Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 584
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità art. 110 TUIR per assenza di vantaggio fiscale

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova della non corretta determinazione dei prezzi di trasferimento ricade sull'ente impositore, il quale non ha fornito adeguata specificazione in tal senso. Inoltre, l'analisi comparativa dell'ufficio è stata ritenuta inattendibile.

  • Accolto
    Erroneità dell'accertamento per assenza di analisi funzionale e incongruità del parametro di riferimento

    La Corte ha evidenziato che l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito adeguata prova della non corretta determinazione dei prezzi di trasferimento e che l'analisi comparativa dell'ufficio è risultata inattendibile.

  • Accolto
    Contrarietà delle contestazioni con il valore normale e la redditività della società

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova spetta all'ente impositore, il quale non ha adempiuto a tale obbligo in modo soddisfacente.

  • Accolto
    Carenza di motivazione e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ha affermato che gli atti dell'Amministrazione Finanziaria devono indicare i fatti e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, e che l'onere della prova della non corretta determinazione dei prezzi di trasferimento ricade sull'ente impositore.

  • Accolto
    Irrilevanza dell'accertamento con adesione per periodi d'imposta successivi

    La Corte ha ribadito il principio dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e che l'accertamento con adesione relativo a uno specifico periodo non vincola le parti per le annualità successive.

  • Accolto
    Inapplicabilità art. 110 TUIR per assenza di vantaggio fiscale

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova della non corretta determinazione dei prezzi di trasferimento ricade sull'ente impositore, il quale non ha fornito adeguata specificazione in tal senso. Inoltre, l'analisi comparativa dell'ufficio è stata ritenuta inattendibile.

  • Accolto
    Erroneità dell'accertamento per assenza di analisi funzionale e incongruità del parametro di riferimento

    La Corte ha evidenziato che l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito adeguata prova della non corretta determinazione dei prezzi di trasferimento e che l'analisi comparativa dell'ufficio è risultata inattendibile.

  • Accolto
    Contrarietà delle contestazioni con il valore normale e la redditività della società

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova spetta all'ente impositore, il quale non ha adempiuto a tale obbligo in modo soddisfacente.

  • Accolto
    Carenza di motivazione e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ha affermato che gli atti dell'Amministrazione Finanziaria devono indicare i fatti e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, e che l'onere della prova della non corretta determinazione dei prezzi di trasferimento ricade sull'ente impositore.

  • Accolto
    Irrilevanza dell'accertamento con adesione per periodi d'imposta successivi

    La Corte ha ribadito il principio dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e che l'accertamento con adesione relativo a uno specifico periodo non vincola le parti per le annualità successive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 584
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 584
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo