Cass. n. 3581/2024). Nel caso di specie, alcune delle fatture emesse dall'opposta nel corso del 2016 risultano espressamente menzionate nelle causali dei bonifici provenienti dalla opponente e registrati nell'estratto conto depositato dalla opposta (doc. 2 della comparsa di costituzione), che riporta, in particolare, i seguenti pagamenti:
- bonifico del 09.02.2016 per € 500,00, riferito alla fattura n. 2 del 02.02.2016;
- bonifico del 12.02.2016 per € 1.382,29, riferito alla fattura n. 2 del 02.02.2016;
- bonifico del 08.03.2016 per € 1.000,00, riferito alla fattura n. 3 del 01.03.2016;
- bonifico del 07.04.2016 per € 1.500,00, riferito alla fattura n. 4 del 01.04.2016;
- bonifico del 03.05.2016 per € 728,65, riferito alla fattura n. 4 del 01.04.2016;
- bonifico del 12.05.2016 per € 1.500,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 01.06.2016 per € 1.120,17, riferito alla fattura n. 5 del 05.05.2016;
- bonifico del 16.06.2016 per € 1.000,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 28.06.2016 per € 1.854,80, riferito alla fattura n. 6 del 06.06.2016;
- bonifico del 14.07.2016 per € 600,00, riferito alla fattura n. 8 del 08.09.2016;
- bonifico del 26.07.2016 per € 1.282,68, riferito alla fattura n. 8 del 08.09.2016; 5 - bonifico del 23.08.2016 per € 266,39, riferito alla fattura n. 9 del 01.08.2016;
- bonifico del 15.09.2016 per € 1.500,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 05.10.2016 per € 500,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 24.10.2016 per € 1.000,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 08.11.2016 per € 1.500,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 28.11.2016 per € 1.000,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 20.12.2016 per € 2.000,00, non riferito ad una specifica fattura. Tali pagamenti, inoltre, risultano contabilizzati all'interno del libro giornale depositato dalla opponente e registrati, a partire da settembre 2016, dall'estratto conto intestato alla medesima, depositato in allegato all'atto di opposizione.
3. Ne consegue che l'esistenza del rapporto tra le parti deve ritenersi provato. Resta, tuttavia, da verificare la fondatezza e l'ammontare dello specifico credito azionato. A tal fine, non risulta decisiva la corrispondenza di posta elettronica scambiata tra la sig.ra , legale rappresentante della società opposta, e la Controparte_4
(doc. da 4 a 13 della seconda memoria istruttoria di parte opposta). Controparte_1
Come eccepito dalla opponente (“Non vi è prova dell'effettiva provenienza delle comunicazioni è evidente che gli indirizzi mail delle parti non siano corrispondenti a quelli ufficialmente utilizzati dalle stesse”), gli indirizzi di posta elettronica tra i quali sono avvenute le conversazioni riportate, sebbene ipoteticamente riconducibili alle parti (“00katia@live.it” per l'opposta e “cooperativa.sirio@libero.it” per l'opponente), non sono imputabili con certezza alle medesime. Ed invero, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e- mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (Cass., Sez. VI-II, n. 11606 del 14/05/2018). Nel caso de quo, come anticipato, l'opponente ha disconosciuto la provenienza delle suddette comunicazioni, salvo poi chiarire che “lo scambio di mail si riferisce a periodi non corrispondenti a quelli in cui venivano emesse le fatture oggetto di contestazione (peraltro risultano prodotti gli stessi documenti più volte); il contenuto di dette mail nulla conferma in ordine al credito vantato dall'opposta, in quanto riguarda rapporti con terzi;
in particolare in nessuna comunicazione si evincono richieste o solleciti di pagamento delle fatture in questione da parte della CP_3
, né alcun riconoscimento del debito da parte della;
”.
[...] CP_1
In sostanza, le suddette conversazioni, quand'anche non disconosciute, non contengono alcun riferimento specifico alle fatture azionate in sede monitoria o alle specifiche prestazioni dedotte in giudizio. Quanto, poi, all'ulteriore allegato depositato dalla parte opposta con la seconda memoria istruttoria (doc. 3), nella quale la sig.ra viene indicata Controparte_4 come “consulente commerciale” della cooperativa, si evidenzia che il suddetto 6 documento risulta intestato alla e riporta la firma dell'amministratore Controparte_1 unico ma non contiene alcun riferimento ai rapporti commerciali con CP_2
né al credito vantato dalla odierna opposta. Controparte_3
Rilevano, invece, ai fini suddetti, le scritture contabili acquisite in giudizio tramite ordine di esibizione, le quali, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire “… idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cass., Sez. III, n. 32935 del 20/12/2018). In particolare, è stato acquisito in giudizio il libro giornale delle fatture passive anno 2016 della opponente, composto di n. 244 pagine, il cui vaglio è stato rimesso ad una CTU contabile, affidata al rag. chiamato a verificare “… sulla Persona_1 base delle relative risultanze, il saldo dei rapporti dare e avere tra le parti, mettendo in rilievo la congruenza o l'incongruenza rispetto alla ulteriore documentazione depositata dalle parti e fornendo ogni altra informazione utile per la decisione”.
3.1 Nell'espletamento dell'incarico, il CTU ha preso in esame i seguenti documenti:
“- Libro giornale anno 2016 della società Sirio Soc. Cooperativa composto di 244 pagine dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- Estratto conto ottobre/dicembre 2016 e gennaio 2017 della Sirio Soc. Cooperativa, tratto sulla Banca Popolare del Lazio, composto di n. 7 pagine, ed avente ad oggetto n. 8 operazioni, rubricate come bonifico e/o emissione assegno;
- Estratto conto intera annualità 2016 della tratto Controparte_3 sulla Banca Intesa San Paolo, composto di n. 82 pagine, di cui tuttavia si è preso in considerazione esclusivamente la produzione documentale sino a pag. 60. Ciò in quanto da pag. 61 e fino a pag. 82 sono riportate operazioni tratte sul conto corrente Intesa San Paolo intestato al Sig. per alcuni periodi dell'anno 2017 Parte_1
e 2018 e che ai fini del presente giudizio si è ritenuto non prendere in considerazione in quanto trattasi di accrediti, ricevuti seppur da parte della Sirio Soc. Cooperativa, non ascrivibili al pagamento delle fatture di cui all'odierno contendere;
- Fatture emesse dalla nei confronti della Sirio Soc. Controparte_3
Cooperativa nell'anno 2016 numerate dalla n. 1 alla n. 18.”. In tal modo, il rag. è riuscito a ricostruire, nella tabella che di seguito Per_1 si riporta, “tutte le registrazioni rinvenute nel libro giornale della odierna Opponente per l'anno 2016 ed afferenti alle fatture emesse dalla e ricevute Controparte_3 dalla Sirio Soc. Cooperativa Sociale Integrata.”:
7 Da tale ricostruzione, “…pur in mancanza del mastro o partitario, ovvero dell'elenco cronologico delle operazioni riguardanti un singolo conto riferito a un dato periodo del singolo cliente, è stata rilevata la mancanza delle fatture n. 16 del 03/11/2016, n. 17 del 6/12/2016 e n. 18 del 31/12/2016, come a voler significare che le stesse non siano mai state ricevute dalla Sirio Soc. Cooperativa.”. Peraltro, sul punto, il consulente del Tribunale ha altresì evidenziato “…che dal 1° gennaio 2019 è diventata obbligatoria l'emissione della fattura elettronica (e- fattura) nelle operazioni tra soggetti che effettuano operazioni commerciali, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Solo a partire da questa data, quindi, non potevano più essere emesse fatture cartacee. Orbene, dall'esame degli scritti di entrambe le parti, non si rilevano le modalità con cui le fatture venivano ricevute dalla Sirio Coop. Sociale Integrata né come la inviasse le stesse”. Controparte_3
8 Pertanto, il CTU è passato all'analisi e alla ricostruzione delle “fatture emesse nell'anno 2016 dalla Società Opposta nei confronti della odierna società Opponente, così come rilevate dai documenti allegati agli scritti di parte.”:
Da tale esame sono emerse una serie di criticità.
“In primis, il pagamento della fattura doveva avvenire come riportato a margine delle stesse con le seguenti modalità: «Modalità pagamento: RIMESSA DIRETTA A PRESENTAZIONE FUTURA». Si evidenzia la generalità descrittiva del servizio fatturato, nulla viene indicato sulle modalità di consegna delle singole fatture, né le stesse vengono vergate per ricevuta o diciture similari. Inoltre, è stata rilevata una erronea numerazione nella fatturazione il che desta qualche perplessità sulla corretta emissione delle stesse. Nello specifico ci si riferisce alla fattura n. 8 emessa con data 08/09/2016, essa infatti riporta una numerazione errata in quanto la fattura che la precede riporta la numerazione fattura n. 11 del 6/9/2016 e quella successiva fattura n. 12 del 7/09/2016. Non risulta agli atti che siano state emesse note di credito e successive emissioni di fatture corrette. Ulteriormente argomentando, altra criticità è stata rilevata nella fattura n. 18 del 31/12/2016, la quale a piè pagina riporta la dicitura errata e l'indicazione del
9 corretto imponibile che da 1.173,89 viene indicato in 1.164,40. Tuttavia né l'importo totale della fattura viene rettificato, né risulta agli atti essere stata emessa relativa nota di credito né risulta essere stata emessa la fattura corretta.”. Di conseguenza, il CTU “… esaminati gli estratti di conto prodotti in atti da entrambe le parti, ed esaminato il libro giornale della odierna Opponente, ha riportato nella tabella che segue i pagamenti imputabili alle fatture oggetto dell'odierno contendere, ovvero i pagamenti relativi alla fattura n. 13 (pagata parzialmente), fattura n. 14, 15, 16, 17 e 18.”.
Ciò ha permesso al CTU di formulare due possibili soluzioni al quesito propostogli: 1. “In ragione della mancata ricezione da parte dell'odierna Opponente delle fatture nn. 16, 17 e 18, in quanto non presenti nel Libro Giornale alla data del 31 dicembre 2016, alla luce anche della mancata produzione da parte della del proprio Libro Giornale e del relativo partitario Controparte_3 cliente, si può asserire che per le fatture n. 13, 14 e 15, aventi un valore complessivo di € 4.678,79, la società Sirio Soc. Cooperativa Integrata ha corrisposto pagamenti per totali € 4.479,95, con una differenza ancora dovuta nei confronti della di soli € 198,84. Ciò se si Controparte_3 considera valido il pagamento avvenuto per contanti relativo all'acconto sulla fattura n. 15 per € 560,00. In senso contrario, in difetto di una quietanza di pagamento, attestante l'intervenuto pagamento per contanti, l'odierna
10 Opponente non potrà considerarsi liberata dall'obbligazione ed allora la differenza ancora dovuta sarebbe pari ad € 758,84.”; 2. “Ove per converso si dovesse ritenere che anche le fatture n. 16, 17 e 18 fossero state effettivamente ricevute dalla Sirio Soc. Cooperativa Integrata, si può asserire che a fronte di un importo complessivo di € 9.172,12 sono stati sostenuti pagamenti per € 4.479,95, con una differenza in favore della
di € 4.692,17. Di contro, se anche in questo caso il Controparte_3 pagamento dell'acconto per contanti sulla fattura n. 15 non dovesse essere ritenuto liberatorio, in difetto di quietanza di pagamento, allora la differenza ancora dovuta alla sarebbe di € 5.252,17.” Controparte_3
3.2 Considerate le conclusioni cui è pervenuto il CTU, va rilevato che la parte creditrice non ha dato prova di aver correttamente recapitato alla cooperativa le CP_1 fatture nn. 16, 17 e 18 (emesse, rispettivamente, in data 03.11.2016, 06.12.2016 e 31.12.2016), le quali, peraltro, non figurano nemmeno all'interno del libro giornale della medesima opponente e versato in atti. Pertanto, alla luce anche della mancata produzione in giudizio, da parte della
, del proprio Libro Giornale e del relativo partitario cliente, nonché Controparte_3 di ogni altro documento idoneo a comprovare che le prestazioni oggetto delle suddette fatture siano state realmente eseguite dalla medesima società, si ritiene che il credito sopra menzionato, ammontante a complessivi € 4.505,74 (€ 145,18 + € 2.927,59 + € 1.432,97) non possa essere riconosciuto in favore della parte intimante. Ne consegue che, fermo restando l'avvenuto integrale pagamento delle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, come rilevato dal CTU, la determinazione del credito della nei confronti della cooperativa va calcolata Controparte_3 CP_1 unicamente con riferimento alle residue fatture nn. 14 e 15, parzialmente saldate dalla debitrice. In particolare, come anticipato, per la prima risulta il pagamento, a mezzo bonifico bancario, di € 95,63, a fronte degli € 117,00 fatturati;
per la seconda, invece, risultano versati complessivi € 2.560,00 (di cui € 2.000,00 a mezzo bonifico bancario ed € 560,00 in contanti), in luogo degli € 2.737,47 fatturati. Peraltro, proprio con riguardo a quest'ultima fattura, va precisato che il contestato pagamento in contanti per € 560,00 non risulta specificamente documentato. È possibile rinvenirne un riscontro unicamente nel libro giornale depositato dalla cooperativa opponente (riga n. 9681- data 30/10/2016 - Conto CS557 – Natura operazione: pag. fatt. n. 15 – Modalità pagamento Cassa contanti Controparte_3
- Importo € 560,00). D'altro canto, ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono (Cass., Sez. I, n. 26874 del 23/10/2018). In aderenza a tale orientamento, dunque, il suddetto pagamento in contanti deve considerarsi provato. Ne consegue che l'importo da saldare della menzionata fattura n. 11 15 è pari ad € 177,47. A tale cifra vanno, poi, sommati € 21,37, residuanti dalla fattura n. 14. Tanto premesso, si ritiene, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dalla cooperativa , ed in adesione alla prima delle due soluzioni prospettate dal CP_1
CTU rag. che il credito vantato dalla Ristorazione futura nei confronti Per_1 dell'ingiunta vada rideterminato in complessivi € 198,84 (€ 177,47 + € 21,37).
4. L'accoglimento parziale delle ragioni del debitore giustifica il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del modesto importo per cui è stata accolta la domanda. Per le stesse ragioni le spese di CTU devono gravare sulle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, lo revoca;
- per le ragioni sopra esposte, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore della di complessivi € Controparte_3
198,84;
- spese di lite e di CTU compensate. Velletri, 06/11/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2521/2021 promossa da:
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore con CP_2 sede legale in Velletri (RM) Via Fontana della Rosa n. 86, ed elettivamente domiciliata in Marino (RM), Viale della Repubblica n° 37, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Valerio (C.F. ) e Francesca Sinatra (C.F. C.F._1
), con indirizzi telematici pec: C.F._2
Email_1 Email_2
- OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante sig.ra (C.F. ), con sede in Controparte_4 C.F._3
Roma, via Lattanzio n. 14, 00136, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Po n. 22, presso lo studio degli avv.ti Luigi Marsico (C.F. e Riccardo C.F._4
NI (C.F. ), con indirizzi telematici pec: C.F._5
; ; Email_3 Email_4
- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2021 (R.G. n. 1382/2021)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
1 Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accertare e dichiarare la carenza di prova del credito azionato in via monitoria da e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile Controparte_3
e comunque revocare il decreto ingiuntivo n° 310/2021 emesso dal Tribunale di Velletri nel procedimento R.G.N. 1382/2021, rigettando ogni pretesa della società opposta.
2. Con condanna della Parte opposta al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
-in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione e tutte le richieste proposte dalla e, conseguentemente, confermare Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 1382/2021 emesso dal Tribunale di Velletri in data 19.02.2021 e, in ogni caso, condannare la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Controparte_3
della somma di € 8.300,00 oltre interessi ex D.Lgs 231/02 e spese del
[...] procedimento monitorio, o della somma che risulterà in corso di giudizio, oltre all'eventuale condanna ex art. 96 cpc;
-in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha chiesto ed ottenuto nei confronti dell'odierna Controparte_3 opponente ingiunzione di pagamento per € 8.300,00. A fondamento della domanda azionata in via monitoria, l'opposta ha dedotto di essere creditrice nei confronti della per aver svolto, nel corso degli anni, a favore di Controparte_1 quest'ultima, l'attività di “consulenza pasti presso istituti scolastici”, comprovando la pretesa con il deposito degli estratti autentici delle scritture contabili depositati e delle seguenti fatture: fattura n. 13/16 del 11.10.2016, parzialmente insoluta;
fattura n. 14/16 del 11.10.2016, insoluta;
fattura n. 15/16 del 03.11.2016, insoluta;
fattura n. 16/16 del 03.11.2016, insoluta;
fattura n. 17/16 del 06.12.2016, insoluta;
fattura n. 18/16 del 31.12.2016, insoluta.
1.1 L'ingiunta ha proposto opposizione eccependo, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e della relativa notifica, perché avvenuta senza procura alle liti. Nel merito, ha argomentato la nullità del medesimo decreto ingiuntivo rilevando la carenza dei requisiti richiesti dagli artt. 633 ss. c.p.c., in quanto le fatture depositate dalla ricorrente non potevano assurgere a piena prova del credito preteso, “stante la
2 nota natura della fattura commerciale quale atto unilaterale - partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e nulla più, attestato dall'unanime giurisprudenza”. In via subordinata, e ancora nel merito, l'opponente ha, poi, contestato l'esistenza delle fatture azionate, in quanto carenti di alcune informazioni essenziali, quali, la natura del servizio asseritamente prestato, la data della sua esecuzione, la tipologia della prestazione, il luogo in cui essa sarebbe stata svolta, nonché l'indicazione dei soggetti beneficiari. Contestualmente, la ha altresì eccepito l'avvenuto pagamento del dovuto, CP_1 depositando, a sostegno della difesa, gli estratti conto relativi agli anni 2016 – 2017, dai quali risultavano i seguenti pagamenti effettuati in favore di , Controparte_3 di ammontare complessivamente superiore all'importo azionato in via monitoria:
- Data 14.09.2016 per € 1.500,00;
- Data 04.10.2016 per € 500,00;
- Data 21.10.2016 per € 1.000,00;
- Data 07.11.2016 per € 1.500,00;
- Data 25.11.2016 per € 1.000,00;
- Data 19.12.2016 per € 2.000,00;
- Data 16.01.2017 per € 1.500,00.
1.2. Si è costituita la censurando l'infondatezza e la Controparte_3 pretestuosità dell'opposizione formulata dalla controparte. In via preliminare, ha preso posizione circa l'eccezione relativa al difetto di procura, precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla cooperativa intimata, l'allegazione della procura non era necessaria ai fini della regolarità della notificazione e che, in ogni caso, la stessa era stata correttamente depositata nel fascicolo monitorio. Nel merito, ha sostenuto la contraddittorietà delle difese di controparte, in quanto la cooperativa opponente, per un verso, ha contestato l'esistenza di un valido rapporto commerciale con la Ristorazione futura, dall'altro, ha sostenuto di aver saldato tutto quanto dovuto per le prestazioni oggetto delle fatture azionate con il procedimento monitorio. Con riferimento, infine, alla sollevata eccezione di pagamento, l'opposta, a sua volta, ha sostenuto di aver emesso, nel corso dell'anno 2016, ben 18 fatture per le prestazioni rese in favore della , per un totale complessivo di € Controparte_1
29.224,84. A fronte di ciò, l'intimata avrebbe corrisposto unicamente la somma di € 20.234,98, dunque con un residuo da saldare pari ad € 8.989,86; importo, quest'ultimo, addirittura superiore a quello oggetto di ingiunzione. Pertanto, l'opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, invocando la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.3. Respinta, in data 15.07.2021, la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concesso il termine per l'invio dell'invito alla negoziazione assistita, rimasto senza esito per mancata adesione della controparte, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali acquisite anche in esito all'ordine del Giudice ex art. 210 3 c.p.c., che ha chiesto alla l'esibizione del “libro Controparte_5 giornale fatture passive per l'anno 2016”, e per il tramite di una CTU contabile sul seguente quesito “considerato che il libro giornale oggetto dell'ordine di esibizione si compone di n. 244 pagine;
ritenuto dunque necessario, per la relativa consultazione, nominare un CTU affinché verifichi, sulla base delle relative risultanze, il saldo dei rapporti dare e avere tra le parti, mettendo in rilievo la congruenza o l'incongruenza rispetto alla ulteriore documentazione depositata dalle parti e fornendo ogni altra informazione utile per la decisione”.
1.4 Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 10.07.2025, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
***** 2. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto d'ingiunzione e della relativa notifica per difetto di procura alle liti del difensore della società opposta, si osserva in generale che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c., devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice;
l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c. (Cass., Sez. III, n. 27154 del 06/10/2021). Ebbene, venendo al caso di specie, si rileva come la procura ad litem dei difensori della società intimante fosse effettivamente presente tra gli atti del procedimento monitorio (consultabile da Consolle come fascicolo collegato). Ne consegue che l'eccezione va rigettata in quanto infondata. Peraltro, il deposito della procura alle liti da parte della società ricorrente all'atto della costituzione nel presente giudizio ha fugato ogni dubbio in merito alla legittimità del procedimento monitorio e del conseguente decreto ingiuntivo impugnato, tant'è che la cooperativa opponente non ha reiterato l'eccezione nei successivi scritti difensivi e nelle conclusioni precisate.
2. Nel merito, l'opponente ha sostenuto che le fatture azionate dalla ricorrente nel procedimento di ingiunzione non potevano in alcun modo assurgere a piena prova del credito preteso, trattandosi di documenti unilateralmente predisposti dalla società emittente ed essendo necessaria, a tal fine, anche la prova dell'esatto adempimento
4 delle prestazioni medesime, il cui onere gravava sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. L'opponente, inoltre, ha sostenuto di aver corrisposto alla medesima una serie di pagamenti, come risultanti dall'estratto conto depositato relativo all'anno 2016. Nello specifico, ha allegato i seguenti versamenti, per un totale di € 9.000,00:
- € 1.500,00 in data 14.09.2016;
- € 500,00 in data 04.10.2016;
- € 1.000,00 in data 21.10.2016;
- € 1.500,00 in data 07.11.2016;
- € 1.000,00 in data 25.11.2016;
- € 2.000,00 in data 19.12.2016;
- € 1.500,00 in data 16.01.2017. A fronte di ciò, la ha precisato di aver emesso, per le Controparte_3 prestazioni svolte in favore della nel corso dell'anno 2016, un totale Controparte_1 di n. 18 fatture, per un importo complessivo di 29.224,84 euro, parzialmente saldato dalla debitrice a mezzo di bonifici bancari, per una somma complessiva di euro 20.234,98.
2.1 Si osserva, in generale, che la fattura commerciale può rivestire efficacia probatoria non soltanto nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma anche nei confronti di entrambe le parti circa l'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (Cass. n. 3581/2024). Nel caso di specie, alcune delle fatture emesse dall'opposta nel corso del 2016 risultano espressamente menzionate nelle causali dei bonifici provenienti dalla opponente e registrati nell'estratto conto depositato dalla opposta (doc. 2 della comparsa di costituzione), che riporta, in particolare, i seguenti pagamenti:
- bonifico del 09.02.2016 per € 500,00, riferito alla fattura n. 2 del 02.02.2016;
- bonifico del 12.02.2016 per € 1.382,29, riferito alla fattura n. 2 del 02.02.2016;
- bonifico del 08.03.2016 per € 1.000,00, riferito alla fattura n. 3 del 01.03.2016;
- bonifico del 07.04.2016 per € 1.500,00, riferito alla fattura n. 4 del 01.04.2016;
- bonifico del 03.05.2016 per € 728,65, riferito alla fattura n. 4 del 01.04.2016;
- bonifico del 12.05.2016 per € 1.500,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 01.06.2016 per € 1.120,17, riferito alla fattura n. 5 del 05.05.2016;
- bonifico del 16.06.2016 per € 1.000,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 28.06.2016 per € 1.854,80, riferito alla fattura n. 6 del 06.06.2016;
- bonifico del 14.07.2016 per € 600,00, riferito alla fattura n. 8 del 08.09.2016;
- bonifico del 26.07.2016 per € 1.282,68, riferito alla fattura n. 8 del 08.09.2016; 5 - bonifico del 23.08.2016 per € 266,39, riferito alla fattura n. 9 del 01.08.2016;
- bonifico del 15.09.2016 per € 1.500,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 05.10.2016 per € 500,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 24.10.2016 per € 1.000,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 08.11.2016 per € 1.500,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 28.11.2016 per € 1.000,00, non riferito ad una specifica fattura;
- bonifico del 20.12.2016 per € 2.000,00, non riferito ad una specifica fattura. Tali pagamenti, inoltre, risultano contabilizzati all'interno del libro giornale depositato dalla opponente e registrati, a partire da settembre 2016, dall'estratto conto intestato alla medesima, depositato in allegato all'atto di opposizione.
3. Ne consegue che l'esistenza del rapporto tra le parti deve ritenersi provato. Resta, tuttavia, da verificare la fondatezza e l'ammontare dello specifico credito azionato. A tal fine, non risulta decisiva la corrispondenza di posta elettronica scambiata tra la sig.ra , legale rappresentante della società opposta, e la Controparte_4
(doc. da 4 a 13 della seconda memoria istruttoria di parte opposta). Controparte_1
Come eccepito dalla opponente (“Non vi è prova dell'effettiva provenienza delle comunicazioni è evidente che gli indirizzi mail delle parti non siano corrispondenti a quelli ufficialmente utilizzati dalle stesse”), gli indirizzi di posta elettronica tra i quali sono avvenute le conversazioni riportate, sebbene ipoteticamente riconducibili alle parti (“00katia@live.it” per l'opposta e “cooperativa.sirio@libero.it” per l'opponente), non sono imputabili con certezza alle medesime. Ed invero, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e- mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (Cass., Sez. VI-II, n. 11606 del 14/05/2018). Nel caso de quo, come anticipato, l'opponente ha disconosciuto la provenienza delle suddette comunicazioni, salvo poi chiarire che “lo scambio di mail si riferisce a periodi non corrispondenti a quelli in cui venivano emesse le fatture oggetto di contestazione (peraltro risultano prodotti gli stessi documenti più volte); il contenuto di dette mail nulla conferma in ordine al credito vantato dall'opposta, in quanto riguarda rapporti con terzi;
in particolare in nessuna comunicazione si evincono richieste o solleciti di pagamento delle fatture in questione da parte della CP_3
, né alcun riconoscimento del debito da parte della;
”.
[...] CP_1
In sostanza, le suddette conversazioni, quand'anche non disconosciute, non contengono alcun riferimento specifico alle fatture azionate in sede monitoria o alle specifiche prestazioni dedotte in giudizio. Quanto, poi, all'ulteriore allegato depositato dalla parte opposta con la seconda memoria istruttoria (doc. 3), nella quale la sig.ra viene indicata Controparte_4 come “consulente commerciale” della cooperativa, si evidenzia che il suddetto 6 documento risulta intestato alla e riporta la firma dell'amministratore Controparte_1 unico ma non contiene alcun riferimento ai rapporti commerciali con CP_2
né al credito vantato dalla odierna opposta. Controparte_3
Rilevano, invece, ai fini suddetti, le scritture contabili acquisite in giudizio tramite ordine di esibizione, le quali, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire “… idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cass., Sez. III, n. 32935 del 20/12/2018). In particolare, è stato acquisito in giudizio il libro giornale delle fatture passive anno 2016 della opponente, composto di n. 244 pagine, il cui vaglio è stato rimesso ad una CTU contabile, affidata al rag. chiamato a verificare “… sulla Persona_1 base delle relative risultanze, il saldo dei rapporti dare e avere tra le parti, mettendo in rilievo la congruenza o l'incongruenza rispetto alla ulteriore documentazione depositata dalle parti e fornendo ogni altra informazione utile per la decisione”.
3.1 Nell'espletamento dell'incarico, il CTU ha preso in esame i seguenti documenti:
“- Libro giornale anno 2016 della società Sirio Soc. Cooperativa composto di 244 pagine dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- Estratto conto ottobre/dicembre 2016 e gennaio 2017 della Sirio Soc. Cooperativa, tratto sulla Banca Popolare del Lazio, composto di n. 7 pagine, ed avente ad oggetto n. 8 operazioni, rubricate come bonifico e/o emissione assegno;
- Estratto conto intera annualità 2016 della tratto Controparte_3 sulla Banca Intesa San Paolo, composto di n. 82 pagine, di cui tuttavia si è preso in considerazione esclusivamente la produzione documentale sino a pag. 60. Ciò in quanto da pag. 61 e fino a pag. 82 sono riportate operazioni tratte sul conto corrente Intesa San Paolo intestato al Sig. per alcuni periodi dell'anno 2017 Parte_1
e 2018 e che ai fini del presente giudizio si è ritenuto non prendere in considerazione in quanto trattasi di accrediti, ricevuti seppur da parte della Sirio Soc. Cooperativa, non ascrivibili al pagamento delle fatture di cui all'odierno contendere;
- Fatture emesse dalla nei confronti della Sirio Soc. Controparte_3
Cooperativa nell'anno 2016 numerate dalla n. 1 alla n. 18.”. In tal modo, il rag. è riuscito a ricostruire, nella tabella che di seguito Per_1 si riporta, “tutte le registrazioni rinvenute nel libro giornale della odierna Opponente per l'anno 2016 ed afferenti alle fatture emesse dalla e ricevute Controparte_3 dalla Sirio Soc. Cooperativa Sociale Integrata.”:
7 Da tale ricostruzione, “…pur in mancanza del mastro o partitario, ovvero dell'elenco cronologico delle operazioni riguardanti un singolo conto riferito a un dato periodo del singolo cliente, è stata rilevata la mancanza delle fatture n. 16 del 03/11/2016, n. 17 del 6/12/2016 e n. 18 del 31/12/2016, come a voler significare che le stesse non siano mai state ricevute dalla Sirio Soc. Cooperativa.”. Peraltro, sul punto, il consulente del Tribunale ha altresì evidenziato “…che dal 1° gennaio 2019 è diventata obbligatoria l'emissione della fattura elettronica (e- fattura) nelle operazioni tra soggetti che effettuano operazioni commerciali, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Solo a partire da questa data, quindi, non potevano più essere emesse fatture cartacee. Orbene, dall'esame degli scritti di entrambe le parti, non si rilevano le modalità con cui le fatture venivano ricevute dalla Sirio Coop. Sociale Integrata né come la inviasse le stesse”. Controparte_3
8 Pertanto, il CTU è passato all'analisi e alla ricostruzione delle “fatture emesse nell'anno 2016 dalla Società Opposta nei confronti della odierna società Opponente, così come rilevate dai documenti allegati agli scritti di parte.”:
Da tale esame sono emerse una serie di criticità.
“In primis, il pagamento della fattura doveva avvenire come riportato a margine delle stesse con le seguenti modalità: «Modalità pagamento: RIMESSA DIRETTA A PRESENTAZIONE FUTURA». Si evidenzia la generalità descrittiva del servizio fatturato, nulla viene indicato sulle modalità di consegna delle singole fatture, né le stesse vengono vergate per ricevuta o diciture similari. Inoltre, è stata rilevata una erronea numerazione nella fatturazione il che desta qualche perplessità sulla corretta emissione delle stesse. Nello specifico ci si riferisce alla fattura n. 8 emessa con data 08/09/2016, essa infatti riporta una numerazione errata in quanto la fattura che la precede riporta la numerazione fattura n. 11 del 6/9/2016 e quella successiva fattura n. 12 del 7/09/2016. Non risulta agli atti che siano state emesse note di credito e successive emissioni di fatture corrette. Ulteriormente argomentando, altra criticità è stata rilevata nella fattura n. 18 del 31/12/2016, la quale a piè pagina riporta la dicitura errata e l'indicazione del
9 corretto imponibile che da 1.173,89 viene indicato in 1.164,40. Tuttavia né l'importo totale della fattura viene rettificato, né risulta agli atti essere stata emessa relativa nota di credito né risulta essere stata emessa la fattura corretta.”. Di conseguenza, il CTU “… esaminati gli estratti di conto prodotti in atti da entrambe le parti, ed esaminato il libro giornale della odierna Opponente, ha riportato nella tabella che segue i pagamenti imputabili alle fatture oggetto dell'odierno contendere, ovvero i pagamenti relativi alla fattura n. 13 (pagata parzialmente), fattura n. 14, 15, 16, 17 e 18.”.
Ciò ha permesso al CTU di formulare due possibili soluzioni al quesito propostogli: 1. “In ragione della mancata ricezione da parte dell'odierna Opponente delle fatture nn. 16, 17 e 18, in quanto non presenti nel Libro Giornale alla data del 31 dicembre 2016, alla luce anche della mancata produzione da parte della del proprio Libro Giornale e del relativo partitario Controparte_3 cliente, si può asserire che per le fatture n. 13, 14 e 15, aventi un valore complessivo di € 4.678,79, la società Sirio Soc. Cooperativa Integrata ha corrisposto pagamenti per totali € 4.479,95, con una differenza ancora dovuta nei confronti della di soli € 198,84. Ciò se si Controparte_3 considera valido il pagamento avvenuto per contanti relativo all'acconto sulla fattura n. 15 per € 560,00. In senso contrario, in difetto di una quietanza di pagamento, attestante l'intervenuto pagamento per contanti, l'odierna
10 Opponente non potrà considerarsi liberata dall'obbligazione ed allora la differenza ancora dovuta sarebbe pari ad € 758,84.”; 2. “Ove per converso si dovesse ritenere che anche le fatture n. 16, 17 e 18 fossero state effettivamente ricevute dalla Sirio Soc. Cooperativa Integrata, si può asserire che a fronte di un importo complessivo di € 9.172,12 sono stati sostenuti pagamenti per € 4.479,95, con una differenza in favore della
di € 4.692,17. Di contro, se anche in questo caso il Controparte_3 pagamento dell'acconto per contanti sulla fattura n. 15 non dovesse essere ritenuto liberatorio, in difetto di quietanza di pagamento, allora la differenza ancora dovuta alla sarebbe di € 5.252,17.” Controparte_3
3.2 Considerate le conclusioni cui è pervenuto il CTU, va rilevato che la parte creditrice non ha dato prova di aver correttamente recapitato alla cooperativa le CP_1 fatture nn. 16, 17 e 18 (emesse, rispettivamente, in data 03.11.2016, 06.12.2016 e 31.12.2016), le quali, peraltro, non figurano nemmeno all'interno del libro giornale della medesima opponente e versato in atti. Pertanto, alla luce anche della mancata produzione in giudizio, da parte della
, del proprio Libro Giornale e del relativo partitario cliente, nonché Controparte_3 di ogni altro documento idoneo a comprovare che le prestazioni oggetto delle suddette fatture siano state realmente eseguite dalla medesima società, si ritiene che il credito sopra menzionato, ammontante a complessivi € 4.505,74 (€ 145,18 + € 2.927,59 + € 1.432,97) non possa essere riconosciuto in favore della parte intimante. Ne consegue che, fermo restando l'avvenuto integrale pagamento delle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, come rilevato dal CTU, la determinazione del credito della nei confronti della cooperativa va calcolata Controparte_3 CP_1 unicamente con riferimento alle residue fatture nn. 14 e 15, parzialmente saldate dalla debitrice. In particolare, come anticipato, per la prima risulta il pagamento, a mezzo bonifico bancario, di € 95,63, a fronte degli € 117,00 fatturati;
per la seconda, invece, risultano versati complessivi € 2.560,00 (di cui € 2.000,00 a mezzo bonifico bancario ed € 560,00 in contanti), in luogo degli € 2.737,47 fatturati. Peraltro, proprio con riguardo a quest'ultima fattura, va precisato che il contestato pagamento in contanti per € 560,00 non risulta specificamente documentato. È possibile rinvenirne un riscontro unicamente nel libro giornale depositato dalla cooperativa opponente (riga n. 9681- data 30/10/2016 - Conto CS557 – Natura operazione: pag. fatt. n. 15 – Modalità pagamento Cassa contanti Controparte_3
- Importo € 560,00). D'altro canto, ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono (Cass., Sez. I, n. 26874 del 23/10/2018). In aderenza a tale orientamento, dunque, il suddetto pagamento in contanti deve considerarsi provato. Ne consegue che l'importo da saldare della menzionata fattura n. 11 15 è pari ad € 177,47. A tale cifra vanno, poi, sommati € 21,37, residuanti dalla fattura n. 14. Tanto premesso, si ritiene, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dalla cooperativa , ed in adesione alla prima delle due soluzioni prospettate dal CP_1
CTU rag. che il credito vantato dalla Ristorazione futura nei confronti Per_1 dell'ingiunta vada rideterminato in complessivi € 198,84 (€ 177,47 + € 21,37).
4. L'accoglimento parziale delle ragioni del debitore giustifica il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del modesto importo per cui è stata accolta la domanda. Per le stesse ragioni le spese di CTU devono gravare sulle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, lo revoca;
- per le ragioni sopra esposte, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore della di complessivi € Controparte_3
198,84;
- spese di lite e di CTU compensate. Velletri, 06/11/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
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