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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 20134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20134 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da C.M.C.-Centro Meridionale Costruzioni - S.p.a. in persona del suo legale rappresentante, Francesco Riccio avverso il decreto del 17/12/2024 emesso dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR RZ, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Giulia Bongiorno, difensore della C.M.C. S.p.a., che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, con il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Napoli in data 22 maggio 2024 dell'istanza avanzata ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) dalla società C.M.C. - Centro Meridionale Costruzioni - S.p.a. per l'applicazione della misura del controllo giudiziario volontario a seguito dell'interdittiva antimafia emessa in data 21 giugno Penale Sent. Sez. 6 Num. 20134 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 15/04/2025 2023 dal Prefetto di Napoli ed oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo. 2. Con il proprio ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della istanza di sottoposizione della società C.M.C. alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, regolata dall'art. 34-bis del citato Codice antimafia, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge sotto il profilo della omessa motivazione per avere la Corte di appello pretermesso molteplici elementi di assoluto rilievo utili a sostenere il carattere solo occasionale e non perdurante o stabile dell'infiltrazione dell'associazione mafiosa camorristica denominata "clan MO nella gestione dell'impresa facente capo a ZO TU, che ne era socio di maggioranza e amministratore unico, al tempo della commissione dei reati di riciclaggio ed impiego di finanziamenti provenienti da detto clan di camorra nel contesto del sistema criminoso di aggiudicazione degli appalti pubblici, per i quali è tuttora sottoposto alla misura interdittiva applicatagli con l'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2022. La Corte ha valorizzato le risultanze delle indagini condotte nei confronti di ZO TU ed in particolare le cointeressenze della C.M.C. con il sistema di aggiudicazione di alcuni appalti pubblici gestiti attraverso la creazione di una ATI con la società K.A.M. facente capo a soggetti (VA IT e fratelli) ritenuti partecipi o concorrenti esterni del "clan MO, senza considerare tutti gli elementi emersi a favore della ricostruzione di un rapporto di contaminazione mafiosa limitato ad un periodo ristretto di tempo (anni 2015-2019) e ad un numero ridotto di appalti pubblici (cinque), in rapporto alla mole enorme di commesse pubbliche legittimamente assegnate alla C.M.C. (circa 73 nel periodo 2015-2021). Inoltre, in disparte la debolezza degli indizi a carico di ZO TU, non sono emersi elementi di contiguità mafiosa nei confronti degli altri familiari, in particolare del figlio EL TU che è subentrato nella titolarità del capitale sociale dopo la cessione delle quote da parte del padre indagato, seguita al dissequestro della società, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 20 febbraio 2023, dopo dieci mesi dall'applicazione del sequestro e la nomina di un amministratore giudiziario (Gennaro Danzeca), confermato attraverso la sua successiva nomina come amministratore unico dopo la cessazione del vincolo giudiziario, a dimostrazione della volontà di assicurare la massima trasparenza della gestione amministrativa della società. Ma soprattutto non è stato dato il giusto rilievo al provvedimento di dissequestro dell'azienda e del capitale sociale della C.M.C. nella cui motivazione si rimarca il carattere non stabile della strumentalità della società agli interessi del "clan MO, perché limitati ad un periodo circoscritto, tale da indurre ad 2 escludere una prognosi di pericolosità dell'azienda in prospettiva futura, con riscontro nelle relazioni dell'amministratore giudiziario dott. Danzeca e dell'amministratore straordinario Francesco Gargiulo, nominato dal Prefetto, posto che l'infiltrazione mafiosa è contenuta sia sotto il profilo temporale ma anche in rapporto al volume globale degli affari. Ulteriore punto dolente segnalato è la sottovalutazione degli interventi di autocontrollo (misure di self cleaning) realizzati dalla società, considerati irrilevanti perché ritenuti tardivi ed interessati, senza apprezzarne le finalità di trasparenza della gestione amministrativa (il cambio di sede da Napoli a Caserta), il mutamento della forma societaria (da S.r.l. a S.p.a.), la nomina come amministratore unico dello stesso soggetto nominato amministratore giudiziario dal G.i.p. in sede di sequestro preventivo dell'azienda (poi revocato). 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio legge per motivazione apparente in ordine alla carenza del requisito della "bonificabilità" della società, per essere stati travisati i dati di fatto posti a fondamento della decisione impugnata in assenza di ingerenze mafiose stabili e perduranti nella gestione della società C.M.C., strutturali o continuative, senza considerare l'assenza di elementi di prova di una prosecuzione delle ipotesi di reimpiego di fondi illeciti provenienti dal "clan MO al di fuori del periodo circoscritto dalle imputazioni ascritte al TU ZO e per cifre che sebbene rilevanti, perdono valore in rapporto al volume globale di affari per svariati milioni di euro nel solo periodo considerato (2015- 2019). Le affermazioni contrarie in ordine alla continuità dell'infiltrazione mafiosa nella gestione da parte del figlio EL TU dell'impresa familiare, quale longa manus del padre-indagato, sono apodittiche e congetturali, atteso che gli elementi tratti dall'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Napoli potrebbero solo supportare l'esistenza di una infiltrazione mafiosa occasionale e non strutturale, che rappresenta il presupposto per l'accoglimento della richiesta misura del controllo giudiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va ricordato che il punto di incontro tra la misura di prevenzione amministrativa dell'interdittiva antimafia e la misura di prevenzione di competenza della A.G. si colloca nell'ambito di quelle situazioni di contiguità mafiosa più sfumate e meno gravi, potendosi solo entro questi limiti, attraverso l'applicazione del controllo giudiziario effettivamente salvaguardarsi l'interesse pubblico alla 3 continuità dell'impresa, sospendendo l'efficacia dei divieti di qualunque attività nei rapporti d'impresa con la pubblica amministrazione (contratti, concessioni o sovvenzioni pubblici), e anche quelli tra privati (autorizzazioni), qualora si reputi che tale rimedio sia sufficiente a scongiurare il pericolo dell'infiltrazione mafiosa. È stato già chiarito da questa Corte di cassazione che la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, Senesi S.p.a., Rv. 280341). Orbene nel caso di specie la Corte di appello, pur muovendo dalla corretta delimitazione dell'ambito di applicazione del predetto istituto alle situazioni in cui l'infiltrazione mafiosa presenti caratteristiche di occasionalità, non fornisce una adeguata motivazione rispetto ai profili fattuali che sono stati messi in evidenza dal ricorrente, tratti dalla motivazione dell'ordinanza del G.I.P. emessa in data 20 febbraio 2023 che ha disposto la revoca della misura cautelare del sequestro preventivo dell'azienda. Pur ritenendosi adeguatamente motivato che TU ZO quale dominus dell'impresa possa avere intrapreso delle compromettenti iniziative imprenditoriali in accordo con altre imprese mafiose nel periodo oggetto della contestazione dei reati di riciclaggio ascrittigli, risulta carente la valutazione del requisito del carattere strutturale e stabile dell'infiltrazione mafiosa, in rapporto all'elevato volume di affari leciti della società e al dato che risulta confermato che la società aveva già conseguito la classe 7 (per importi oltre 13.000.000 euro) nella classificazione delle qualificazioni RFI delle capacità imprenditoriali in rapporto alla solidità dei mezzi economici finanziari già nel 2015, quindi, non per effetto e prima dell'appoggio ricevuto con l'afflusso dei capitali di provenienza mafiosa. Il soggetto indagato, TU ZO, quale dominus dell'impresa avente sin dalla sua origine un carattere spiccatamente familiare, è stato ritenuto coinvolto da accordi assunti con il "Clan MO in riferimento ai fatti per i quali gli è stata applicata la misura interdittiva sulla base di intercettazioni che avvalorano l'ipotesi di accusa di un sistema di controllo mafioso degli appalti gestiti dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. da parte di detto clan camorristico. Ma è stato anche evidenziato come in sede di revoca della misura del sequestro preventivo dell'impresa CMC siano state valorizzati degli elementi di fatto chiaramente indicativi del carattere non stabile e duraturo dell'infiltrazione mafiosa, perché limitata ad un periodo temporale circoscritto dal 2015 al 2019. La decisione impugnata non si confronta con le dimensioni ed il giro di affari di detta impresa, descritta come una società solida sul piano finanziario che non necessitava degli aiuti mafiosi e che ha operato sin dagli anni '80 nel settore delle commesse pubbliche senza rilievi di sorta, se non per un numero ridotto di appalti desunti dalle indagini e per il periodo suddetto. Ciò anche a fronte della ambiguità del riferimento, valorizzato nel provvedimento impugnato come indizio di permanente presenza di infiltrazione mafiosa, ad una frase pronunciata dall'amministratore giudiziario (Danzica) in pendenza del sequestro preventivo dell'azienda, che aveva manifestato la volontà di dare le dimissioni perché "non aveva le mani libere" ma che, poi, con le rassicurazioni di TU EL (figlio di TU ZO) ha proseguito nell'amministrazione senza rilevare opacità contabili o indizi di infiltrazioni mafiose, fino alla sua sostituzione con altro amministratore. Peraltro, deve tenersi conto che il controllo giudiziario volontario è una misura di prevenzione che arreca solo un vantaggio relativo che si protrae finchè pende il procedimento di impugnazione della misura dell'interdittiva antimafia e comporta comunque dei controlli sulla gestione amministrativa e contabile della società utili ad individuare se sussistano attualmente e concretamente collegamenti mafiosi, consentendo la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della definizione del ricorso amministrativo, per evitare che la stessa, ove privata di commesse pubbliche o di autorizzazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività, subisca conseguenze irreparabili a causa della "pendenza" del provvedimento prefettizio (Sez. 2, n.16105 del 15/03/2019, Panges Prefabbricati Srl, Rv. 276530). Altro requisito da valutare ai fini dell'applicazione di detta misura è la c.d. bonificabilità dell'impresa, intesa come la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Sul punto la motivazione della decisione impugnata appare apodittica ed apparente perché non si confronta concretamente con gli elementi desunti dalla ordinanza di revoca del sequestro preventivo che contraddicono apertamente il ritenuto carattere strutturale del legame con l'associazione mafiosa, deponendo nel senso cioè di escludere che si tratti di una impresa stabilmente al servizio degli interessi mafiosi, in ragione della predominante rilevanza dell'attività economica lecita sia precedente che contemporanea rispetto a quella riferita al circoscritto periodo del coinvolgimento nel sistema degli appalti pubblici gestito dal "Clan MO (cfr. pp. 6, 7 e 8 del cit. provvedimento di revoca del 20 febbraio 2023). 5 iere estensore Quindi, può prescindersi dalla verifica dell'utilità effettiva delle misure di self cleaning, coerentemente ritenute insufficienti allorchè la cessione delle quote dal padre al figlio, senza effettivi e dimostrati esborsi, si presta ad essere valutata quale forma di intestazione fiduciaria del tutto inidonea a mutare la natura di impresa di carattere prettamente familiare, pur dopo l'assunzione della veste di società per azioni. Ciò che deve essere, invece, rivalutato è la natura del legame criminale intercorso tra ZO TU e la cosca camorristica e le ripercussioni che tale legame hanno prodotto sulla azienda ad esso facente capo, sulla rete delle relazioni economiche, sulle capacità finanziarie, in rapporto al volume globale degli affari, atteso che delle condotte illecite sia pure gravi ed implicanti accordi con organizzazioni criminali da parte del suo amministratore e socio unico, non possono essere considerate di per sé indicative di una compenetrazione permanente e stabile dell'infiltrazione mafiosa e, quindi, ostative al controllo volontario, senza considerare l'incidenza che tali condotte di reato hanno concretamente determinato nell'assetto complessivo dell'azienda. La circostanza che degli accordi mafiosi abbiano favorito l'aggiudicazione di alcuni appalti in un arco temporale limitato nel tempo rispetto alla vita dell'azienda non esclude il carattere occasionale dell'interferenza mafiosa, senza una verifica puntuale di come tale interferenza possa avere concretamente compromesso in modo irrimediabile la struttura economica e finanziaria dell'azienda. In conclusione, il decreto impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio alla stregua dei parametri normativi ed ermeneutici sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma il 15 aprile 2025 Il Pre nte
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR RZ, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Giulia Bongiorno, difensore della C.M.C. S.p.a., che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, con il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Napoli in data 22 maggio 2024 dell'istanza avanzata ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) dalla società C.M.C. - Centro Meridionale Costruzioni - S.p.a. per l'applicazione della misura del controllo giudiziario volontario a seguito dell'interdittiva antimafia emessa in data 21 giugno Penale Sent. Sez. 6 Num. 20134 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 15/04/2025 2023 dal Prefetto di Napoli ed oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo. 2. Con il proprio ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della istanza di sottoposizione della società C.M.C. alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, regolata dall'art. 34-bis del citato Codice antimafia, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge sotto il profilo della omessa motivazione per avere la Corte di appello pretermesso molteplici elementi di assoluto rilievo utili a sostenere il carattere solo occasionale e non perdurante o stabile dell'infiltrazione dell'associazione mafiosa camorristica denominata "clan MO nella gestione dell'impresa facente capo a ZO TU, che ne era socio di maggioranza e amministratore unico, al tempo della commissione dei reati di riciclaggio ed impiego di finanziamenti provenienti da detto clan di camorra nel contesto del sistema criminoso di aggiudicazione degli appalti pubblici, per i quali è tuttora sottoposto alla misura interdittiva applicatagli con l'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2022. La Corte ha valorizzato le risultanze delle indagini condotte nei confronti di ZO TU ed in particolare le cointeressenze della C.M.C. con il sistema di aggiudicazione di alcuni appalti pubblici gestiti attraverso la creazione di una ATI con la società K.A.M. facente capo a soggetti (VA IT e fratelli) ritenuti partecipi o concorrenti esterni del "clan MO, senza considerare tutti gli elementi emersi a favore della ricostruzione di un rapporto di contaminazione mafiosa limitato ad un periodo ristretto di tempo (anni 2015-2019) e ad un numero ridotto di appalti pubblici (cinque), in rapporto alla mole enorme di commesse pubbliche legittimamente assegnate alla C.M.C. (circa 73 nel periodo 2015-2021). Inoltre, in disparte la debolezza degli indizi a carico di ZO TU, non sono emersi elementi di contiguità mafiosa nei confronti degli altri familiari, in particolare del figlio EL TU che è subentrato nella titolarità del capitale sociale dopo la cessione delle quote da parte del padre indagato, seguita al dissequestro della società, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 20 febbraio 2023, dopo dieci mesi dall'applicazione del sequestro e la nomina di un amministratore giudiziario (Gennaro Danzeca), confermato attraverso la sua successiva nomina come amministratore unico dopo la cessazione del vincolo giudiziario, a dimostrazione della volontà di assicurare la massima trasparenza della gestione amministrativa della società. Ma soprattutto non è stato dato il giusto rilievo al provvedimento di dissequestro dell'azienda e del capitale sociale della C.M.C. nella cui motivazione si rimarca il carattere non stabile della strumentalità della società agli interessi del "clan MO, perché limitati ad un periodo circoscritto, tale da indurre ad 2 escludere una prognosi di pericolosità dell'azienda in prospettiva futura, con riscontro nelle relazioni dell'amministratore giudiziario dott. Danzeca e dell'amministratore straordinario Francesco Gargiulo, nominato dal Prefetto, posto che l'infiltrazione mafiosa è contenuta sia sotto il profilo temporale ma anche in rapporto al volume globale degli affari. Ulteriore punto dolente segnalato è la sottovalutazione degli interventi di autocontrollo (misure di self cleaning) realizzati dalla società, considerati irrilevanti perché ritenuti tardivi ed interessati, senza apprezzarne le finalità di trasparenza della gestione amministrativa (il cambio di sede da Napoli a Caserta), il mutamento della forma societaria (da S.r.l. a S.p.a.), la nomina come amministratore unico dello stesso soggetto nominato amministratore giudiziario dal G.i.p. in sede di sequestro preventivo dell'azienda (poi revocato). 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio legge per motivazione apparente in ordine alla carenza del requisito della "bonificabilità" della società, per essere stati travisati i dati di fatto posti a fondamento della decisione impugnata in assenza di ingerenze mafiose stabili e perduranti nella gestione della società C.M.C., strutturali o continuative, senza considerare l'assenza di elementi di prova di una prosecuzione delle ipotesi di reimpiego di fondi illeciti provenienti dal "clan MO al di fuori del periodo circoscritto dalle imputazioni ascritte al TU ZO e per cifre che sebbene rilevanti, perdono valore in rapporto al volume globale di affari per svariati milioni di euro nel solo periodo considerato (2015- 2019). Le affermazioni contrarie in ordine alla continuità dell'infiltrazione mafiosa nella gestione da parte del figlio EL TU dell'impresa familiare, quale longa manus del padre-indagato, sono apodittiche e congetturali, atteso che gli elementi tratti dall'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Napoli potrebbero solo supportare l'esistenza di una infiltrazione mafiosa occasionale e non strutturale, che rappresenta il presupposto per l'accoglimento della richiesta misura del controllo giudiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va ricordato che il punto di incontro tra la misura di prevenzione amministrativa dell'interdittiva antimafia e la misura di prevenzione di competenza della A.G. si colloca nell'ambito di quelle situazioni di contiguità mafiosa più sfumate e meno gravi, potendosi solo entro questi limiti, attraverso l'applicazione del controllo giudiziario effettivamente salvaguardarsi l'interesse pubblico alla 3 continuità dell'impresa, sospendendo l'efficacia dei divieti di qualunque attività nei rapporti d'impresa con la pubblica amministrazione (contratti, concessioni o sovvenzioni pubblici), e anche quelli tra privati (autorizzazioni), qualora si reputi che tale rimedio sia sufficiente a scongiurare il pericolo dell'infiltrazione mafiosa. È stato già chiarito da questa Corte di cassazione che la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, Senesi S.p.a., Rv. 280341). Orbene nel caso di specie la Corte di appello, pur muovendo dalla corretta delimitazione dell'ambito di applicazione del predetto istituto alle situazioni in cui l'infiltrazione mafiosa presenti caratteristiche di occasionalità, non fornisce una adeguata motivazione rispetto ai profili fattuali che sono stati messi in evidenza dal ricorrente, tratti dalla motivazione dell'ordinanza del G.I.P. emessa in data 20 febbraio 2023 che ha disposto la revoca della misura cautelare del sequestro preventivo dell'azienda. Pur ritenendosi adeguatamente motivato che TU ZO quale dominus dell'impresa possa avere intrapreso delle compromettenti iniziative imprenditoriali in accordo con altre imprese mafiose nel periodo oggetto della contestazione dei reati di riciclaggio ascrittigli, risulta carente la valutazione del requisito del carattere strutturale e stabile dell'infiltrazione mafiosa, in rapporto all'elevato volume di affari leciti della società e al dato che risulta confermato che la società aveva già conseguito la classe 7 (per importi oltre 13.000.000 euro) nella classificazione delle qualificazioni RFI delle capacità imprenditoriali in rapporto alla solidità dei mezzi economici finanziari già nel 2015, quindi, non per effetto e prima dell'appoggio ricevuto con l'afflusso dei capitali di provenienza mafiosa. Il soggetto indagato, TU ZO, quale dominus dell'impresa avente sin dalla sua origine un carattere spiccatamente familiare, è stato ritenuto coinvolto da accordi assunti con il "Clan MO in riferimento ai fatti per i quali gli è stata applicata la misura interdittiva sulla base di intercettazioni che avvalorano l'ipotesi di accusa di un sistema di controllo mafioso degli appalti gestiti dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. da parte di detto clan camorristico. Ma è stato anche evidenziato come in sede di revoca della misura del sequestro preventivo dell'impresa CMC siano state valorizzati degli elementi di fatto chiaramente indicativi del carattere non stabile e duraturo dell'infiltrazione mafiosa, perché limitata ad un periodo temporale circoscritto dal 2015 al 2019. La decisione impugnata non si confronta con le dimensioni ed il giro di affari di detta impresa, descritta come una società solida sul piano finanziario che non necessitava degli aiuti mafiosi e che ha operato sin dagli anni '80 nel settore delle commesse pubbliche senza rilievi di sorta, se non per un numero ridotto di appalti desunti dalle indagini e per il periodo suddetto. Ciò anche a fronte della ambiguità del riferimento, valorizzato nel provvedimento impugnato come indizio di permanente presenza di infiltrazione mafiosa, ad una frase pronunciata dall'amministratore giudiziario (Danzica) in pendenza del sequestro preventivo dell'azienda, che aveva manifestato la volontà di dare le dimissioni perché "non aveva le mani libere" ma che, poi, con le rassicurazioni di TU EL (figlio di TU ZO) ha proseguito nell'amministrazione senza rilevare opacità contabili o indizi di infiltrazioni mafiose, fino alla sua sostituzione con altro amministratore. Peraltro, deve tenersi conto che il controllo giudiziario volontario è una misura di prevenzione che arreca solo un vantaggio relativo che si protrae finchè pende il procedimento di impugnazione della misura dell'interdittiva antimafia e comporta comunque dei controlli sulla gestione amministrativa e contabile della società utili ad individuare se sussistano attualmente e concretamente collegamenti mafiosi, consentendo la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della definizione del ricorso amministrativo, per evitare che la stessa, ove privata di commesse pubbliche o di autorizzazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività, subisca conseguenze irreparabili a causa della "pendenza" del provvedimento prefettizio (Sez. 2, n.16105 del 15/03/2019, Panges Prefabbricati Srl, Rv. 276530). Altro requisito da valutare ai fini dell'applicazione di detta misura è la c.d. bonificabilità dell'impresa, intesa come la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Sul punto la motivazione della decisione impugnata appare apodittica ed apparente perché non si confronta concretamente con gli elementi desunti dalla ordinanza di revoca del sequestro preventivo che contraddicono apertamente il ritenuto carattere strutturale del legame con l'associazione mafiosa, deponendo nel senso cioè di escludere che si tratti di una impresa stabilmente al servizio degli interessi mafiosi, in ragione della predominante rilevanza dell'attività economica lecita sia precedente che contemporanea rispetto a quella riferita al circoscritto periodo del coinvolgimento nel sistema degli appalti pubblici gestito dal "Clan MO (cfr. pp. 6, 7 e 8 del cit. provvedimento di revoca del 20 febbraio 2023). 5 iere estensore Quindi, può prescindersi dalla verifica dell'utilità effettiva delle misure di self cleaning, coerentemente ritenute insufficienti allorchè la cessione delle quote dal padre al figlio, senza effettivi e dimostrati esborsi, si presta ad essere valutata quale forma di intestazione fiduciaria del tutto inidonea a mutare la natura di impresa di carattere prettamente familiare, pur dopo l'assunzione della veste di società per azioni. Ciò che deve essere, invece, rivalutato è la natura del legame criminale intercorso tra ZO TU e la cosca camorristica e le ripercussioni che tale legame hanno prodotto sulla azienda ad esso facente capo, sulla rete delle relazioni economiche, sulle capacità finanziarie, in rapporto al volume globale degli affari, atteso che delle condotte illecite sia pure gravi ed implicanti accordi con organizzazioni criminali da parte del suo amministratore e socio unico, non possono essere considerate di per sé indicative di una compenetrazione permanente e stabile dell'infiltrazione mafiosa e, quindi, ostative al controllo volontario, senza considerare l'incidenza che tali condotte di reato hanno concretamente determinato nell'assetto complessivo dell'azienda. La circostanza che degli accordi mafiosi abbiano favorito l'aggiudicazione di alcuni appalti in un arco temporale limitato nel tempo rispetto alla vita dell'azienda non esclude il carattere occasionale dell'interferenza mafiosa, senza una verifica puntuale di come tale interferenza possa avere concretamente compromesso in modo irrimediabile la struttura economica e finanziaria dell'azienda. In conclusione, il decreto impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio alla stregua dei parametri normativi ed ermeneutici sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma il 15 aprile 2025 Il Pre nte